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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333/2025 R.G., avente ad oggetto “trasferimento”;
promossa da:
nata ad [...] il [...] e residente in [...] Mulino n. 25, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gennaro del C.F._1 Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Piazza Igea n. 1 Controparte_1 CP_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1 Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2025 - dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' (d'ora in avanti anche solo Controparte_1 CP_2 con la qualifica di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma terzo. L. n. 104/1992 e inizialmente assegnata all'ospedale di Vittoria - ha deplorato l'omesso accoglimento della reiterata istanza di trasferimento presso la sezione di patologia clinica dell'ospedale di Modica - sede più vicina alla propria residenza e nella quale si era determinata una carenza di organico nel proprio profilo professionale -, posto al quale ha affermato di vantare diritto ai sensi dell'art. 33, comma 6, e dell'art. 21 della L. 104/1992 e che l' aveva tuttavia assegnato a ex dipendente precario stabilizzato con delibera n. 538 del CP_1 18.03.2025. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda siccome infondata, deducendo CP_2 che il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili di cui all'art. 21 L. 104/1992 atteneva esclusivamente alla scelta iniziale della sede di lavoro;
che il trasferimento a domanda integrava ipotesi di mobilità interna da avviarsi mediante la pubblicazione di avviso indicante i posti vacanti messi a disposizione dei dipendenti interessati, nella specie giammai pubblicato;
e che la precedenza vantata dal lavoratore disabile non aveva consistenza di diritto assoluto e prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma di mera priorità operante nei confronti degli altri soggetti interessati al trasferimento. Con note di udienza depositate il 03.11.2025 l' ha quindi rappresentato e CP_1 documentato il medio tempore intervenuto trasferimento della ricorrente all'U.O.C. Laboratorio Analisi dell'ospedale di Modica con decorrenza dal 03.11.2025. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.11.2025, nel corso della quale la ricorrente, preso atto dell'accordatole trasferimento, ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti, con integrale compensazione delle spese di lite.
***
Atteso il trasferimento di presso il presidio ospedaliero più vicino alla sua Parte_1 residenza, all'evidenza atto a produrre il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e con esse dell'interesse della ricorrente all'invocata pronuncia di merito sulla domanda, non resta che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, con opportuna compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1333/2025 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 28.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333/2025 R.G., avente ad oggetto “trasferimento”;
promossa da:
nata ad [...] il [...] e residente in [...] Mulino n. 25, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gennaro del C.F._1 Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Piazza Igea n. 1 Controparte_1 CP_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1 Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2025 - dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' (d'ora in avanti anche solo Controparte_1 CP_2 con la qualifica di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma terzo. L. n. 104/1992 e inizialmente assegnata all'ospedale di Vittoria - ha deplorato l'omesso accoglimento della reiterata istanza di trasferimento presso la sezione di patologia clinica dell'ospedale di Modica - sede più vicina alla propria residenza e nella quale si era determinata una carenza di organico nel proprio profilo professionale -, posto al quale ha affermato di vantare diritto ai sensi dell'art. 33, comma 6, e dell'art. 21 della L. 104/1992 e che l' aveva tuttavia assegnato a ex dipendente precario stabilizzato con delibera n. 538 del CP_1 18.03.2025. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda siccome infondata, deducendo CP_2 che il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili di cui all'art. 21 L. 104/1992 atteneva esclusivamente alla scelta iniziale della sede di lavoro;
che il trasferimento a domanda integrava ipotesi di mobilità interna da avviarsi mediante la pubblicazione di avviso indicante i posti vacanti messi a disposizione dei dipendenti interessati, nella specie giammai pubblicato;
e che la precedenza vantata dal lavoratore disabile non aveva consistenza di diritto assoluto e prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma di mera priorità operante nei confronti degli altri soggetti interessati al trasferimento. Con note di udienza depositate il 03.11.2025 l' ha quindi rappresentato e CP_1 documentato il medio tempore intervenuto trasferimento della ricorrente all'U.O.C. Laboratorio Analisi dell'ospedale di Modica con decorrenza dal 03.11.2025. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 28.11.2025, nel corso della quale la ricorrente, preso atto dell'accordatole trasferimento, ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti, con integrale compensazione delle spese di lite.
***
Atteso il trasferimento di presso il presidio ospedaliero più vicino alla sua Parte_1 residenza, all'evidenza atto a produrre il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e con esse dell'interesse della ricorrente all'invocata pronuncia di merito sulla domanda, non resta che dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, con opportuna compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1333/2025 R.G.; dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella