TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2336/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 6.11.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSARO FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via
Bernardino Luini n. 2, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. LUCARELLI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Piazza
Giovine Italia n. 4, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
15.11.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Cfr. udienza del 20.5.2025: “I difensori precisano le conclusioni come da atti introduttivi e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale dei coniugi e che all'esito la causa venga rimessa avanti al giudice relatore per le prosecuzione del giudizio”.
.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 1.6.2012 Parte_1 Parte_2 con atto trascritto nei registri dello Stato civile predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 53, Parte
I.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente formulando domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo di nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento e di assegno divorzile in favore del coniuge in assenza dei relativi presupposti.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione e di Parte_2
divorzio e chiedendo un contributo di mantenimento in suo favore di euro 2.000,00 mensili.
All'udienza del 4.3.2025 i coniugi sono personalmente comparsi avanti al giudice relatore il quale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, riservava l'adozione delle statuizioni provvisorie e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con ordinanza dell'8.4.2025, in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., era così disposto:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati,
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge Parte_1 Pt_2
a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo di euro 600,00 mensili, da
[...]
corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/11/2023, n. 31717) oltre rivalutazione annuale Istat come per legge;
Letto l'art. 473 bis. 22 u.c. e 49 c.p.c.,
pagina 2 di 4 Fissa l'udienza del 20.5.2025 ore 9.30 per la rimessione della causa al Collegio per la emissione della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi”.
All'udienza del 20.5.2025 i difensori precisavano le conclusioni come da atti introduttivi e chiedevano la pronuncia sulla domanda di separazione personale dei coniugi, quindi il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 1.6.2012 (atto trascritto nei registri dello Stato civile predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 53, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Varese (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
pagina 3 di 4 4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio anche in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 6.11.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSARO FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via
Bernardino Luini n. 2, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. LUCARELLI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Piazza
Giovine Italia n. 4, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
15.11.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: Cfr. udienza del 20.5.2025: “I difensori precisano le conclusioni come da atti introduttivi e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale dei coniugi e che all'esito la causa venga rimessa avanti al giudice relatore per le prosecuzione del giudizio”.
.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 1.6.2012 Parte_1 Parte_2 con atto trascritto nei registri dello Stato civile predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 53, Parte
I.
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente formulando domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo di nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento e di assegno divorzile in favore del coniuge in assenza dei relativi presupposti.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di separazione e di Parte_2
divorzio e chiedendo un contributo di mantenimento in suo favore di euro 2.000,00 mensili.
All'udienza del 4.3.2025 i coniugi sono personalmente comparsi avanti al giudice relatore il quale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, riservava l'adozione delle statuizioni provvisorie e urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con ordinanza dell'8.4.2025, in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis.22 c.p.c., era così disposto:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati,
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge Parte_1 Pt_2
a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo di euro 600,00 mensili, da
[...]
corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo alla proposizione della domanda (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/11/2023, n. 31717) oltre rivalutazione annuale Istat come per legge;
Letto l'art. 473 bis. 22 u.c. e 49 c.p.c.,
pagina 2 di 4 Fissa l'udienza del 20.5.2025 ore 9.30 per la rimessione della causa al Collegio per la emissione della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi”.
All'udienza del 20.5.2025 i difensori precisavano le conclusioni come da atti introduttivi e chiedevano la pronuncia sulla domanda di separazione personale dei coniugi, quindi il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 1.6.2012 (atto trascritto nei registri dello Stato civile predetto Comune dell'anno 2012, atto n. 53, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Varese (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
pagina 3 di 4 4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio anche in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4