Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 355
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sproporzione tra debito e bene pignorato

    La Corte ritiene la misura del fermo amministrativo sproporzionata rispetto all'esiguità del debito tributario e ingiustamente lesiva del diritto del cointestatario del bene. Pur riconoscendo che la normativa non preveda un limite di proporzionalità, la misura deve essere compatibile con i principi di proporzionalità e ragionevolezza del diritto UE. Nel caso specifico, il valore del veicolo è significativamente superiore al debito, violando il principio di proporzionalità.

  • Altro
    Inesistenza o omessa notifica atti presupposti

    La Corte dichiara assorbito questo motivo dall'accoglimento del ricorso per sproporzione.

  • Altro
    Illegittimità misura su veicolo cointestato

    La Corte dichiara assorbito questo motivo dall'accoglimento del ricorso per sproporzione.

  • Altro
    Mancata comunicazione preventiva

    La Corte dichiara assorbito questo motivo dall'accoglimento del ricorso per sproporzione.

  • Altro
    Violazione principi di proporzionalità e buona fede amministrativa

    La Corte dichiara assorbito questo motivo dall'accoglimento del ricorso per sproporzione.

  • Altro
    Debito inferiore alla soglia per il fermo

    La Corte dichiara assorbito questo motivo dall'accoglimento del ricorso per sproporzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 355
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 355
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo