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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2920/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sorbo San Basile - Via Roma 88050 Sorbo San Basile CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20203889 TARES 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1297/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, il sig. ha impugnato il provvedimento di Targa_1fermo amministrativo relativo al veicolo targato , disposto da Area Srl, per un presunto debito TARES 2013 pari a € 256,00. Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o omessa notifica degli atti presupposti, l'illegittimità della misura su veicolo cointestato con soggetto estraneo al debito, la mancata comunicazione preventiva di cui all'art. 6 L. 212/2000 e all'art. 50 DPR 602/1973, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di buona fede amministrativa. Ha inoltre rilevato che, per espressa indicazione del Prefetto di Catanzaro (nota 29.01.2024), il fermo può essere disposto solo per debiti non inferiori a € 800, soglia non raggiunta nella fattispecie. Area Srl si è costituita contestando integralmente il ricorso e sostenendo la regolarità delle notifiche per compiuta giacenza, la definitività del titolo per mancata impugnazione degli atti presupposti, nonché l'irrilevanza della proporzionalità tra importo e bene vincolato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ribadendo le originarie contestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per l'assorbente motivo che la misura del fermo amministrativo appare sproporzionata rispetto all'esiguità del debito tributario ed ingiustamente lesivo del diritto del cointestatario del bene. Non ignora questa Corte che la Cassazione si è più volte espressa nel senso di ritenere la proporzione non richiesta quale requisito del fermo dal momento che l'art. 86 DPR 602/1973 non prevede alcun limite di proporzionalità e la misura ha natura afflittiva e non esecutiva (Cass. civ., ordinanza n. 22018 del 21.9.2017). Tuttavia, proprio in tale ultima sentenza citata, la Cassazione ha richiamato il principio di proporzionalità del diritto UE (art. 5 TUE) e di ragionevolezza, affermando che il fermo deve comunque essere compatibile con essi e che debba esserci un bilanciamento tra le opposte esigenze. Anche questa stessa Corte ha di recente (proc. 1616/24) deciso nel senso di dare rilievo al principio di proporzionalità laddove ha statuito che “La giurisprudenza, ha sempre sottolineato la necessità di reprimere gli eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata oltre le reali esigenze di garanzia di realizzazione coattiva del credito (Cass. n. 2604/95) e, con essi, l'eccesso nel ricorso alle misure limitative della proprietà laddove esso si verifica (Cass. n. 702/06). Principio di proporzionalità, inteso quale misura o limite del giusto esercizio del pubblico potere che fonda le sue radici nel passato, ma che nei tempi recenti è stato teorizzato in ambito penalistico per poi affermarsi nei diversi rami del diritto, fino ad assurgere a principio centrale in tutti gli stati dell'unione europea attraverso la sentenza CGUE, 8 marzo 2022, C-205/2020; sez. III, 8 giugno 2023, C-545/2021. Nel nostro ordinamento, il principio di proporzionalità, quale bilanciamento dei contrapposti valori in gioco e canone di valutazione dell'azione amministrativa lo si trovava nell'art. 97 Cost. – buon andamento e imparzialità- come anche nell'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 ma è con la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, operata in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, del testo della legge n. 212 del 2000 che è stato inserito l'art. 10-ter, rubricato “Principio di proporzionalità nel procedimento” e volto a codificare espressamente tale principio nel nostro ordinamento. L'art. 10-ter dello Statuto afferma oggi, al comma 1, che “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità”; prosegue, al comma 2, dicendo che “In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitando i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo” e conclude, al comma 3, affermando che il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, assurgendo a principio generale dell'ordinamento tributario e, al tempo stesso, a criterio di interpretazione delle norme tributarie, o più correttamente, di valutazione teleologica della norma, il cui mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione comporta la disapplicazione della norma ovvero la sua esclusione d'efficacia nel caso concreto che avviene con sentenza dal parte del giudice. D'altra parte, nel caso in cui non si rispettasse tale criterio, viene ad incrinarsi il principio della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria che postula il dovere in capo al concessionario o ente impositore, di attenersi al rispetto del principio di proporzionalità nella fase della riscossione coattiva tra la misura adottabile e i danni che da detta misura ne derivano al contribuente, traducendosi nel principio per cui l'interesse finanziario dello Stato deve essere certamente perseguito ma recando, agli interessi dei contribuenti, il minor danno possibile. A tali principi si è ispirata di recente, una parte di giurisprudenza di merito (CTP Como n. 63/2017; si veda anche CTP Lecce n. 199/2020 e CTR Genova n. 130/2013) che in maniera inequivocabile, ha considerato che il preavviso/fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente è illegittimo, se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale, con l'ovvio corollario che l'applicazione in maniera "indiscriminata" delle "ganasce fiscali" configura un eccesso di potere da parte del concessionario. Principio, della proporzionalità- che è stato oggetto di esame e di decisione da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n.104/2025, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 del d.l. 158/2012 c.d. Balduzzi e, in particolare ha dichiarato illegittima la sanzione ad esso collegata, per irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Ora, è pur vero che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017). Tuttavia, è fondamentale che nell'applicazione del fermo, l'ente impositore o il concessionario rispetti il principio di proporzionalità, cioè deve esserci un rapporto ragionevole tra il debito e il bene bloccato ovvero che la misura è adeguata a coprire il debito, imponendo all'ente impositore o concessionario di motivare perché l'atto è necessario e adeguato o perché non sono stati intraprese altri azioni esecutive e al giudice di verificarne la legittimità, annullando la misura del fermo nel caso si ravvisassero eccessi nell'uso del procedimento limitativo della proprietà oltre le reali esigenze di garanzia. Proporzionalità che va intesa non come un canone rigido e immodificabile, ma come criterio flessibile da applicare al caso concreto. Nel caso in esame, il valore del veicolo minacciato dal fermo amministrativo ammonta ad euro ventitremilacinquecento (23.500,00) rispetto al credito ammontante ad euro millecentosettantaduequarantoootto (1.172,48). Peraltro, non contestato da parte del resistente. Sicchè è evidente che ci troviamo di fronte ad un disequilibrio tra il valore del mezzo e il credito che viola il principio di proporzionalità, senza che l'atto contenesse un'idonea motivazione ex art. 3 legge 241/1990 della misura della misura limitativa della proprietà rispetto ad una diversa, ex 'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. L'atto deve dunque essere annullato. Le spese devono essere compensate attese le oscillazioni della giurisprudenza sul punto
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Catanzaro, 1.12.2025
Il Giudice Emanuela Romano
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2920/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sorbo San Basile - Via Roma 88050 Sorbo San Basile CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20203889 TARES 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1297/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto, il sig. ha impugnato il provvedimento di Targa_1fermo amministrativo relativo al veicolo targato , disposto da Area Srl, per un presunto debito TARES 2013 pari a € 256,00. Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o omessa notifica degli atti presupposti, l'illegittimità della misura su veicolo cointestato con soggetto estraneo al debito, la mancata comunicazione preventiva di cui all'art. 6 L. 212/2000 e all'art. 50 DPR 602/1973, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di buona fede amministrativa. Ha inoltre rilevato che, per espressa indicazione del Prefetto di Catanzaro (nota 29.01.2024), il fermo può essere disposto solo per debiti non inferiori a € 800, soglia non raggiunta nella fattispecie. Area Srl si è costituita contestando integralmente il ricorso e sostenendo la regolarità delle notifiche per compiuta giacenza, la definitività del titolo per mancata impugnazione degli atti presupposti, nonché l'irrilevanza della proporzionalità tra importo e bene vincolato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ribadendo le originarie contestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per l'assorbente motivo che la misura del fermo amministrativo appare sproporzionata rispetto all'esiguità del debito tributario ed ingiustamente lesivo del diritto del cointestatario del bene. Non ignora questa Corte che la Cassazione si è più volte espressa nel senso di ritenere la proporzione non richiesta quale requisito del fermo dal momento che l'art. 86 DPR 602/1973 non prevede alcun limite di proporzionalità e la misura ha natura afflittiva e non esecutiva (Cass. civ., ordinanza n. 22018 del 21.9.2017). Tuttavia, proprio in tale ultima sentenza citata, la Cassazione ha richiamato il principio di proporzionalità del diritto UE (art. 5 TUE) e di ragionevolezza, affermando che il fermo deve comunque essere compatibile con essi e che debba esserci un bilanciamento tra le opposte esigenze. Anche questa stessa Corte ha di recente (proc. 1616/24) deciso nel senso di dare rilievo al principio di proporzionalità laddove ha statuito che “La giurisprudenza, ha sempre sottolineato la necessità di reprimere gli eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata oltre le reali esigenze di garanzia di realizzazione coattiva del credito (Cass. n. 2604/95) e, con essi, l'eccesso nel ricorso alle misure limitative della proprietà laddove esso si verifica (Cass. n. 702/06). Principio di proporzionalità, inteso quale misura o limite del giusto esercizio del pubblico potere che fonda le sue radici nel passato, ma che nei tempi recenti è stato teorizzato in ambito penalistico per poi affermarsi nei diversi rami del diritto, fino ad assurgere a principio centrale in tutti gli stati dell'unione europea attraverso la sentenza CGUE, 8 marzo 2022, C-205/2020; sez. III, 8 giugno 2023, C-545/2021. Nel nostro ordinamento, il principio di proporzionalità, quale bilanciamento dei contrapposti valori in gioco e canone di valutazione dell'azione amministrativa lo si trovava nell'art. 97 Cost. – buon andamento e imparzialità- come anche nell'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 ma è con la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, operata in attuazione della legge delega n. 111 del 2023, del testo della legge n. 212 del 2000 che è stato inserito l'art. 10-ter, rubricato “Principio di proporzionalità nel procedimento” e volto a codificare espressamente tale principio nel nostro ordinamento. L'art. 10-ter dello Statuto afferma oggi, al comma 1, che “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità”; prosegue, al comma 2, dicendo che “In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitando i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo” e conclude, al comma 3, affermando che il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, assurgendo a principio generale dell'ordinamento tributario e, al tempo stesso, a criterio di interpretazione delle norme tributarie, o più correttamente, di valutazione teleologica della norma, il cui mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione comporta la disapplicazione della norma ovvero la sua esclusione d'efficacia nel caso concreto che avviene con sentenza dal parte del giudice. D'altra parte, nel caso in cui non si rispettasse tale criterio, viene ad incrinarsi il principio della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria che postula il dovere in capo al concessionario o ente impositore, di attenersi al rispetto del principio di proporzionalità nella fase della riscossione coattiva tra la misura adottabile e i danni che da detta misura ne derivano al contribuente, traducendosi nel principio per cui l'interesse finanziario dello Stato deve essere certamente perseguito ma recando, agli interessi dei contribuenti, il minor danno possibile. A tali principi si è ispirata di recente, una parte di giurisprudenza di merito (CTP Como n. 63/2017; si veda anche CTP Lecce n. 199/2020 e CTR Genova n. 130/2013) che in maniera inequivocabile, ha considerato che il preavviso/fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente è illegittimo, se tale misura è sproporzionata rispetto al debito erariale, con l'ovvio corollario che l'applicazione in maniera "indiscriminata" delle "ganasce fiscali" configura un eccesso di potere da parte del concessionario. Principio, della proporzionalità- che è stato oggetto di esame e di decisione da parte della Corte Costituzionale che con sentenza n.104/2025, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 del d.l. 158/2012 c.d. Balduzzi e, in particolare ha dichiarato illegittima la sanzione ad esso collegata, per irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Ora, è pur vero che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017). Tuttavia, è fondamentale che nell'applicazione del fermo, l'ente impositore o il concessionario rispetti il principio di proporzionalità, cioè deve esserci un rapporto ragionevole tra il debito e il bene bloccato ovvero che la misura è adeguata a coprire il debito, imponendo all'ente impositore o concessionario di motivare perché l'atto è necessario e adeguato o perché non sono stati intraprese altri azioni esecutive e al giudice di verificarne la legittimità, annullando la misura del fermo nel caso si ravvisassero eccessi nell'uso del procedimento limitativo della proprietà oltre le reali esigenze di garanzia. Proporzionalità che va intesa non come un canone rigido e immodificabile, ma come criterio flessibile da applicare al caso concreto. Nel caso in esame, il valore del veicolo minacciato dal fermo amministrativo ammonta ad euro ventitremilacinquecento (23.500,00) rispetto al credito ammontante ad euro millecentosettantaduequarantoootto (1.172,48). Peraltro, non contestato da parte del resistente. Sicchè è evidente che ci troviamo di fronte ad un disequilibrio tra il valore del mezzo e il credito che viola il principio di proporzionalità, senza che l'atto contenesse un'idonea motivazione ex art. 3 legge 241/1990 della misura della misura limitativa della proprietà rispetto ad una diversa, ex 'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. L'atto deve dunque essere annullato. Le spese devono essere compensate attese le oscillazioni della giurisprudenza sul punto
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Catanzaro, 1.12.2025
Il Giudice Emanuela Romano