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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati
Dott. Daniele Bianchi Presidente Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore Dott. Pietro Spera Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
(art. 207 CCII) nella causa iscritta al n. 4130/2025 R.G. promossa da:
Parte_1
Avv. MARMORATO RICCARDO
Ricorrente contro
in persona del Curatore Fallimentare Controparte_1
Resistente
RILEVATO
che con ricorso depositato in Cancelleria conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Genova la Liquidazione Giudiziale in persona del Controparte_1
Curatore Fallimentare, deducendo: di aver prestato attività di lavoro subordinato a favore della società; di avere proposto domanda di ammissione allo stato passivo del per l'importo di Parte_2
euro - 4.401,00 per differenze retributive relative agli anni 2021 e 2022;
- 2.793,34 a titolo di trattamento di fine rapporto, entrambi crediti privilegiati;
che tuttavia detti crediti non erano stati ammessi al passivo del fallimento in quanto il
Tribunale aveva ritenuto con riguardo alle somme chieste a titolo di differenza retributiva che non vi fosse documentazione comprovante il mancato percepimento di detti importi, con riferimento al TFR in quanto lo stesso sarebbe risultato come già corrisposto, come attestato dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro e prodotta dallo stesso dipendente.
Con il proprio atto ricorso lo si opponeva unicamente alla mancata ammissione della Pt_1 somma a titolo di TFR, prestando acquiescenza per il resto delle somme inizialmente domandate.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del Parte_2
ricorso introduttivo;
non si procedeva ad istruttoria non avendo il lavoratore chiesto prove costituende.
All'udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in riserva;
OSSERVA
2. La domanda di cui al ricorso è fondata e può trovare accoglimento.
In particolare si osserva che il , a fronte della avvenuta contestazione delle Parte_2 risultanze del CU da parte del lavoratore, non è stato in grado in sede di opposizione al passivo, e non ha ritenuto in questa sede di portare elementi ulteriori, a contrasto della tesi sostenuta dal lavoratore.
Il lavoratore opponente, che risulta aver prestato attività subordinata per un certo numero di anni (non essendo contestati né la qualità di lavoratore né il periodo di durata del rapporto), in una situazione in cui la contabilità della fallita non è stata rinvenuta, contesta le risultanze di un documento ( il CU) proveniente dal suo debitore ( ovvero la società fallita): poiché nel rapporto sinallagmatico egli ha dato prova di avere fornito la propria prestazione lavorativa, è sufficiente che contesti l'avvenuto adempimento da parte del debitore per ribaltare su quest'ultimo l'onere di provare che il TFR è stato versato/anticipato come da risultanze del CU. Tale ultimo documento infatti, rilasciato dal datore di lavoro e quindi proveniente dal debitore non vale a provare l'adempimento.
La mancata prova alternativa (ad esempio tramite produzione degli estratti conto o di ordinativi di bonifici) dell'avvenuto adempimento implica il necessario accoglimento della domanda, non potendosi il credito per TFR ritenere estinto e dovendo pertanto rientrare nel passivo.
3. La mancata comparizione del e la obbiettiva difficoltà dell'accertamento del Parte_2
passivo in situazione non imputabile agli organi della procedura impone la compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda ammette il credito di al passivo della Parte_1
Liquidazione Giudiziale Pizzeria Ricca S.r.l., nella misura di € 2.793,34 al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- spese di lite interamente compensate.
Genova, 24 novembre 2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa C. Tabacchi
Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi