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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
GITTARDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250009490321000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti chiedono congiuntamente l'estinzione del giudizio essendo stata sgravata la cartella di pagamento impugnata con compensazione di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata per complessivi euro 2.653,43, comprensiva di sanzioni ed interessi, per omesso versamento di ritenute per addizionale comunale Irpef su redditi di lavoro dipendente e ritenute
Irpef su mensilità aggiuntive per il periodo d'imposta 2021.
In sede di ricorso si deduceva nel merito che la cartella si basava sul mancato riscontro, nell'ambito di un controllo automatizzato del modello 770- 2022 ai sensi dell'articolo 36 bis di PR 600- 73 relativo al periodo di imposta 2021 dei versamenti sopra per i tributi sopra indicati.
Si richiedeva l'annullamento della cartella di pagamento in quanto parte dei versamenti relativi a ritenute per addizionali comunali Irpef che anche se non tempestivamente operati dalla società entro le scadenze previste tuttavia erano stati effettuati attraverso l'istituto del ravvedimento operoso in data 15 giugno 2021 con corresponsione nei confronti dell'erario delle sanzioni e dei relativi interessi per tardivo versamenti mentre altra parte dei versamenti si dovevano considerare effettuati attraverso compensazioni di credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deduceva in sintesi che l'AF all'esito dell'istruttoria effettuata, esaminate le argomentazioni e la documentazione probatoria prodotta dalla ricorrente e previa verifica tramite le banche dati, aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni della contribuente accertando la regolarità del ravvedimento operato e provvedendo in data 1 settembre 2025 allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata con provvedimento notificato alla parte ed allegato in sede di costituzione.
All'udienza odierna all'esito della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 546 – 1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere . spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
GITTARDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250009490321000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti chiedono congiuntamente l'estinzione del giudizio essendo stata sgravata la cartella di pagamento impugnata con compensazione di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata per complessivi euro 2.653,43, comprensiva di sanzioni ed interessi, per omesso versamento di ritenute per addizionale comunale Irpef su redditi di lavoro dipendente e ritenute
Irpef su mensilità aggiuntive per il periodo d'imposta 2021.
In sede di ricorso si deduceva nel merito che la cartella si basava sul mancato riscontro, nell'ambito di un controllo automatizzato del modello 770- 2022 ai sensi dell'articolo 36 bis di PR 600- 73 relativo al periodo di imposta 2021 dei versamenti sopra per i tributi sopra indicati.
Si richiedeva l'annullamento della cartella di pagamento in quanto parte dei versamenti relativi a ritenute per addizionali comunali Irpef che anche se non tempestivamente operati dalla società entro le scadenze previste tuttavia erano stati effettuati attraverso l'istituto del ravvedimento operoso in data 15 giugno 2021 con corresponsione nei confronti dell'erario delle sanzioni e dei relativi interessi per tardivo versamenti mentre altra parte dei versamenti si dovevano considerare effettuati attraverso compensazioni di credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deduceva in sintesi che l'AF all'esito dell'istruttoria effettuata, esaminate le argomentazioni e la documentazione probatoria prodotta dalla ricorrente e previa verifica tramite le banche dati, aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni della contribuente accertando la regolarità del ravvedimento operato e provvedendo in data 1 settembre 2025 allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata con provvedimento notificato alla parte ed allegato in sede di costituzione.
All'udienza odierna all'esito della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 546 – 1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere . spese compensate