Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 7684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7684 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04933/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4933 del 2022, proposto da NO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Provvedimento prot. n. 6597 del 20.10.2015 di diniego dell'istanza di condono edilizio intestata a Stile Tobia, notificato solo a quest'ultimo, del quale il ricorrente nella qualità di proprietario dell'immobile è venuto a conoscenza, a seguito di istanza di accesso agli atti del 22.6.2022, soltanto in data 1.7.2022;
nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto, non conosciuto e consequenziale, se ed in quanto lesivo per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa EN RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor NO AL ha impugnato il provvedimento del Comune di Pompei prot. n. 6597 del 20.10.2015 di diniego dell’istanza di condono edilizio intestata a Stile Tobia, notificato solo a quest’ultimo, del quale il deducente, proprietario dell’immobile abusivo, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza a seguito di istanza di accesso agli atti soltanto in data 1 luglio 2022; ha chiesto quindi di essere rimesso nei termini per l’impugnativa.
Si è costituito l’intimato Comune con memoria di stile.
In data 20 novembre 2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo conseguente declaratoria di improcedibilità.
Nella richiesta di passaggio in decisione della causa successivamente depositata dalla difesa comunale, l’Amministrazione civica ha aderito a tale istanza e, in subordine, ha chiesto la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività o il suo rigetto nel merito.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025.
Al Collegio non resta che prendere atto delle esposte circostanze e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione resa dalla parte ricorrente. L’esito del contenzioso e le limitate difese spiegate dalla parte resistente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
EN RB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RB | LO ER |
IL SEGRETARIO