TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2254/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 3.12.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. TEODORA CANCELLARA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Palazzo C.F._2
San IO (PZ) alla via Zara n. 5 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
IO (PZ) il 13.10.1961, ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA GRIESI (C.F.: , C.F._4 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo San IO (PZ) alla via
Gerardo P.M. Griesi n. 3 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 2254/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 3.12.2025, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo tra loro raggiunto, che hanno esplicitato e sottoscritto in udienza. Sicché, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità al raggiunto accordo e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa sulla base delle seguenti condizioni:
III La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine
2 R.G. N. 2254/2025
dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, posto che i figli della coppia matrimoniale sono oramai maggiorenni e pacificamente economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questioni in merito (cfr. punto 6 dell'accordo di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2254 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i C.F._3 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Palazzo San IO (PZ) il
29.7.1986;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Palazzo San IO in provincia di
Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto N. 16, P. II, S. A,
Ufficio 1);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2254/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 3.12.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. TEODORA CANCELLARA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Palazzo C.F._2
San IO (PZ) alla via Zara n. 5 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
IO (PZ) il 13.10.1961, ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA GRIESI (C.F.: , C.F._4 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo San IO (PZ) alla via
Gerardo P.M. Griesi n. 3 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 2254/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 3.12.2025, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui all'accordo tra loro raggiunto, che hanno esplicitato e sottoscritto in udienza. Sicché, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità al raggiunto accordo e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa sulla base delle seguenti condizioni:
III La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine
2 R.G. N. 2254/2025
dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, posto che i figli della coppia matrimoniale sono oramai maggiorenni e pacificamente economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questioni in merito (cfr. punto 6 dell'accordo di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2254 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i C.F._3 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Palazzo San IO (PZ) il
29.7.1986;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Palazzo San IO in provincia di
Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto N. 16, P. II, S. A,
Ufficio 1);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
3