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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2807/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2025; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “Con provvedimento depositato il 03.03.2025, emesso in seguito all'udienza cartolare del 30.01.2025, Codesto On.le G.U. ha disposto il rinvio della trattazione della causa al 25.11.2025 statuendo altresì che detta prossima udienza si terrà in forma scritta, senza la presenza dei procuratori, assegnando termine alle parti per il deposito telematico di sintetiche note scritte sino alle ore 9.00 del giorno
d'udienza.
Tanto premesso, il procuratore di con le presenti note si riporta Parte_1 integralmente a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in opposizione, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nr. 1 e 2 e negli altri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni e delle istanze in essi formulate. In relazione al thema decidendum non ci si può esimere dal rappresentare che in analogo giudizio, definito tra le medesime parti con sentenza passata in giudicato, Codesto On.le Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 614 del 18.04.2024 (resa nel giudizio avente rg.
n. 2258/2022) ha integralmente accolto le ragioni dell'opponente Parte_1
Nel produrre la suddetta sentenza, unitamente all'attestazione della cancelleria del passaggio in giudicato, si formula espressa eccezione di giudicato esterno a valere anche nel presente giudizio di opposizione.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Cassino, 22/12/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 14 .
n. 2807/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2807/2022, avente ad oggetto: Contenzioso di diritto tributario e doganale, riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies
c.p.c. del 25.11.2025, promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
TI IU RG (CF: ), elettivamente C.F._1
domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Pt_1
Giove n. 21.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ). Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 14 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Controparte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale notificato a in data 17.06.2022 emesso ai sensi dell'art. 1 Parte_1
co. 792 e segg. L. 160/201 9 il ingiungeva a Controparte_1 [...]
il pagamento di 58.201,52 euro oltre interessi di mora nella misura del tasso Pt_1
legale, a titolo di benefit ambientale” maturato a seguito del conferimento di CDR da parte di nei quadrimestri I e II del 2021 e I del 2022. CP_2
Chiedeva quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale a dito, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione in via cautelare, considerata la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora disporre, anche inaudita altera par te, l'immediata sospensione della determina zi one dirigenziale ingiuntiva opposta;
in via pregiudiziale, accertata e dichiarata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della
Regione Lazio 9.7.1998 nr. 27 disporre la sospensione del presente giudizio e
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
in via preliminare autorizzare l'opponente Amministrazione a chiamare in causa la Pa CI (c.f. , nella persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_4
tempore con sede in Via Calderon De La Barca 87 001 42 ) per la manleva di Pt_1
in forza dell'affidamento e del contratto di servizio, da ogni onere e Parte_1
responsabilità ovvero di sporre l' integrazione del contraddittorio ad a CP_4
quale soggetto deputato alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti del CP_5
che quale soggetto che ha intrattenuto i rapporti con eventuali soggetti terzi coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti nel merito accogliere la presente opposizion e per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità, illegittimità e/o in efficacia dell' avviso di accertamento esecutivo patrimoniale notificato a il Parte_1
17.06.2022 con cui il ingiungeva a il Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 14 pagamento di 58.201,52 euro oltre interessi di mora nella misura del tasso legale, a titolo di benefit ambientale” maturato a seguito del conferimento di CDR da parte di nei quadrimestri I e II del 2021 e I del 2022 , e di tutti gli atti allo stesso CP_2
collegati, conseguenti e correlati per tutte le ragioni sopra illustrate;
nel merito, in via subordinata, qualora il Giudice ritenesse legittima la pretesa di
[...]
contro condannare a tenere indenne Controparte_1 Parte_1 CP_6 [...]
in forza del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di Pt_1
igiene urbana approvato con delibera della Giunta Capitolina n. 10 6 del 31.05.2019.
C on vittoria di spese ed onorari di lite”.
A sostegno della spiegata opposizione esponeva quanto segue: Parte_1
- in via pregiudiziale si sollevava l'eccezione di incostituzionalità della norma con richiesta di rimessione innanzi alla Corte costituzionale dell'art. 29, co.2 della
Legge Regione Lazio n. 27 del 09.07.1998 , dal cui accoglimento con seguirebbe la radicale illegittimità del provvedimento ingiuntivo opposto , totalmente privato della propria base giuridica contemplato all'art. 29, comma 2, della Legge
Regione Lazio n. 27 del 1998 secondo il quale “Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”;
permaneva l'interesse e soprattutto la necessità di vagliare la questione di legittimità dell'art. 29, comma 2 del l a L.R. Lazio n. 27/1998 nella parte in cui si prevedeva che una quota percentuale della tariffa per l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (cd. benefit ambientale) era dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favor e del comune sede dell'impianto o della discarica stessi e che doveva essere pagina 4 di 14 compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa;
in particolare, l'art. 29 cit. prevedeva:
a) la presenza di una prestazione doverosa (non dipendente da qualche rapporto sinallagmatico tra le parti) e collegata alla spesa pubblica (in relazione ad un presupposto economicamente rilevante rappresentato dalla capacità economica del gestore dell'impianto);
b) l'inserimento di un benefit che, qualora qualificato come tributo, violerebbe l art. 119 della Costituzione che, nel previgente quadro normativo (ovvero quello antecedente alle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 dell'8.10.
2001 prevedeva una potestà tributaria regionale nei soli limiti stabiliti da apposite leggi dello Stato e che , nella specifica materia ambientale, era già stata esercitata con l 'art. 3, comma 24, della legge 28.12.1995 n 549 (istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e ove era espressamente previsto che una quota parte del suddetto tributo era destinato alla realizzazione della bonifica dei suoli inquinati ed al recupero delle aree degradate e che, pertanto, non lascerebbe alcuno spazio ad ulteriori iniziative impositive;
c) un intervento il contrasto con l 'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., insistente su una materia quella ambientale, dell'ecosistema e dei beni culturali riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
in merito invece alla rilevanza della questione rispetto a questo giudizio era chiaro che l art. 29, comma 2, della Legge Regione n. 27 del 1998 costituisse l'unica base CP_1
giuridica su cui si fondava la pretesa del . Controparte_1
vi era inoltre la totale illegittimità della pretesa anche in relazione ai parametri di liquidazione utilizzati;
premeva altresì rilevare e contestare anche la liquidazione delle somme operate dal pagina 5 di 14 Comune di nell'ordinanza ingiuntiva opposta;
Controparte_1
in detta ordinanza, infatti, del tutto apoditticamente, senza articolare alcuna ragionevole motivazione al riguardo, il aveva preso in Controparte_1
considerazione, quale base imponibile sulla quale applicare l'aliquota del 4 % per liquidare il cd. benefit ambientale la tariffa corrisposta da alla CI CP_6
per il trattamento e lo smaltimento di parte dei rifiuti urbani CP_2
indifferenziati prodotti nel territorio di (pari ad euro 168, 59); Parte_1
in via subordinata si chiedeva la manleva di da parte dell'affidataria del Parte_1
servizio CP_6
in particolare, anche ove i primi motivi di opposizione non dovessero venire accolti e il
Giudice ritenesse in ogni caso gravata dall' obbligo di pagare gli importi Parte_1
ingiunti dal a titolo di benefit ambientale dovuto in Controparte_1
relazione ai rifiuti conferiti dalla CI nel I e II quadrimestre del 2021 CP_2
nonché nel I quadrimestre del 2022 , si chiedeva di condannare a manlevare CP_6
da tali oneri , dopo averne ammessa la chiamata nel presente giudizio;
Parte_1
innanzitutto, si precisava che il corrispettivo pagato da ad Parte_1 CP_6
per il servizio integrato di raccolta, trattamento e trasporto in discarica per ogni tonnellata di rifiuti raccolta, trasportata, conferita e trattata è omnicomprensivo di tutti gli oneri derivanti da tale attività e per questo, al suo interno, deve ritenersi ricompresa altresì ogni eventuale ulteriore onere (anche quello afferente ai cd. benefit ambientali, ove dovuti);
nel merito si rileva invece come non sia il soggetto legittimato passivo Parte_1
della pretesa del , che, invece, avrebbe dovuto rivolgere Controparte_1
la propria domanda al gestore del termovalorizzatore, , al più, Controparte_7
ad soggetto titolare del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti CP_8
prodotti nel territorio di Pt_1
in primo luogo, si rilevava infatti che, nel caso di specie, il credito vantato da l CP_1
pagina 6 di 14 di nasce ex lege, per espressa indicazione dell'art. 29 co. 2 della Controparte_1
legge Regione n. 27 del 09.07.1998, direttamente in capo al gestore del CP_1
termovalorizzatore nel caso di specie Controparte_9
la norma, infatti, indica testualmente il benefit ambientale come una tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi;
in modo ancora più chiaro, poi, la delibera della Regione Lazio n. 760 /2008, prevedeva che doveva essere corrisposto dai Comuni conferenti al gestore dell'impianto di preselezione che avrebbe provveduto a restituirlo ai Comuni, con cadenza quadrimestrale;
appare quindi evidente che il soggetto obbligato verso il Comune in cui si trova la di scarica è il titolare dell'impianto stesso, che, a sua volta ha l'onere di trattenere dal soggetto che conferisce per un diverso Comune i rifiuti;
nessuna obbligazione sorgeva direttamente in capo al conferente a favore del CP_1
della discarica;
CP_1
in secondo luogo, aveva affidato alla CI in house la Parte_1 CP_6
gestione del servizio integrato di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tramite contratto di servizio depositato in allegato al presente atto (doc. 6), approvato poi con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 106 /2019;
A tutti i rapporti con Controparte_3 Parte_2
i gestori degli impianti che ricevevano rifiuti prodotti nel territorio di Parte_1
Controp quindi, intercorrevano esclusivamente fra costoro ed;
appariva quindi chiaro come il rapporto contrattuale per il conferimento dei rifiuti in discarica era intervenuto esclusivamente tra ed eventuali e /o ulteriori CP_6
CI dalla stessa incaricate, mentre risultava del tutto estranea da tale vicenda
[...]
; Pt_1
pagina 7 di 14 in conclusione, quindi, la normativa regionale sopra richiamata, per altro denotata da indubbi profili di illegittimità costituzionale per le ragioni sopra illustrate , era chiara nello stabilire che il soggetto passivo del benefit ambientale , inteso quale tributo ovvero quale entrata patrimoniale per il Comune ospitante l'impianto, era il gestore dell'impianto mentre il soggetto economicamente inciso da Controparte_7
detti oneri era il soggetto che conferiva in discarica , nel caso di specie, (o il CP_6
soggetto incaricato da quest' ultima del trasporto dei rifiuti in discarica, CP_2
e non anche;
Parte_1
In buona sostanza, quindi, veniva in luce la carenza di legittimazione passiva in capo a sia rispetto al rapporto giuridico d'imposta o di entrata patrimoniale, Parte_1
comunque, lo si qualificasse che intercorreva tra il Comun e di e la Controparte_1
CI sia rispetto a quello economico in via traslativa Controparte_7
intercorrente tra la suddetta CI ed CP_6
ciò era confermato dal fatto che l'obbligazione in capo al soggetto gestore, avendo la traslazione di imposta sul soggetto che utilizzava l'impianto una mera valenza interna, non verrebbe meno neppure nel caso in cui lo stesso avesse omesso di esigere l'importo;
anche per tali ragioni l'avviso di accertamento patrimoniale opposto era quindi del tutto illegittimo.
In virtù di tanto, l'opponente chiedeva di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, nessuno si costituiva per il CP_1
.
[...]
Ciò posto in fatto, l'opposizione va accolta,
Come anticipato, l'opponente ha contestata la propria legittimazione passiva ritenendosi estraneo ad ogni rapporto con il ritenendo che siano gestore Controparte_1
dell'impianto ovvero gli altri operatori chiamati a trattare i rifiuti destinati a quella discarica, i soggetti tenuti in via esclusiva al pagamento del benefit ambientale.
pagina 8 di 14 Questo Giudice condivide l'assunto dell'opponente.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, questo Giudice condivide le valutazioni compiute dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 6104/22, emessa il 3/10/2022 con riferimento a una fattispecie analoga a quella di cui ci si occupa e proprio sul tema alla responsabilità unica dell'affidatario del sito ciociaro.
La fattispecie presa in considerazione dalla Corte territoriale è identica salvo che per l'identità delle amministrazioni coinvolte.
Appare utile riportare alcuni del capi della pronuncia, condivisi dal Tribunale per quanto attiene alla ricostruzione della portata della normativa applicabile al caso e alle conseguenze che possono farsene derivare dal punto di vista dell'individuazione dell'ente tenuto a versare gli importi in contestazione: Contro
“l deduce, nel proporre appello avverso la sentenza n. 469/2017 emessa dal
Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 5.4.2017, l'erroneità della sentenza di primo grado, deducendo come: 1) in primo luogo, la disciplina regionale riguardi solo lo smaltimento e conferimento di rifiuti urbani e non anche il conferimento di rifiuti speciali, a cui deve essere ricondotto il CDR e 2) secondo luogo, in quanto unico soggetto obbligato al pagamento della percentuale di tariffa corrispondente al benefit ambientale in favore del comune o dei comuni è esclusivamente il gestore dell'impianto ricevente, e quindi nel nostro caso Controparte_7
L'appello è fondato e merita accoglimento avuto riguardo a tale secondo rilievo, e restando assorbita la questione relativa alla natura del rifiuto conferito nel caso in esame all'impianto gestito da sito nel territorio del Comune di Controparte_7 [...]
, e la sua assimilabilità o meno ai rifiuti urbani alla luce della Controparte_1
disciplina normativa vigente.
L'art. 29, co II, della L.R. 9.7.1998, n. 27 dispone: "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma I deve contenere, tra
l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta
pagina 9 di 14 dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".
Si tratta, quindi, di un ristoro, seppure inteso in senso non tecnico (cfr, Cons. Stato, ord. 24.6.2020, n. 4035), che a certe condizioni
Sentenza n. 1343/2023) i Comuni i quali conferiscono i rifiuti a un impianto devono pagare per il tramite del gestore al nei quale l'impianto ha sede CP_1
La disciplina di dettaglio di questo benefit è stata successivamente stabilita con il decreto del Commissario straordinario n. 15/2005 e con la deliberazione della Giunta regionale 17.7.2008, 516, che la ha recepito.
Come ha osservato il Consiglio di Stato "Tali provvedimenti, che hanno l'evidente natura di regolamenti di attuazione della legge, hanno individuato più specificamente gli impianti per i quali il benefit è dovuto, che sarebbero le discariche, gli impianti di preselezione, quelli di termovalorizzazione e le stazioni di trasferenza " (cosi Cons,
Staro, ord. 24.6.2020, n. 4035).
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe considerato CP_6
l'ultima parte del punto 9.3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale laddove si stabilisce che " il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finali. In tal caso sarà cura della
[...]
, restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma Parte_3
ricevuta".
Secondo , tale disposto normativo dimostra che il soggetto tenuto a versare CP_6
le, somme al è in realtà in quanto Controparte_1 Controparte_7
il privato conferente è e la "CI ricevente" è, nel caso in esame, CP_6 [...]
che sarebbe dunque l'unico soggetto obbligato a versare il benefit al Controparte_7
attore. CP_1
pagina 10 di 14 Secondo il Comune di , invece, "con tale disposizione, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto, si è voluto far riferimento ai soggetti privati che Contro conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti di selezione (ovvero di stabilendo anche in questo caso l'obbligo per CP_6
(CI ricevente) di restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma ricevuta.
Tale disposizione, lungi dall'esonerare casomai stabilisce l'obbligo per la CP_6
CI appellante di girare al comune di anche tutte le somme Controparte_1
incassate dai 'soggetti privati (e non solo pubblici) che conferiscono rifiuti presso i loro impianti".
E' opportuno chiarire che, nel fare riferimento al "suddetto benefit", la disposizione punto 9-3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 fa riferimento al "benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio" previsto dal capoverso precedente, che riguarda il caso di conferimento presso impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani siti nel territorio di un'altra provincia". È questo il caso in esame. in cui un privato, e non un Comune o un ATO di comuni, ha conferito un rifiuto a un impianto sito fuori dalla provincia in cui il rifiuto e Contro stato prodotto ( che è la provincia di in cui si trova rimpianto gestito da , e Pt_1
Contro sempre che il CDR conferito da costituisca un rifiuto urbano.
Parte appellante ha richiamato la ordinanza n. 4035 emessa dal Consiglio di Stato 7
24.6.2020, laddove ha precisato the il benefit ambientale secondo corte percentuali della tariffa spetti ai Comuni sede d'scarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione ed infine di stazioni di trasferenza da parte del comuni conferenti, tenuti a corrisponderlo al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato ritenendo dunque che il soggetto passivo del benefit, in primo luogo, è il gestore dell' impianto, che incassa la tariffa e deve riversare la percentuale corrispondente al benefit". pagina 11 di 14 Anche questa Corte ritiene che, come deduce l'appellante unico soggetto CP_6
passiva del rapporto obbligatorio costruito dalla suddetta previsione normativa è il gestore della discarica o dell'impianto e, quindi nel caso in esame Controparte_7
gestore dell'impianto di termovalorizzazione sito nel territori del Comune di CP_1
, e non o anche Quest'ultima era obbligata soltanto a
[...] CP_6 CP_6
corrispondere al gestore dell'impianto la tariffa prevista a fronte del conferimento di
CDR effettuato. E ciò in via assorbente sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è - come si è detto - il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che la ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale impone un obbligo siffatto esclusivamente ai
Comuni conferenti.
Con riguardo alla condanna di a tenere indenne di quanto CP_6 Controparte_7
questa è stata condannata, in solido con la prima, a pagare al Controparte_1
, la transazione dell'obbligazione di quest'ultima fa venire meno anche
[...]
l'obbligazione di garanzia c.d. Impropria azionata nel giudizio di primo grado.
Anche in relazione a tale richiesta, svolta dall' e dunque cessata la materia Parte_4
del contendere che deve essere dunque dichiarata con la presente sentenza.
Ne consegue, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale che CP_6
chiede a questo giudicante di sollevare non è rilevante ai fini del presente giudizio.
Infatti, una volta che: (a) è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito in ordine al rapporto obbligatorio tra e il Controparte_10 [...]
, e che (b) si ritiene che non sia soggetto passivo del Controparte_1 CP_6
rapporto obbligatorio costituito dalla previsione di cui all'art, 29, co. 2, della L.R. n,
27/1998, nonché dalla successiva normativa secondaria di attuazione, la sussistenza del dedotto contrasto di tale disposizione normativa con la norma parametro dell'art, 118
Cost., come anche di eventuali altre disposizioni della Carta, non può essere sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi nell'ambito del presente giudizio per difetto di pagina 12 di 14 rilevanza”
Ad avviso del Tribunale si tratta di conclusioni pienamente estensibili alla fattispecie trattata in questa sede e che vengono fatte proprie in quanto condivise da questo giudice tanto in ordine alla sollevata questione di illegittimità costituzionale che alla eccepita carenza di legittimazione.
L'opposizione va quindi accolta ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente non essendo il il soggetto che CP_5
gestisce l'impianto ricevente.
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata nei confronti CP_5
di , così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale notificato a in data 17.06.2022 emesso ai sensi Parte_1
dell'art. 1 co. 792 e segg. L. 160/2019 con cui il Controparte_1
ingiungeva a il pagamento di 58.201,52 euro oltre interessi di Parte_1
mora nella misura del tasso legale, a titolo di benefit ambientale;
- Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale ed euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 22.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 13 di 14
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Cassino Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 25.11.2025; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le Parte_1 seguenti conclusioni: “Con provvedimento depositato il 03.03.2025, emesso in seguito all'udienza cartolare del 30.01.2025, Codesto On.le G.U. ha disposto il rinvio della trattazione della causa al 25.11.2025 statuendo altresì che detta prossima udienza si terrà in forma scritta, senza la presenza dei procuratori, assegnando termine alle parti per il deposito telematico di sintetiche note scritte sino alle ore 9.00 del giorno
d'udienza.
Tanto premesso, il procuratore di con le presenti note si riporta Parte_1 integralmente a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in opposizione, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nr. 1 e 2 e negli altri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni e delle istanze in essi formulate. In relazione al thema decidendum non ci si può esimere dal rappresentare che in analogo giudizio, definito tra le medesime parti con sentenza passata in giudicato, Codesto On.le Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 614 del 18.04.2024 (resa nel giudizio avente rg.
n. 2258/2022) ha integralmente accolto le ragioni dell'opponente Parte_1
Nel produrre la suddetta sentenza, unitamente all'attestazione della cancelleria del passaggio in giudicato, si formula espressa eccezione di giudicato esterno a valere anche nel presente giudizio di opposizione.”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
Cassino, 22/12/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 14 .
n. 2807/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2807/2022, avente ad oggetto: Contenzioso di diritto tributario e doganale, riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies
c.p.c. del 25.11.2025, promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
TI IU RG (CF: ), elettivamente C.F._1
domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di Pt_1
Giove n. 21.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ). Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: come da verbale del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 14 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Controparte_1
Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale notificato a in data 17.06.2022 emesso ai sensi dell'art. 1 Parte_1
co. 792 e segg. L. 160/201 9 il ingiungeva a Controparte_1 [...]
il pagamento di 58.201,52 euro oltre interessi di mora nella misura del tasso Pt_1
legale, a titolo di benefit ambientale” maturato a seguito del conferimento di CDR da parte di nei quadrimestri I e II del 2021 e I del 2022. CP_2
Chiedeva quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo Tribunale a dito, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione in via cautelare, considerata la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora disporre, anche inaudita altera par te, l'immediata sospensione della determina zi one dirigenziale ingiuntiva opposta;
in via pregiudiziale, accertata e dichiarata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, della legge della
Regione Lazio 9.7.1998 nr. 27 disporre la sospensione del presente giudizio e
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
in via preliminare autorizzare l'opponente Amministrazione a chiamare in causa la Pa CI (c.f. , nella persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_4
tempore con sede in Via Calderon De La Barca 87 001 42 ) per la manleva di Pt_1
in forza dell'affidamento e del contratto di servizio, da ogni onere e Parte_1
responsabilità ovvero di sporre l' integrazione del contraddittorio ad a CP_4
quale soggetto deputato alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti del CP_5
che quale soggetto che ha intrattenuto i rapporti con eventuali soggetti terzi coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti nel merito accogliere la presente opposizion e per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità, illegittimità e/o in efficacia dell' avviso di accertamento esecutivo patrimoniale notificato a il Parte_1
17.06.2022 con cui il ingiungeva a il Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 14 pagamento di 58.201,52 euro oltre interessi di mora nella misura del tasso legale, a titolo di benefit ambientale” maturato a seguito del conferimento di CDR da parte di nei quadrimestri I e II del 2021 e I del 2022 , e di tutti gli atti allo stesso CP_2
collegati, conseguenti e correlati per tutte le ragioni sopra illustrate;
nel merito, in via subordinata, qualora il Giudice ritenesse legittima la pretesa di
[...]
contro condannare a tenere indenne Controparte_1 Parte_1 CP_6 [...]
in forza del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di Pt_1
igiene urbana approvato con delibera della Giunta Capitolina n. 10 6 del 31.05.2019.
C on vittoria di spese ed onorari di lite”.
A sostegno della spiegata opposizione esponeva quanto segue: Parte_1
- in via pregiudiziale si sollevava l'eccezione di incostituzionalità della norma con richiesta di rimessione innanzi alla Corte costituzionale dell'art. 29, co.2 della
Legge Regione Lazio n. 27 del 09.07.1998 , dal cui accoglimento con seguirebbe la radicale illegittimità del provvedimento ingiuntivo opposto , totalmente privato della propria base giuridica contemplato all'art. 29, comma 2, della Legge
Regione Lazio n. 27 del 1998 secondo il quale “Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”;
permaneva l'interesse e soprattutto la necessità di vagliare la questione di legittimità dell'art. 29, comma 2 del l a L.R. Lazio n. 27/1998 nella parte in cui si prevedeva che una quota percentuale della tariffa per l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (cd. benefit ambientale) era dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favor e del comune sede dell'impianto o della discarica stessi e che doveva essere pagina 4 di 14 compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa;
in particolare, l'art. 29 cit. prevedeva:
a) la presenza di una prestazione doverosa (non dipendente da qualche rapporto sinallagmatico tra le parti) e collegata alla spesa pubblica (in relazione ad un presupposto economicamente rilevante rappresentato dalla capacità economica del gestore dell'impianto);
b) l'inserimento di un benefit che, qualora qualificato come tributo, violerebbe l art. 119 della Costituzione che, nel previgente quadro normativo (ovvero quello antecedente alle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 dell'8.10.
2001 prevedeva una potestà tributaria regionale nei soli limiti stabiliti da apposite leggi dello Stato e che , nella specifica materia ambientale, era già stata esercitata con l 'art. 3, comma 24, della legge 28.12.1995 n 549 (istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e ove era espressamente previsto che una quota parte del suddetto tributo era destinato alla realizzazione della bonifica dei suoli inquinati ed al recupero delle aree degradate e che, pertanto, non lascerebbe alcuno spazio ad ulteriori iniziative impositive;
c) un intervento il contrasto con l 'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., insistente su una materia quella ambientale, dell'ecosistema e dei beni culturali riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
in merito invece alla rilevanza della questione rispetto a questo giudizio era chiaro che l art. 29, comma 2, della Legge Regione n. 27 del 1998 costituisse l'unica base CP_1
giuridica su cui si fondava la pretesa del . Controparte_1
vi era inoltre la totale illegittimità della pretesa anche in relazione ai parametri di liquidazione utilizzati;
premeva altresì rilevare e contestare anche la liquidazione delle somme operate dal pagina 5 di 14 Comune di nell'ordinanza ingiuntiva opposta;
Controparte_1
in detta ordinanza, infatti, del tutto apoditticamente, senza articolare alcuna ragionevole motivazione al riguardo, il aveva preso in Controparte_1
considerazione, quale base imponibile sulla quale applicare l'aliquota del 4 % per liquidare il cd. benefit ambientale la tariffa corrisposta da alla CI CP_6
per il trattamento e lo smaltimento di parte dei rifiuti urbani CP_2
indifferenziati prodotti nel territorio di (pari ad euro 168, 59); Parte_1
in via subordinata si chiedeva la manleva di da parte dell'affidataria del Parte_1
servizio CP_6
in particolare, anche ove i primi motivi di opposizione non dovessero venire accolti e il
Giudice ritenesse in ogni caso gravata dall' obbligo di pagare gli importi Parte_1
ingiunti dal a titolo di benefit ambientale dovuto in Controparte_1
relazione ai rifiuti conferiti dalla CI nel I e II quadrimestre del 2021 CP_2
nonché nel I quadrimestre del 2022 , si chiedeva di condannare a manlevare CP_6
da tali oneri , dopo averne ammessa la chiamata nel presente giudizio;
Parte_1
innanzitutto, si precisava che il corrispettivo pagato da ad Parte_1 CP_6
per il servizio integrato di raccolta, trattamento e trasporto in discarica per ogni tonnellata di rifiuti raccolta, trasportata, conferita e trattata è omnicomprensivo di tutti gli oneri derivanti da tale attività e per questo, al suo interno, deve ritenersi ricompresa altresì ogni eventuale ulteriore onere (anche quello afferente ai cd. benefit ambientali, ove dovuti);
nel merito si rileva invece come non sia il soggetto legittimato passivo Parte_1
della pretesa del , che, invece, avrebbe dovuto rivolgere Controparte_1
la propria domanda al gestore del termovalorizzatore, , al più, Controparte_7
ad soggetto titolare del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti CP_8
prodotti nel territorio di Pt_1
in primo luogo, si rilevava infatti che, nel caso di specie, il credito vantato da l CP_1
pagina 6 di 14 di nasce ex lege, per espressa indicazione dell'art. 29 co. 2 della Controparte_1
legge Regione n. 27 del 09.07.1998, direttamente in capo al gestore del CP_1
termovalorizzatore nel caso di specie Controparte_9
la norma, infatti, indica testualmente il benefit ambientale come una tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi;
in modo ancora più chiaro, poi, la delibera della Regione Lazio n. 760 /2008, prevedeva che doveva essere corrisposto dai Comuni conferenti al gestore dell'impianto di preselezione che avrebbe provveduto a restituirlo ai Comuni, con cadenza quadrimestrale;
appare quindi evidente che il soggetto obbligato verso il Comune in cui si trova la di scarica è il titolare dell'impianto stesso, che, a sua volta ha l'onere di trattenere dal soggetto che conferisce per un diverso Comune i rifiuti;
nessuna obbligazione sorgeva direttamente in capo al conferente a favore del CP_1
della discarica;
CP_1
in secondo luogo, aveva affidato alla CI in house la Parte_1 CP_6
gestione del servizio integrato di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tramite contratto di servizio depositato in allegato al presente atto (doc. 6), approvato poi con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 106 /2019;
A tutti i rapporti con Controparte_3 Parte_2
i gestori degli impianti che ricevevano rifiuti prodotti nel territorio di Parte_1
Controp quindi, intercorrevano esclusivamente fra costoro ed;
appariva quindi chiaro come il rapporto contrattuale per il conferimento dei rifiuti in discarica era intervenuto esclusivamente tra ed eventuali e /o ulteriori CP_6
CI dalla stessa incaricate, mentre risultava del tutto estranea da tale vicenda
[...]
; Pt_1
pagina 7 di 14 in conclusione, quindi, la normativa regionale sopra richiamata, per altro denotata da indubbi profili di illegittimità costituzionale per le ragioni sopra illustrate , era chiara nello stabilire che il soggetto passivo del benefit ambientale , inteso quale tributo ovvero quale entrata patrimoniale per il Comune ospitante l'impianto, era il gestore dell'impianto mentre il soggetto economicamente inciso da Controparte_7
detti oneri era il soggetto che conferiva in discarica , nel caso di specie, (o il CP_6
soggetto incaricato da quest' ultima del trasporto dei rifiuti in discarica, CP_2
e non anche;
Parte_1
In buona sostanza, quindi, veniva in luce la carenza di legittimazione passiva in capo a sia rispetto al rapporto giuridico d'imposta o di entrata patrimoniale, Parte_1
comunque, lo si qualificasse che intercorreva tra il Comun e di e la Controparte_1
CI sia rispetto a quello economico in via traslativa Controparte_7
intercorrente tra la suddetta CI ed CP_6
ciò era confermato dal fatto che l'obbligazione in capo al soggetto gestore, avendo la traslazione di imposta sul soggetto che utilizzava l'impianto una mera valenza interna, non verrebbe meno neppure nel caso in cui lo stesso avesse omesso di esigere l'importo;
anche per tali ragioni l'avviso di accertamento patrimoniale opposto era quindi del tutto illegittimo.
In virtù di tanto, l'opponente chiedeva di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, nessuno si costituiva per il CP_1
.
[...]
Ciò posto in fatto, l'opposizione va accolta,
Come anticipato, l'opponente ha contestata la propria legittimazione passiva ritenendosi estraneo ad ogni rapporto con il ritenendo che siano gestore Controparte_1
dell'impianto ovvero gli altri operatori chiamati a trattare i rifiuti destinati a quella discarica, i soggetti tenuti in via esclusiva al pagamento del benefit ambientale.
pagina 8 di 14 Questo Giudice condivide l'assunto dell'opponente.
Al fine di esporre le ragioni che sottendono tale conclusione, questo Giudice condivide le valutazioni compiute dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 6104/22, emessa il 3/10/2022 con riferimento a una fattispecie analoga a quella di cui ci si occupa e proprio sul tema alla responsabilità unica dell'affidatario del sito ciociaro.
La fattispecie presa in considerazione dalla Corte territoriale è identica salvo che per l'identità delle amministrazioni coinvolte.
Appare utile riportare alcuni del capi della pronuncia, condivisi dal Tribunale per quanto attiene alla ricostruzione della portata della normativa applicabile al caso e alle conseguenze che possono farsene derivare dal punto di vista dell'individuazione dell'ente tenuto a versare gli importi in contestazione: Contro
“l deduce, nel proporre appello avverso la sentenza n. 469/2017 emessa dal
Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 5.4.2017, l'erroneità della sentenza di primo grado, deducendo come: 1) in primo luogo, la disciplina regionale riguardi solo lo smaltimento e conferimento di rifiuti urbani e non anche il conferimento di rifiuti speciali, a cui deve essere ricondotto il CDR e 2) secondo luogo, in quanto unico soggetto obbligato al pagamento della percentuale di tariffa corrispondente al benefit ambientale in favore del comune o dei comuni è esclusivamente il gestore dell'impianto ricevente, e quindi nel nostro caso Controparte_7
L'appello è fondato e merita accoglimento avuto riguardo a tale secondo rilievo, e restando assorbita la questione relativa alla natura del rifiuto conferito nel caso in esame all'impianto gestito da sito nel territorio del Comune di Controparte_7 [...]
, e la sua assimilabilità o meno ai rifiuti urbani alla luce della Controparte_1
disciplina normativa vigente.
L'art. 29, co II, della L.R. 9.7.1998, n. 27 dispone: "il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma I deve contenere, tra
l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta
pagina 9 di 14 dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".
Si tratta, quindi, di un ristoro, seppure inteso in senso non tecnico (cfr, Cons. Stato, ord. 24.6.2020, n. 4035), che a certe condizioni
Sentenza n. 1343/2023) i Comuni i quali conferiscono i rifiuti a un impianto devono pagare per il tramite del gestore al nei quale l'impianto ha sede CP_1
La disciplina di dettaglio di questo benefit è stata successivamente stabilita con il decreto del Commissario straordinario n. 15/2005 e con la deliberazione della Giunta regionale 17.7.2008, 516, che la ha recepito.
Come ha osservato il Consiglio di Stato "Tali provvedimenti, che hanno l'evidente natura di regolamenti di attuazione della legge, hanno individuato più specificamente gli impianti per i quali il benefit è dovuto, che sarebbero le discariche, gli impianti di preselezione, quelli di termovalorizzazione e le stazioni di trasferenza " (cosi Cons,
Staro, ord. 24.6.2020, n. 4035).
L'appellante deduce che il giudice di prime cure non avrebbe considerato CP_6
l'ultima parte del punto 9.3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale laddove si stabilisce che " il suddetto benefit dovrà essere riconosciuto anche da privati che conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti ovvero in impianti di smaltimento finali. In tal caso sarà cura della
[...]
, restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma Parte_3
ricevuta".
Secondo , tale disposto normativo dimostra che il soggetto tenuto a versare CP_6
le, somme al è in realtà in quanto Controparte_1 Controparte_7
il privato conferente è e la "CI ricevente" è, nel caso in esame, CP_6 [...]
che sarebbe dunque l'unico soggetto obbligato a versare il benefit al Controparte_7
attore. CP_1
pagina 10 di 14 Secondo il Comune di , invece, "con tale disposizione, Controparte_1
contrariamente a quanto sostenuto, si è voluto far riferimento ai soggetti privati che Contro conferiscono rifiuti presso i suddetti impianti di selezione (ovvero di stabilendo anche in questo caso l'obbligo per CP_6
(CI ricevente) di restituire integralmente al Comune ove ha sede l'impianto la somma ricevuta.
Tale disposizione, lungi dall'esonerare casomai stabilisce l'obbligo per la CP_6
CI appellante di girare al comune di anche tutte le somme Controparte_1
incassate dai 'soggetti privati (e non solo pubblici) che conferiscono rifiuti presso i loro impianti".
E' opportuno chiarire che, nel fare riferimento al "suddetto benefit", la disposizione punto 9-3.6.2 del Decreto Commissariale n. 15/2005 fa riferimento al "benefit ambientale aggiuntivo pari al 2% della tariffa determinata dalla Regione Lazio" previsto dal capoverso precedente, che riguarda il caso di conferimento presso impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani siti nel territorio di un'altra provincia". È questo il caso in esame. in cui un privato, e non un Comune o un ATO di comuni, ha conferito un rifiuto a un impianto sito fuori dalla provincia in cui il rifiuto e Contro stato prodotto ( che è la provincia di in cui si trova rimpianto gestito da , e Pt_1
Contro sempre che il CDR conferito da costituisca un rifiuto urbano.
Parte appellante ha richiamato la ordinanza n. 4035 emessa dal Consiglio di Stato 7
24.6.2020, laddove ha precisato the il benefit ambientale secondo corte percentuali della tariffa spetti ai Comuni sede d'scarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione ed infine di stazioni di trasferenza da parte del comuni conferenti, tenuti a corrisponderlo al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato ritenendo dunque che il soggetto passivo del benefit, in primo luogo, è il gestore dell' impianto, che incassa la tariffa e deve riversare la percentuale corrispondente al benefit". pagina 11 di 14 Anche questa Corte ritiene che, come deduce l'appellante unico soggetto CP_6
passiva del rapporto obbligatorio costruito dalla suddetta previsione normativa è il gestore della discarica o dell'impianto e, quindi nel caso in esame Controparte_7
gestore dell'impianto di termovalorizzazione sito nel territori del Comune di CP_1
, e non o anche Quest'ultima era obbligata soltanto a
[...] CP_6 CP_6
corrispondere al gestore dell'impianto la tariffa prevista a fronte del conferimento di
CDR effettuato. E ciò in via assorbente sul rilievo per cui è solo un atto normativo secondario, qual è - come si è detto - il decreto commissariale n. 15/2005 (e, quindi, la delibera n. 516/2008, che la ha ratificato) a imporre tale obbligo in capo anche a un privato il quale conferisca a un impianto sito fuori della Provincia, laddove la normativa di rango primario regionale impone un obbligo siffatto esclusivamente ai
Comuni conferenti.
Con riguardo alla condanna di a tenere indenne di quanto CP_6 Controparte_7
questa è stata condannata, in solido con la prima, a pagare al Controparte_1
, la transazione dell'obbligazione di quest'ultima fa venire meno anche
[...]
l'obbligazione di garanzia c.d. Impropria azionata nel giudizio di primo grado.
Anche in relazione a tale richiesta, svolta dall' e dunque cessata la materia Parte_4
del contendere che deve essere dunque dichiarata con la presente sentenza.
Ne consegue, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale che CP_6
chiede a questo giudicante di sollevare non è rilevante ai fini del presente giudizio.
Infatti, una volta che: (a) è venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito in ordine al rapporto obbligatorio tra e il Controparte_10 [...]
, e che (b) si ritiene che non sia soggetto passivo del Controparte_1 CP_6
rapporto obbligatorio costituito dalla previsione di cui all'art, 29, co. 2, della L.R. n,
27/1998, nonché dalla successiva normativa secondaria di attuazione, la sussistenza del dedotto contrasto di tale disposizione normativa con la norma parametro dell'art, 118
Cost., come anche di eventuali altre disposizioni della Carta, non può essere sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi nell'ambito del presente giudizio per difetto di pagina 12 di 14 rilevanza”
Ad avviso del Tribunale si tratta di conclusioni pienamente estensibili alla fattispecie trattata in questa sede e che vengono fatte proprie in quanto condivise da questo giudice tanto in ordine alla sollevata questione di illegittimità costituzionale che alla eccepita carenza di legittimazione.
L'opposizione va quindi accolta ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente non essendo il il soggetto che CP_5
gestisce l'impianto ricevente.
Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata nei confronti CP_5
di , così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale notificato a in data 17.06.2022 emesso ai sensi Parte_1
dell'art. 1 co. 792 e segg. L. 160/2019 con cui il Controparte_1
ingiungeva a il pagamento di 58.201,52 euro oltre interessi di Parte_1
mora nella misura del tasso legale, a titolo di benefit ambientale;
- Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale ed euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Cassino, 22.12.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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