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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7660 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 01.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 4982/2024, avente ad oggetto: rideterminazione TFS;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
OL alla via Francesco Fracanzano n. 11, presso lo studio legale degli avv.ti Francesca
RA e NA ND che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano De Masi e Domenica Coppola, ed elettivamente domiciliata in OL alla via Comunale del Principe n. 13/A;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dL'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in OL alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2024, deduceva di aver lavorato Parte_1
1 alle dipendenze dell' con profilo di infermiere professionale, presso la Controparte_3 facoltà di medicina e chirurgia dell'A.O.U. dell'Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli, sino al 30.12.2020, data in cui era stato posto in quiescenza.
Aggiungeva che il rapporto di lavoro aveva trovato origine nella legge della Regione
Campania n. 10 del 28 aprile 1978, e che era stato immesso in servizio a partire dL'1.8.1978 presso il Policlinico Universitario di OL (come da buste paga in atti), con relativo accollo degli oneri finanziari in capo alla Regione.
Precisava che al trasferimento delle funzioni sanitarie dalla Regione Campania alle nulla era mutato nel rapporto tra le parti;
e che, a seguito della soppressione delle Parte_2 Cont UU.SS.LL. e la istituzione delle il personale era transitato alle dipendenze di queste ultime senza soluzione di continuità.
Deduceva di aver percepito, a titolo di indennità di fine servizio, una somma calcolata per il solo periodo dal 12.6.1985 al 30.12.2020, anziché dL'1.08.1978.
Lamentava, in altri termini, che l' aveva considerato una erronea data di decorrenza CP_2 per il calcolo del TFS rispetto a quella corrispondente alla data di effettiva assunzione da parte della Regione Campania in virtù della citata legge regionale n. 10 del 1978 e di aver pertanto diritto, in applicazione del principio equiparativo di cui alla citata legge regionale n. 10 del
1978 o, in subordine, del D.L.C.P.S. n. 207/1947 o, ancora in subordine, del D.P.R.
1032/1973 e della legge n. 152/1958, alla percezione di un TFS in relazione L'intero arco temporale di lavoro prestato quale dipendente pubblico.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di OL, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' nonché l' rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e Controparte_1 dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 01 agosto 1978 al 31 dicembre 2020 e, per l'effetto, B) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
a corrispondere in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 31 dicembre 2020 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno
1985 al 31 dicembre 2020, per il complessivo importo di € 10.251,48 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
C)
Condannare, in via subordinata, l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 31 dicembre 2020 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 31 dicembre
2020, per il complessivo importo di € 10.251,48 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
D) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, precisando che la rivendicazione attorea attiene alla corresponsione del TFS per un periodo lavorativo durante il Cont quale parte ricorrente non intratteneva alcun rapporto lavorativo con la
In ogni caso, deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, altresì, l' deducendo con varie CP_2 argomentazioni l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda.
Evidenziava, in particolare, che il servizio prestato nel periodo antecedente il 12/6/85 non era stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto lo stesso non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex NA (poi oggi ), per cui, relativamente a CP_4 CP_2 tale periodo, non era stata versata la relativa contribuzione ai fini previdenziali.
Precisava, in altri termini, che per il periodo dal 1978 al 1985, alcun versamento contributivo era stato effettuato ai fini del TFS ad opera del datore di lavoro, né il ricorrente era iscritto ai fini del TFS in alcun Istituto previdenziale;
e che, solo dopo il 1985, era stato possibile iscrivere il dipendente L'NA per il TFS e al per il trattamento CP_5 pensionistico.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 01.10.2025 veniva sostituta dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Premesso che sono pacifiche le circostanze di fatto poste alla base della controversia, questo giudicante di conformarsi L'orientamento espresso da questa sezione del Tribunale di
OL (nelle sentenze allegati in atti, prod. parte ricorrente), le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
E' incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege CP_2 dell' a determinare la misura ed a corrispondere la prestazione rivendicata in via CP_4 principale (TFS).
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio prestato dL'1.08.1978 che l' ha ritenuto di escludere in quanto CP_2 afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione L'NA (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione). Cont Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente
3 previdenziale.
Le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del Controparte_6 servizio reso da data successiva, ossia dal 12 giugno 1985, non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” nè la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere professionale) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, alle Cont dipendenze della Regione Campania, prima, e della poi, per l'intero periodo di cui CP_1
è causa.
Circostanza quest'ultima confermata dal riconoscimento – da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12-06-1985 (ossia da agosto 1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatte dalla (in atti), che dL'incontroverso CP_1 inserimento degli anni di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_2
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui
è causa.
Irrilevante, al fine che ci occupa, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente L'NA, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, dal momento che questo non è normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C.Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Non potendo, del resto, sottacersi, a conferma dell'inesattezza dell'operato dell' , CP_2
l'ulteriore rilievo relativo alla circostanza che è da ritenere esclusa la facoltà del ricorrente di richiedere, per il servizio antecedente al 1985, la corresponsione della indennità di fine rapporto, essendo la prestazione lavorativa proseguita senza soluzione di continuità fino al
4 pensionamento (cfr. statini paga in atti ove viene indicato, quale anno di assunzione il 1978).
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio preruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
La Suprema Corte (v. ord. n. 14626 del 24-5-2024 e conforme ord. n. 19023 dell'11-7-
2024) ha, poi, di recente, espressamente statuito sulla medesima questione, affermando che:
“In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
Va inoltre rilevato che non risulta trascorso il quinquennio dalla data di cessazione del rapporto del ricorrente, dies a quo per l'esigibilità del credito.
La domanda deve, quindi essere accolta, con condanna dell' al pagamento delle CP_2 conseguenti differenze economiche, nella misura, non oggetto di specifiche contestazioni contabili come quantificata da parte ricorrente ed indicata in dispositivo, oltre accessori di legge. CP_ Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda, l' va condannato al pagamento in favore di della differenza tra quanto spettante a Parte_1 titolo di t.f.s. per l'intero periodo di lavoro dL'1.8.1978 al 30.12.2020 e quanto già corrisposto per il periodo lavorativo dal 12.6.1985 al 30.12.2020, pari ad € 10.251,48, oltre interessi legali sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti
Francesca RA e NA ND dichiaratisi antistatari.
Le spese vanno invece compensate tra il ricorrente e l' in considerazione Controparte_1 della natura pregiudiziale della pronuncia in parte qua.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva della Parte_3
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al ricalcolo del TFS Parte_1
5 con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 01.8.1978 al 30.12.2020; per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze derivanti dal suddetto CP_2 riconoscimento pari ad € 10.251,48, oltre interessi legali sino al soddisfo.
• condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
1.860,00, per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
• compensa le spese di lite nei confronti dell' . Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL, il 24.10.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 01.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 4982/2024, avente ad oggetto: rideterminazione TFS;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
OL alla via Francesco Fracanzano n. 11, presso lo studio legale degli avv.ti Francesca
RA e NA ND che lo rappresentano e difendono;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano De Masi e Domenica Coppola, ed elettivamente domiciliata in OL alla via Comunale del Principe n. 13/A;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dL'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in OL alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.2.2024, deduceva di aver lavorato Parte_1
1 alle dipendenze dell' con profilo di infermiere professionale, presso la Controparte_3 facoltà di medicina e chirurgia dell'A.O.U. dell'Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli, sino al 30.12.2020, data in cui era stato posto in quiescenza.
Aggiungeva che il rapporto di lavoro aveva trovato origine nella legge della Regione
Campania n. 10 del 28 aprile 1978, e che era stato immesso in servizio a partire dL'1.8.1978 presso il Policlinico Universitario di OL (come da buste paga in atti), con relativo accollo degli oneri finanziari in capo alla Regione.
Precisava che al trasferimento delle funzioni sanitarie dalla Regione Campania alle nulla era mutato nel rapporto tra le parti;
e che, a seguito della soppressione delle Parte_2 Cont UU.SS.LL. e la istituzione delle il personale era transitato alle dipendenze di queste ultime senza soluzione di continuità.
Deduceva di aver percepito, a titolo di indennità di fine servizio, una somma calcolata per il solo periodo dal 12.6.1985 al 30.12.2020, anziché dL'1.08.1978.
Lamentava, in altri termini, che l' aveva considerato una erronea data di decorrenza CP_2 per il calcolo del TFS rispetto a quella corrispondente alla data di effettiva assunzione da parte della Regione Campania in virtù della citata legge regionale n. 10 del 1978 e di aver pertanto diritto, in applicazione del principio equiparativo di cui alla citata legge regionale n. 10 del
1978 o, in subordine, del D.L.C.P.S. n. 207/1947 o, ancora in subordine, del D.P.R.
1032/1973 e della legge n. 152/1958, alla percezione di un TFS in relazione L'intero arco temporale di lavoro prestato quale dipendente pubblico.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di OL, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' nonché l' rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accertare e Controparte_1 dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 01 agosto 1978 al 31 dicembre 2020 e, per l'effetto, B) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
a corrispondere in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 31 dicembre 2020 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno
1985 al 31 dicembre 2020, per il complessivo importo di € 10.251,48 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
C)
Condannare, in via subordinata, l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore del ricorrente la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 01 agosto 1978 al 31 dicembre 2020 e quanto già riconosciuto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 31 dicembre
2020, per il complessivo importo di € 10.251,48 lordi, oltre interessi legali, o, in subordine, per la diversa somma che sarà accertata come dovuta;
D) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, precisando che la rivendicazione attorea attiene alla corresponsione del TFS per un periodo lavorativo durante il Cont quale parte ricorrente non intratteneva alcun rapporto lavorativo con la
In ogni caso, deduceva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, altresì, l' deducendo con varie CP_2 argomentazioni l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda.
Evidenziava, in particolare, che il servizio prestato nel periodo antecedente il 12/6/85 non era stato considerato utile ai fini del calcolo del TFS in quanto lo stesso non era inquadrabile quale iscritto alla gestione ex NA (poi oggi ), per cui, relativamente a CP_4 CP_2 tale periodo, non era stata versata la relativa contribuzione ai fini previdenziali.
Precisava, in altri termini, che per il periodo dal 1978 al 1985, alcun versamento contributivo era stato effettuato ai fini del TFS ad opera del datore di lavoro, né il ricorrente era iscritto ai fini del TFS in alcun Istituto previdenziale;
e che, solo dopo il 1985, era stato possibile iscrivere il dipendente L'NA per il TFS e al per il trattamento CP_5 pensionistico.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 01.10.2025 veniva sostituta dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Premesso che sono pacifiche le circostanze di fatto poste alla base della controversia, questo giudicante di conformarsi L'orientamento espresso da questa sezione del Tribunale di
OL (nelle sentenze allegati in atti, prod. parte ricorrente), le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
E' incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore ex lege CP_2 dell' a determinare la misura ed a corrispondere la prestazione rivendicata in via CP_4 principale (TFS).
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio prestato dL'1.08.1978 che l' ha ritenuto di escludere in quanto CP_2 afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione L'NA (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione). Cont Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente
3 previdenziale.
Le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del Controparte_6 servizio reso da data successiva, ossia dal 12 giugno 1985, non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” nè la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere professionale) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, alle Cont dipendenze della Regione Campania, prima, e della poi, per l'intero periodo di cui CP_1
è causa.
Circostanza quest'ultima confermata dal riconoscimento – da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12-06-1985 (ossia da agosto 1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatte dalla (in atti), che dL'incontroverso CP_1 inserimento degli anni di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_2
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui
è causa.
Irrilevante, al fine che ci occupa, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente L'NA, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, dal momento che questo non è normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C.Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Non potendo, del resto, sottacersi, a conferma dell'inesattezza dell'operato dell' , CP_2
l'ulteriore rilievo relativo alla circostanza che è da ritenere esclusa la facoltà del ricorrente di richiedere, per il servizio antecedente al 1985, la corresponsione della indennità di fine rapporto, essendo la prestazione lavorativa proseguita senza soluzione di continuità fino al
4 pensionamento (cfr. statini paga in atti ove viene indicato, quale anno di assunzione il 1978).
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio preruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
La Suprema Corte (v. ord. n. 14626 del 24-5-2024 e conforme ord. n. 19023 dell'11-7-
2024) ha, poi, di recente, espressamente statuito sulla medesima questione, affermando che:
“In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
Va inoltre rilevato che non risulta trascorso il quinquennio dalla data di cessazione del rapporto del ricorrente, dies a quo per l'esigibilità del credito.
La domanda deve, quindi essere accolta, con condanna dell' al pagamento delle CP_2 conseguenti differenze economiche, nella misura, non oggetto di specifiche contestazioni contabili come quantificata da parte ricorrente ed indicata in dispositivo, oltre accessori di legge. CP_ Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda, l' va condannato al pagamento in favore di della differenza tra quanto spettante a Parte_1 titolo di t.f.s. per l'intero periodo di lavoro dL'1.8.1978 al 30.12.2020 e quanto già corrisposto per il periodo lavorativo dal 12.6.1985 al 30.12.2020, pari ad € 10.251,48, oltre interessi legali sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in misura minima tenuto conto della serialità della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti
Francesca RA e NA ND dichiaratisi antistatari.
Le spese vanno invece compensate tra il ricorrente e l' in considerazione Controparte_1 della natura pregiudiziale della pronuncia in parte qua.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva della Parte_3
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al ricalcolo del TFS Parte_1
5 con inclusione dell'intero periodo di servizio prestato dal 01.8.1978 al 30.12.2020; per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze derivanti dal suddetto CP_2 riconoscimento pari ad € 10.251,48, oltre interessi legali sino al soddisfo.
• condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
1.860,00, per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione;
• compensa le spese di lite nei confronti dell' . Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL, il 24.10.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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