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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3014/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARIGIANI ROBERTA
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, contumace e
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTI
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3 dicembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] e coniugato con , esponeva che: Parte_1 Controparte_1
- di avere nel tempo evidenziato una psicosessualità femminile;
- a seguito ad una sempre più profonda riflessione rispetto alla propria identità di genere, nel
2021 si era rivolto alla dott.ssa Psicologa-psicoterapeuta, evidenziando Persona_1 convinzione nell'intraprendere il percorso di transizione;
- a luglio 2022 la parte veniva presa in carico presso il Dipartimento di medicina Endocrino-
Metabolica – Istituto Auxologico Italiano – Presidio San Luca all'attenzione della dott.ssa e iniziava la terapia ormonale femminilizzante prescrittiva off-label, ad Persona_2 oggi in corso;
- la parte aveva seguito tutti i passaggi senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso, dimostrando di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri;
- il benessere apportato alla parte dal percorso di transizione era confermato dalla dott.ssa e dalla dott.ssa le quali nelle loro relazioni davano atto che la terapia Persona_1 Per_2 aveva significativamente migliorato la qualità di vita della parte. Il paziente non presentava problematiche psichiatriche che impedissero il proseguimento del percorso di transizione posto che l'identificazione con il genere femminile era ormai stabile e duratura.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la correzione anagrafica del genere.
La Procura non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La moglie della parte, pur non costituendosi, compariva all'udienza e dichiarava di volere lo scioglimento del matrimonio. Parte ricorrente si rimetteva alle decisioni della coniuge.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere femminile e la sofferenza pagina 2 di 6 patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al femminile (doc. 2 e 3).
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione femminile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi (istanza, peraltro, nel caso di specie proposta), e ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal
D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della
Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta pagina 3 di 6 oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, nulla osta agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un pagina 4 di 6 eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove la parte abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Infine, considerato che la parte ed il coniuge non esprimevano la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettifica, di costituire l'unione civile come richiesto dall'art. 31, comma 4bis, D.Lgs.
150/2011, ma anzi, la dichiarava la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, CP_1 deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, come previsto al comma 6 della norma citata:
“
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ” .
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di , nato il Parte_1
20.3.1961 a Lucca, attribuendogli il sesso femminile ed il prenome di Alessandra, in luogo di
; Parte_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Lucca (atto di nascita n. 383 parte I serie A- anno 1961) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
3) nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili;
4) dichiara lo scioglimento del matrimonio di e contratto a Parte_1 Controparte_1
Comerio il 10.5.2014;
5) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Comerio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
pagina 5 di 6 6) dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3014/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARIGIANI ROBERTA
RICORRENTE nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, contumace e
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTI
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3 dicembre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] e coniugato con , esponeva che: Parte_1 Controparte_1
- di avere nel tempo evidenziato una psicosessualità femminile;
- a seguito ad una sempre più profonda riflessione rispetto alla propria identità di genere, nel
2021 si era rivolto alla dott.ssa Psicologa-psicoterapeuta, evidenziando Persona_1 convinzione nell'intraprendere il percorso di transizione;
- a luglio 2022 la parte veniva presa in carico presso il Dipartimento di medicina Endocrino-
Metabolica – Istituto Auxologico Italiano – Presidio San Luca all'attenzione della dott.ssa e iniziava la terapia ormonale femminilizzante prescrittiva off-label, ad Persona_2 oggi in corso;
- la parte aveva seguito tutti i passaggi senza mai evidenziare alcun ripensamento o dubbio sul percorso, dimostrando di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri;
- il benessere apportato alla parte dal percorso di transizione era confermato dalla dott.ssa e dalla dott.ssa le quali nelle loro relazioni davano atto che la terapia Persona_1 Per_2 aveva significativamente migliorato la qualità di vita della parte. Il paziente non presentava problematiche psichiatriche che impedissero il proseguimento del percorso di transizione posto che l'identificazione con il genere femminile era ormai stabile e duratura.
Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la correzione anagrafica del genere.
La Procura non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La moglie della parte, pur non costituendosi, compariva all'udienza e dichiarava di volere lo scioglimento del matrimonio. Parte ricorrente si rimetteva alle decisioni della coniuge.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
Quanto riferito da parte ricorrente trova conferma nella documentazione medica allegata che certifica la diagnosi, il percorso effettuato, la stabilità dell'identificazione di genere femminile e la sofferenza pagina 2 di 6 patita dalla parte ricorrente per la discrepanza tra l'identificazione anagrafica ed il suo il sentire (ed apparire) al femminile (doc. 2 e 3).
Sussistono dunque i presupposti giustificativi dell'attribuzione alla parte, anche a livello anagrafico, della dimensione femminile che sente come propria.
È principio acquisito infatti che la rettificazione dei dati anagrafici non richieda la realizzazione di interventi chirurgici o di richiesta di autorizzazione a sottoporvisi (istanza, peraltro, nel caso di specie proposta), e ciò in forza di quanto previsto dalla legge 164/1982 come successivamente modificata dal
D. Lgs. 150/2011 e costituzionalmente interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione e della
Corte Costituzionale.
Quanto a quest'ultima si richiama in particolare la sentenza n. 221/2015, la quale afferma che "come rilevato, infatti, da questa Corte nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa – il o
i fattori dominanti. La legge 164 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale….interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia
– la mancanza di un riferimento legislativo alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. “Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle” (sent. cit.).
Tale principio è stato ribadito dalla Consulta con sent n. 180 del 1377/2017: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta pagina 3 di 6 oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”.
In coerenza con tali affermazioni la Suprema Corte ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. l e 3 della legge n. 162 del 1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere, statuendo per contro che una lettura conforme a
Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere “serio e univoco nel percorso scelto” e “compiuto nell'approdo finale”» (Cass. 20/7/2015, n. 15138).
Tale è il caso di specie.
Infine, nulla osta agli interventi chirurgici necessari affinchè la parte possa adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili.
Non è, invece, più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale, avendo la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (come avvenuto nella presente fattispecie).
In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione agli interventi da parte del Tribunale è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 2015 sopra richiamate.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un pagina 4 di 6 eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Laddove la parte abbia dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
Infine, considerato che la parte ed il coniuge non esprimevano la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettifica, di costituire l'unione civile come richiesto dall'art. 31, comma 4bis, D.Lgs.
150/2011, ma anzi, la dichiarava la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, CP_1 deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, come previsto al comma 6 della norma citata:
“
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ” .
*
Spese irripetibili per la natura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, dispone la rettificazione di sesso di , nato il Parte_1
20.3.1961 a Lucca, attribuendogli il sesso femminile ed il prenome di Alessandra, in luogo di
; Parte_1
2) ordina la rettificazione dell'atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Lucca (atto di nascita n. 383 parte I serie A- anno 1961) conformemente a quanto disposto nel capo che precede;
3) nulla osta a che parte ricorrente si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri e organi sessuali (primari e secondari) da maschili a femminili;
4) dichiara lo scioglimento del matrimonio di e contratto a Parte_1 Controparte_1
Comerio il 10.5.2014;
5) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Comerio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
pagina 5 di 6 6) dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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