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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. COLISTRA MARIA Parte_1
FRANCESCA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. DI CATO STEFANIA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.33420230004110148000 notificato in data 30.12.2023 , con il quale veniva richiesto dall' il pagamento CP_1 della somma indicata nel ricorso a titolo di contributi previdenziali IVS relativamente all'anno 2018, chiedendone l'annullamento, in ragione, nel merito, della sua illegittimità in quanto volto al recupero di somme non dovute.
L' si è costituito in giudizio, resistendo alla CP_1 domanda ed evidenziando, nel merito, la correttezza delle somme richieste con l'avviso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter la causa veniva decisa.
Parte ricorrente deduce la non dovutezza delle somme di cui all'avviso di addebito sul presupposto che l' CP_1 illegittimamente aveva cumulato i redditi i redditi derivanti dalla Ferramexpress srl nella quale rivestiva la carica di amministratore con i redditi derivanti dalla
Green Agency sas nella quale era socio accomandante.
Ha rilevato sul punto che nella Green Agency possedeva delle sole quote di partecipazione e non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa sicchè il reddito dichiarato non poteva essere valutato ai fini della contribuzione.
Detto assunto non è fondato.
Oggetto della controversia è la determinazione della base imponibile su cui l'istituto previdenziale ha calcolato la contribuzione a percentuale dovuta per l'iscrizione nella gestione commercianti.
Sul punto va osservato come la suprema Corte con orientamento costante ha precisato che iIn materia di contribuzione previdenziale obbligatoria per artigiani ed esercenti attività commerciali, ai fini della determinazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art.
3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, nella totalità dei redditi d'impresa vanno inclusi anche i redditi percepiti dal lavoratore autonomo in qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice, ancorché derivanti da mera partecipazione societaria senza svolgimento di attività lavorativa nella società stessa.(Cass. n.25732 del 2023 e 1506 del 2025)
Si legge nella sentenza n. 1506 del 2025”Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell'art.3 bis d.l. 384/1992. Deduce che la corte territoriale ha erroneamente assimilato, ai fini contributivi, la totalità dei redditi d'impresa con la totalità dei redditi denunciati. Sostiene che alla luce della interpretazione del parametro di legittimità, compiuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza
07/11/2001 n.354, laddove il socio accomandante non svolga attività d'impresa, ma si limiti alla mera partecipazione, il reddito da essa ritratto non possa essere qualificato come reddito d'impresa, e dunque non sia soggetto alla pretesa contributiva dell'istituto previdenziale.
Il ricorso è infondato.
Sulla questione sollevata dalla parte ricorrente si intende dare continuità all'orientamento di Cass. Sez.
Lav. 04/09/2023 n.25732, che ha esaminato a fondo il caso del lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, che tra i redditi percepiti nell'anno di riferimento possegga anche quello da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa, quale socio accomandante di una società in accomandita semplice che si limita allo svolgimento di attività di gestione immobiliare.
La Corte, dopo un approfondito esame della questione, ha ritenuto che « per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016). 22.
Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, già affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, e al quale va data continuità, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. 23. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3- bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati ai fini IRPEF CP_1 dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. .
Ha infatti rimarcato, il Giudice delle leggi, che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, diversamente dalle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile, nei risultati, a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 legge n. 233 cit., in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo d'impresa. 25. La Consulta, nel richiamato arresto, ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, Cost., non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile. In definitiva, tenuto conto dei limiti delineati dal legislatore, nella totalità dei redditi d'impresa alla quale rapportare l'ammontare del contributo dovuto alla gestione commercianti per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 233 del 1990 vanno inclusi i redditi percepiti dal collaboratore in virtù della sua partecipazione a società di persone “.
Il ricorso va dunque rigettato.
La particolarità della questione e la presenza di un precedente difforme di questo Tribunale giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,29.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino