CASS
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 11621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11621 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: A' NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'Avv. Pierluca Bonofiglio, per A' NA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11621 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 26/02/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale RU NA è stato condannato per il reato di cui all'art. 116, comma 15, codice strada, per avere guidato senza titolo abilitativo, essendo stato contravvenzionato per la medesima violazione nel biennio precedente, giusto verbale n. 860327922 del 20/0472018 definito senza opposizione e senza oblazione nei termini di legge (in Rende, il 30/082018). Per quanto qui d'interesse, il giudice del gravame, nel respingere i motivi d'impugnazione, ha ritenuto il bisogno di pena in relazione alla non occasionalità della condotta, l'imputato essendo gravato da altro precedente specifico, come da condanna del 2023 per fatti commessi dal 08 al 15 marzo 2023, ritenendo ciò indicativo dell'assenza di ogni resipiscenza, avendo egli posto in essere la stessa violazione per anni, ignorando il richiamo della legge penale, altresì valutandone negativamente la personalità, quale soggetto pluripregiudicato e incline alla commissione di illeciti penali. 2. Il ricorso della difesa dell'imputato è stato affidato a un unico motivo, con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 131 bis, cod. pen., essendo stata fondata la valutazione di abitualità della condotta sull'unico precedente specifico, laddove la norma richiede una pluralità di reati della stessa indole. 3. Il Procuratore generale, in persona delta sostituta Francesca COSTANTINI, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. Pierluca Bonofiglio, per RU NA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.; in subordine, l'annullamento della stessa per estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. Il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo la dedotta violazione dell'art. 131 bis, cod. pen., da parte dei giudici territoriali. Va intanto premesso che questa Sezione ha già più volte affermato l'ontologica incompatibilità del reato, per il quale si procede, con la causa d non punibilità 7 invocata a difesa (Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, n. 05/10/2023, Augliera, n.m.; n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, R .; n. 48515 del . 286812 - 01), essendosi precisato che la condotta di reato è sanzionata solo ve essa risulti reiterata nel biennio. E, sul significato da attribuirsi alla nozione di "condotta reiterata", espressamente inclusa dal legislatore tra i reati ostativi di cui all'art. 131 bis, comma 4, cod. pen., soccorre il diritto vivente, per il quale «...la serialità è elemento della fattispecie, sufficiente a configurare l'abitualità, senza necessità di verificare la presenza di distinti reati» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione). Ciò posto, nella specie, la manifesta infondatezza della censura risiede anche nel fatto che il deducente si è limitato a riprodurre e reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01), finendo così per denunciare solo apparentemente un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01). Infatti, risulta dalla sentenza impugnata che la difesa, con il gravame, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, sull'assunto della insussistenza di precedenti penali specifici, quelli annoverati avendo natura diversa rispetto a quello in contestazione. Assunto, tuttavia, smentito dal giudice d'appello che ha espressamente dato conto di un precedente specifico a carico dell'imputato, per le condotte di cui al decreto penale di condanna del 2023, esecutivo il 29/01/2024, inerenti alla stessa fattispecie di reato, per fatti commessi dal 08 marzo al 15 marzo 2023. Ed è in relazione a tali plurime violazioni che quel giudice ha fondato il giudizio di abitualità che osta al riconoscimento della causa di non punibilità dì cui si discute (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01, in cui si è precisato, per l'appunto, che il presupposto ostativo dei comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente;
4, n. 14073 del 05/0372024, Campana, Rv. 286175 - 02). Pertanto, solo in via rafforzativa, la Corte territoriale ha evocato il curriculum vitae dell'imputato, ricavandone conferma della sua attitudine a sottrarsi ai precetti penali e della mancata prova della minima resipiscenza, laddove la difesa si è limitata a censurare tale riferimento, senza tener conto delle violazioni successive ai fatti di cui all'imputazione. 3. Infine, tenuto conto del contenuto delle conclusioni difensive, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato, quali l'eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello, di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia 3 di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349 - 01; Sez. 2, n 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01; Sez. 4, n. 8132 del 1/01/2019, Martellone, Rv. 275216 - 01). Peraltro, anche sul punto specifico, si coglie il mancato confronto della parte ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale, infatti, tenuto conto del tempo del commesso reato (30/08/2018), ha precisato che lo stesso non era ancora prescritto, computando nel relativo termine anche te cause di sospensione introdotte dalla c.d. legge Orlando n. 103/2017, in maniera coerente, quindi, con i principi poi affermati dal diritto vivente (cfr. notizia di decisione di Sez. U, Polichetti, udienza del 12/12/2024, in base alla quale, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, per la quale il corso della prescrizione è sospeso ai sensi dell'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., net testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103). 4. Alla declaratoria dì inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 febbraio 2025
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'Avv. Pierluca Bonofiglio, per A' NA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11621 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 26/02/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale RU NA è stato condannato per il reato di cui all'art. 116, comma 15, codice strada, per avere guidato senza titolo abilitativo, essendo stato contravvenzionato per la medesima violazione nel biennio precedente, giusto verbale n. 860327922 del 20/0472018 definito senza opposizione e senza oblazione nei termini di legge (in Rende, il 30/082018). Per quanto qui d'interesse, il giudice del gravame, nel respingere i motivi d'impugnazione, ha ritenuto il bisogno di pena in relazione alla non occasionalità della condotta, l'imputato essendo gravato da altro precedente specifico, come da condanna del 2023 per fatti commessi dal 08 al 15 marzo 2023, ritenendo ciò indicativo dell'assenza di ogni resipiscenza, avendo egli posto in essere la stessa violazione per anni, ignorando il richiamo della legge penale, altresì valutandone negativamente la personalità, quale soggetto pluripregiudicato e incline alla commissione di illeciti penali. 2. Il ricorso della difesa dell'imputato è stato affidato a un unico motivo, con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 131 bis, cod. pen., essendo stata fondata la valutazione di abitualità della condotta sull'unico precedente specifico, laddove la norma richiede una pluralità di reati della stessa indole. 3. Il Procuratore generale, in persona delta sostituta Francesca COSTANTINI, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. Pierluca Bonofiglio, per RU NA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.; in subordine, l'annullamento della stessa per estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. Il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo la dedotta violazione dell'art. 131 bis, cod. pen., da parte dei giudici territoriali. Va intanto premesso che questa Sezione ha già più volte affermato l'ontologica incompatibilità del reato, per il quale si procede, con la causa d non punibilità 7 invocata a difesa (Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, n. 05/10/2023, Augliera, n.m.; n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, R .; n. 48515 del . 286812 - 01), essendosi precisato che la condotta di reato è sanzionata solo ve essa risulti reiterata nel biennio. E, sul significato da attribuirsi alla nozione di "condotta reiterata", espressamente inclusa dal legislatore tra i reati ostativi di cui all'art. 131 bis, comma 4, cod. pen., soccorre il diritto vivente, per il quale «...la serialità è elemento della fattispecie, sufficiente a configurare l'abitualità, senza necessità di verificare la presenza di distinti reati» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione). Ciò posto, nella specie, la manifesta infondatezza della censura risiede anche nel fatto che il deducente si è limitato a riprodurre e reiterare gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01), finendo così per denunciare solo apparentemente un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01). Infatti, risulta dalla sentenza impugnata che la difesa, con il gravame, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, sull'assunto della insussistenza di precedenti penali specifici, quelli annoverati avendo natura diversa rispetto a quello in contestazione. Assunto, tuttavia, smentito dal giudice d'appello che ha espressamente dato conto di un precedente specifico a carico dell'imputato, per le condotte di cui al decreto penale di condanna del 2023, esecutivo il 29/01/2024, inerenti alla stessa fattispecie di reato, per fatti commessi dal 08 marzo al 15 marzo 2023. Ed è in relazione a tali plurime violazioni che quel giudice ha fondato il giudizio di abitualità che osta al riconoscimento della causa di non punibilità dì cui si discute (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01, in cui si è precisato, per l'appunto, che il presupposto ostativo dei comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente;
4, n. 14073 del 05/0372024, Campana, Rv. 286175 - 02). Pertanto, solo in via rafforzativa, la Corte territoriale ha evocato il curriculum vitae dell'imputato, ricavandone conferma della sua attitudine a sottrarsi ai precetti penali e della mancata prova della minima resipiscenza, laddove la difesa si è limitata a censurare tale riferimento, senza tener conto delle violazioni successive ai fatti di cui all'imputazione. 3. Infine, tenuto conto del contenuto delle conclusioni difensive, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente alle cause estintive del reato, quali l'eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello, di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia 3 di condanna (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349 - 01; Sez. 2, n 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 - 01; Sez. 4, n. 8132 del 1/01/2019, Martellone, Rv. 275216 - 01). Peraltro, anche sul punto specifico, si coglie il mancato confronto della parte ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale, infatti, tenuto conto del tempo del commesso reato (30/08/2018), ha precisato che lo stesso non era ancora prescritto, computando nel relativo termine anche te cause di sospensione introdotte dalla c.d. legge Orlando n. 103/2017, in maniera coerente, quindi, con i principi poi affermati dal diritto vivente (cfr. notizia di decisione di Sez. U, Polichetti, udienza del 12/12/2024, in base alla quale, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, per la quale il corso della prescrizione è sospeso ai sensi dell'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., net testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103). 4. Alla declaratoria dì inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 febbraio 2025