Decreto cautelare 4 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Sentenza 20 marzo 2023
Decreto cautelare 19 luglio 2023
Ordinanza cautelare 31 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/03/2022, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00011/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Raganato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lecce prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 3/11/2021, con il quale è stata rigettata l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata il 30/7/2020, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, dal datore di lavoro Sig.ra -OMISSIS-in favore dell’extracomunitario ricorrente e di ogni altro atto consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, lesivo delle ragioni giuridiche del ricorrente,
nonché
per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 50/2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to V. Raganato;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare fondato, in quanto l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare, presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente, si basa legittimamente sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, espresso in quanto “ da una verifica effettuata sulla banca dati in uso a questo Ufficio non risulta alcun reddito imponibile e/o fatturato del datore di lavoro; non risulta indicato il livello di inquadramento e le mansioni del lavoratore da assumere ”;
Osservato che l’art. 103 comma 15 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) prevede il necessario parere favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate (dal predetto) e, nella fattispecie in esame quest’ultimo risulta espresso in maniera negativa per le ragioni suindicate, peraltro confermate dagli esiti dell’istruttoria disposta da questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 50/2022 (da cui risulta per l’anno 2019 un reddito di impresa del predetto in perdita);
- tali ultime circostanze (fra cui l’insussistenza della capacità economica del datore di lavoro), non appaiono neppure confutate con altri mezzi probatori, sicchè il provvedimento impugnato appare doveroso;
-Ritenuto, altresì, che il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (richiesto dal ricorrente) presuppone la scadenza del termine o altre ragioni che impediscano la prosecuzione di un rapporto di lavoro regolarizzabile ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020), e non di un rapporto di lavoro non regolarizzabile “ ab initio ”; in proposito, alla fattispecie in esame non può neppure applicarsi la previsione di cui al comma 11-bis dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 109 del 2012 (che stabiliva, con disposizioni di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, con riferimento precipuo alla differente sanatoria degli stranieri irregolari da essa prevista, che “ nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ”), sicchè non appare condivisibile la richiamata sentenza del T.A.R. Puglia - Bari n. 270/2022;
-in ogni caso, la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, prevista dal comma 4 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla Legge n. 77/2020) citato, presuppone necessariamente e ragionevolmente una istanza di emersione presentata da un datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti; a ciò aggiungasi che la Circolare ministeriale del 11 maggio 2021 ribadisce che la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione nel caso di mancato subentro di altro datore di lavoro è subordinata agli “ opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio ” e prescrive che in ogni caso sia “ necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato ”, il che implica che il datore di lavoro debba essere comunque in possesso dei requisiti anche reddituali richiesti per il buon esito della procedura (presupposto non sussistente nella fattispecie concreta in esame).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO