Art. 2.
La presente legge si applica a tutti i concorsi gia' banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonche' ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957 e comunque limitatamente a non piu' di due concorsi indetti posteriormente al raggiungimento del limite di eta'.
La presente legge si applica a tutti i concorsi gia' banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonche' ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957 e comunque limitatamente a non piu' di due concorsi indetti posteriormente al raggiungimento del limite di eta'.