Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 39688/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente relatore dott. Simone Luerti Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39688/2024 promossa con ricorso notificato il 27.12.2024 proposto da nato in [...] il [...] – CUI – Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto MAGRO MALOSSO del foro di Caltanissetta
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 CP_2 so ex lege dall'Avvocatura dello Stato, p
[...] in , via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato CP_2
- resistente -
OGGETTO: Ricorso ex artt. 281-undecies c.p.c. e 19-ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni per il ricorrente: accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e per l'effetto annullare la decisione emessa dal Questore di , ordinando all'Amministrazione di provvedere al CP_2 rinnovo del permesso di so per protezione speciale. Condanna di controparte al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
In fatto
Con istanza presentata il 03.02.2023 il cittadino Parte_2 domandava al Questore di il rinnovo del permesso di soggiorno n. , CP_2 Numero_1 rilasciato dalla Questura di ssetta il 25.11.2020 e scaduto il 24.11.2
1
Con provvedimento n. 318/2024 dell'08.10.2024, notificato il giorno stesso, il Questore di respingeva l'istanza rilevando che il permesso di soggiorno è CP_2 rinnovabile p arere della Commissione territoriale di Trapani e che quest'ultima, con decisione del 03.04.2024, aveva espresso parere negativo, ritenendo che “non permangano i motivi sulla base dei quali era stata riconosciuta al richiedente la protezione umanitaria in prima istanza, stante in particolare l'assenza di qualunque tipo di inserimento socio-lavorativo o radicamento stabile del richiedente in Italia”1.
Con ricorso depositato in data 07.11.2024 il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con decreto del 06.12.2024 il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti per il 04.02.2025 onerando parte ricorrente della notifica del ricorso nonché del decreto di fissazione udienza.
Il non si è costituito nonostante la regolarità della Controparte_1 comunicazione della cancelleria, e non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, acquisita tuttavia per il tramite della difesa.
All'udienza la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione. Il giudice si è riservato di riferire al collegio allo scadere del termine di cui sopra.
Nelle more, l'istanza di sospensiva proposta il 5.02.2025, è stata accolta.
Con ordinanza del 18.02.2025 il Giudice, ritenuto di acquisire ulteriori informazioni sul percorso di integrazione del ricorrente, ha fissato udienza di trattazione scritta per il giorno 3 marzo 2025.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
In diritto
Premesso che nel procedimento amministrativo in questione il parere della Commissione Territoriale non solo non è vincolante, ma non è nemmeno obbligatorio2, il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto concerne la domanda volta al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente - che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte3.
La norma, all'art. 1 comma 1 lett. e) ha modificato in particolare l'art. 19 comma 1.1 del D. Lgs. 286/1998:
► estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
► stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex articolo 32 terzo comma D. Lgs. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento del territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, la documentazione lavorativa versata in atti attesta la costante volontà del ricorrente di raggiungere un'autonomia economica e abitativa che è, a tutti gli effetti, dimostrativa del percorso di integrazione avviato nello Stato di accoglienza.
In particolare, risulta che il ricorrente
► dal 20.11.2018 al 04.12.2018 è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time presso HAS. come attestato dall'estratto contributivo CP_3 CP_4
► dall'11.12.2018 al 31.01.2019 è stato assunto con contratto a tempo determinato presso CT EA come operaio a Napoli, come da buste paga5 Controparte_5 ed estratto contr CP_6
► dal 01.02.2019 ha prestato attività lavorativa presso a AN CP_7 (MI) e OD (MI) in qualità di operatore di ma a contratto e relative proroghe7, estratto contributivo INPS8, nonché da buste paga attestanti uno stipendio pari a circa 1.500 euro/mese9;
► dal 01.02.2020 ha avuto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come da raccomandata allegata al ricorso10, arrivando a percepire nel corso del 2023 un reddito di circa 22.000 euro11;
► il 29.02.2024 è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, a causa di
“cessazione dell'appalto di servizi presso il magazzino di OD (MI)”12;
► il 01.03.2024 è stato assunto a tempo indeterminato presso a OD CP_8 (MI) in qualità di addetto alla logistica, come da contratto, co ne UNILAV13, estratto contributivo INPS14 e buste paga da marzo 2024 a gennaio 2025, attestanti un compenso pari a circa 2.000 euro/mese15.
A tali continuative esperienze lavorative è conseguita la percezione di un reddito da retribuzione che è costantemente aumentato nel corso del tempo.
Quanto al profilo linguistico, il ricorrente il 27.09.2023 ha ottenuto il certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A216 e in udienza si è espresso in italiano17.
CP_ 4 Cfr. “estratto ” – nota deposito del 02.03.2025. 5 Cfr. doc. 2, pp. 32-35, allegato al ricorso. CP_ 6 Cfr. “estratto ” – nota deposito del 02.03.2025. 7 Cfr. doc. 2, pp. 9-10, allegato al ricorso. CP_ 8 Cfr. “estratto ” – nota deposito del 02.03.2025. 9 Cfr. doc. 2, pp. 15-31, allegato al ricorso. 10 Cfr. doc. 2, pag. 7, allegato al ricorso. 11 Cfr. CU2024 – doc. 3 allegato al ricorso. 12 Cfr. doc. 2, pag. 11, allegato al ricorso. 13 Cfr. doc. 2, pp. 1-6, allegato al ricorso. CP_ 14 Cfr. “estratto ” – nota deposito del 02.03.2025. 15 Cfr. “contratto di lavoro e buste paga” – nota deposito del 03.02.2025 e 02.03.2025. 16 Cfr. “certificato lingua italiana – nota deposito dell'08.02.2025.
4 Il ricorrente ha poi raggiunto l'indipendenza anche sotto il profilo abitativo: risulta residente in [...] a Pioltello (MI), come da contratto di locazione regolarmente registrato a suo nome18, da dichiarazione d'idoneità dell'alloggio rilasciata dal Comune di Pioltello19 e da certificato di stato di famiglia20.
Alla luce della documentazione versata in atti e delle osservazioni sopra svolte, in applicazione dell'art. 19.1.1 D.lgs. 286/1998, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sulle spese
La mancata costituzione dell'amministrazione resistente esime il Tribunale dal pronunciarsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a , nato in [...] il Parte_1 10.08.1985 – CUI 05EA7TW – il d rmesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall'art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 in relazione all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Elisabetta Meyer 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento di diniego della Questura di dell'08.10.2024. CP_2 2 “In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile “ratione temporis”, sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento” - cfr. Cass. civ. sez. Lav., ord. 28 gennaio 2022 n. 2716.
2 3 Cfr. Cass. sez. II, ord. 12 febbraio 2021, n. 3705.
3 17 Cfr. verbale udienza del 04.02.2025. 18 Cfr. “contratto di locazione” – nota deposito dell'08.02.2025. 19 Cfr. doc. 4, pag. 1, allegato al ricorso. 20 Cfr. doc. 4, pag. 8, allegato al ricorso.
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