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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EM MA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 442/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ON DO C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11315 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
A) Accogliere il ricorso, dichiarando nullo ed inefficace l' Avviso di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 11315 del 12-12-2023, comunicato (non notificato) in data 5/01/2024, per tutte le ragioni innanzi indicate ed argomentate nei motivi di ricorso che precedono. ON condanna del resistente al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi, o di quanto alla stessa venisse coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge.
B) ON vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forf. 15%, CAP 4% , IVA 22%, ed il ristoro del ONtributo Unificato Tributario.
Resistente Comune di Gela: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Calatanissetta,
- Prendere atto della condotta corretta e diligente del Comune di Gela assunta all'atto dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento IMU 2018, n. 11315 del 12/12/2023, protocollo n. 116841 di pari data, pervenuto alla società ricorrente il 05/01/2024, dell'importo di € 2.974,00, giusta raccomandata postale n.
619042845295 del 29/12/2023 quindi emessa e notificata entro i termini di legge , per il principio del “doppio binario”;
-Dichiararsi, pertanto, la piena legittimità e validità della tassazione operata a mezzo dell'avviso di accertamento IMU oggi impugnato, avendo, lo stesso, i contenuti minimi previsti dalla legge per la sua esecutività;
- ONdannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta, il sig. Ricorrente_1
, elettivamente domiciliato a Gela in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_2 , ha impugnato l'avviso di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 11315 emesso dal Comune di Gela IMU anno d'imposta 2018, comunicato in data 05.01.2024.
La difesa con il ricorso notificato al Comune di Gela in data 05.03.2024 , eccepiva :
- 1. l'illegittimità avviso accertamento in quanto incompleto con 2 pagine totalmente in bianco-violazione art. 21-septies l. 241/1990.
- 2.l'inesistenza avviso accertamento IMU per violazione art. 23 D.lgs n. 82/2005.
- 3. l'illegittimità avviso accertamento per difetto di sottoscrizione-violazione art. 1 c° 778 l. 160/2019 ed art. 1 c° 162 l. 296/2006.
- 4. l'illegittimità avviso accertamento per violazione art 7 L. 212/2000 ed art. 1 c° 162 L. 296/2006.
- 5. l'estinzione del diritto del Comune a riscuotere l'IMU 2018 per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. violazione art. 1 c° 161 l. 296/2006 ed art. 2948 codice civile.
- 6. la non debenza interessi e sanzioni intimate per intervenuta prescrizione.
ONcludeva nei termini sopra riportati.
Il Comune di Gela, con la costituzione in giudizio del 14.05.2024, dopo aver osservato che il ricorrente ha allegato al proprio fascicolo informatico una copia dell'avviso di accertamento del tutto dissimile a quello emesso dal Servizio IMU del Comune di Gela, evidenzia comunque come le pagine numerate progressivamente dal n.1 alla n.3 dell'atto impositivo prodotto dal ricorrente, posseggono i requisiti minimi perché l'avviso possa qualificarsi legittimo;
conferma per il resto la legittimità e la fondatezza della pretesa sottolineando che l'avviso è stato emesso nel rispetto dei termini di cui al comma 161 dell'art.1 della legge n. 296/2006, atteso che alla fattispecie è applicabile il principio della scissione degli effetti della notificazione.
La difesa , con le memorie illustrative depositate in data 31.12.2025, dopo avere eccepito il difetto di rappresentanza processuale del Comune di Gela , costituito in giudizio non in persona del Sindaco bensì in persona della Dirigente del Settore Tributario, Dott.ssa Nominativo_3, in mancanza di alcuna norma statutaria comunale che preveda la rappresentanza in giudizio del Dirigente in sostituzione del Sindaco
e in assenza di qualsivoglia preventiva autorizzazione in tal senso, chiedeva sia dichiarata nulla la costituzione in giudizio dell'Ente, con conseguente stralcio dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta;
insisteva nell'illegittimità dell'avviso perché incompleto oltre che privo di qualsivoglia sottoscrizione, e nell'inesigibilità delle somme reclamate per difetto del presupposto impositivo in quanto il ricorrente per l'anno d'imposta in oggetto non risultava soggetto passivo IMU e per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale della pretesa.
All'odierna udienza, discussa la controversia, il ricorso viene posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale è respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del Comune di Gela sollevata dalla parte ricorrente con le memorie illustrative.
L'art.11 , comma 3, del D.lg s n.546/92, di fatto, dispone che “ L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.” Essendo abilitati per legge a stare in giudizio, in luogo del Sindaco, nel caso in cui il Comune non intenda conferire un incarico ad un professionista del libero foro, i soggetti indicati dall'art.11, comma 3, vale a dire il dirigente, quale espressione del proprio potere gestionale, ovvero, negli enti privi di figura dirigenziale, il titolare di posizione organizzativa, non necessitano di procura (cfr. Cass. Civ., V, 9905/2012).
Peraltro si osserva che risulta depositata agli atti la Determinazione Sindacale n.27 del 29.03.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Gela conferisce alla dott.ssa Nominativo_3 l'incarico dirigenziale relativo alla Direzione del Settore Bilancio e Tributi, con decorrenza dall'1.04.2024 al 31.03.2027.
In diritto, il ricorso, vista la documentazione agli atti, viene giudicato fondato e quindi meritevole di accoglimento.
Ed invero, questo Giudice ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Trattasi della sollevata questione di nullità dell'atto impugnato perché notificato in forma incompleta. Nello specifico l'atto si presenta con le pagine 4 di 6, 5 di 6 e 6 di 6 totalmente in bianco, e lo stesso Comune resistente definisce “del tutto dissimile “ l'atto impugnato dall'avviso di accertamento, emesso e prodotto dall'Ente , che effettivamente non collide con quello notificato, depositato in originale dalla difesa .
Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte, nello statuire che l'avviso di accertamento è nullo se mancano alcune delle pagine, ha affermato che “la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell'atto mirano a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (tra le ultime, Cass. 14347/2021).
Nel caso di specie, è evidente come l'assenza di più pagine dell'atto oggetto di impugnazione, tra le quali la pagina che dovrebbe contenere la firma del capo dell'Ufficio o del funzionario da questi delegato, non possa certo definirsi una omissione formalistica che non intacca nella sostanza la conoscibilità dell'esatta pretesa impositiva dell'Ufficio, ma debba invece, in adesione al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere intesa quale causa di nullità dell'atto.
Non si ravvisa, infatti, in alcun modo chi e come avrebbe sottoscritto l'atto impugnato, con la conseguenza che l'assenza di sottoscrizione del Funzionario Responsabile rende irrimediabilmente nullo l'avviso di accertamento impugnato, perché lo stesso non è idoneo a garantire la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.
A nulla vale la produzione dell'atto nativo digitale da parte del Comune, atteso che l'unico atto a cui il contribuente deve e può fare riferimento è quello notificato.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Per tali ragioni il Giudice in accoglimento del ricorso annulla l'avviso impugnato e condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di €1 065,00 oltre CU versato ed accessori di legge, con distrazione per i difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. ONdanna il Comune di Gela alla refusione delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 1 065,00, oltre CU versato ed accessori di legge, con distrazione per i difensori antistatari.
Caltanissetta, 12.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Emanuela M. Petix
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EM MA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 442/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ON DO C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Piazza San Francesco 93012 Gela CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11315 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Chiede che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:
A) Accogliere il ricorso, dichiarando nullo ed inefficace l' Avviso di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 11315 del 12-12-2023, comunicato (non notificato) in data 5/01/2024, per tutte le ragioni innanzi indicate ed argomentate nei motivi di ricorso che precedono. ON condanna del resistente al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi, o di quanto alla stessa venisse coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge.
B) ON vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese forf. 15%, CAP 4% , IVA 22%, ed il ristoro del ONtributo Unificato Tributario.
Resistente Comune di Gela: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Calatanissetta,
- Prendere atto della condotta corretta e diligente del Comune di Gela assunta all'atto dell'emissione e notifica dell'avviso di accertamento IMU 2018, n. 11315 del 12/12/2023, protocollo n. 116841 di pari data, pervenuto alla società ricorrente il 05/01/2024, dell'importo di € 2.974,00, giusta raccomandata postale n.
619042845295 del 29/12/2023 quindi emessa e notificata entro i termini di legge , per il principio del “doppio binario”;
-Dichiararsi, pertanto, la piena legittimità e validità della tassazione operata a mezzo dell'avviso di accertamento IMU oggi impugnato, avendo, lo stesso, i contenuti minimi previsti dalla legge per la sua esecutività;
- ONdannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta, il sig. Ricorrente_1
, elettivamente domiciliato a Gela in Indirizzo_1 presso lo studio dell'avv.to Difensore_1 che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_2 , ha impugnato l'avviso di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 11315 emesso dal Comune di Gela IMU anno d'imposta 2018, comunicato in data 05.01.2024.
La difesa con il ricorso notificato al Comune di Gela in data 05.03.2024 , eccepiva :
- 1. l'illegittimità avviso accertamento in quanto incompleto con 2 pagine totalmente in bianco-violazione art. 21-septies l. 241/1990.
- 2.l'inesistenza avviso accertamento IMU per violazione art. 23 D.lgs n. 82/2005.
- 3. l'illegittimità avviso accertamento per difetto di sottoscrizione-violazione art. 1 c° 778 l. 160/2019 ed art. 1 c° 162 l. 296/2006.
- 4. l'illegittimità avviso accertamento per violazione art 7 L. 212/2000 ed art. 1 c° 162 L. 296/2006.
- 5. l'estinzione del diritto del Comune a riscuotere l'IMU 2018 per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. violazione art. 1 c° 161 l. 296/2006 ed art. 2948 codice civile.
- 6. la non debenza interessi e sanzioni intimate per intervenuta prescrizione.
ONcludeva nei termini sopra riportati.
Il Comune di Gela, con la costituzione in giudizio del 14.05.2024, dopo aver osservato che il ricorrente ha allegato al proprio fascicolo informatico una copia dell'avviso di accertamento del tutto dissimile a quello emesso dal Servizio IMU del Comune di Gela, evidenzia comunque come le pagine numerate progressivamente dal n.1 alla n.3 dell'atto impositivo prodotto dal ricorrente, posseggono i requisiti minimi perché l'avviso possa qualificarsi legittimo;
conferma per il resto la legittimità e la fondatezza della pretesa sottolineando che l'avviso è stato emesso nel rispetto dei termini di cui al comma 161 dell'art.1 della legge n. 296/2006, atteso che alla fattispecie è applicabile il principio della scissione degli effetti della notificazione.
La difesa , con le memorie illustrative depositate in data 31.12.2025, dopo avere eccepito il difetto di rappresentanza processuale del Comune di Gela , costituito in giudizio non in persona del Sindaco bensì in persona della Dirigente del Settore Tributario, Dott.ssa Nominativo_3, in mancanza di alcuna norma statutaria comunale che preveda la rappresentanza in giudizio del Dirigente in sostituzione del Sindaco
e in assenza di qualsivoglia preventiva autorizzazione in tal senso, chiedeva sia dichiarata nulla la costituzione in giudizio dell'Ente, con conseguente stralcio dal fascicolo di tutta la documentazione prodotta;
insisteva nell'illegittimità dell'avviso perché incompleto oltre che privo di qualsivoglia sottoscrizione, e nell'inesigibilità delle somme reclamate per difetto del presupposto impositivo in quanto il ricorrente per l'anno d'imposta in oggetto non risultava soggetto passivo IMU e per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale della pretesa.
All'odierna udienza, discussa la controversia, il ricorso viene posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale è respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del Comune di Gela sollevata dalla parte ricorrente con le memorie illustrative.
L'art.11 , comma 3, del D.lg s n.546/92, di fatto, dispone che “ L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.” Essendo abilitati per legge a stare in giudizio, in luogo del Sindaco, nel caso in cui il Comune non intenda conferire un incarico ad un professionista del libero foro, i soggetti indicati dall'art.11, comma 3, vale a dire il dirigente, quale espressione del proprio potere gestionale, ovvero, negli enti privi di figura dirigenziale, il titolare di posizione organizzativa, non necessitano di procura (cfr. Cass. Civ., V, 9905/2012).
Peraltro si osserva che risulta depositata agli atti la Determinazione Sindacale n.27 del 29.03.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Gela conferisce alla dott.ssa Nominativo_3 l'incarico dirigenziale relativo alla Direzione del Settore Bilancio e Tributi, con decorrenza dall'1.04.2024 al 31.03.2027.
In diritto, il ricorso, vista la documentazione agli atti, viene giudicato fondato e quindi meritevole di accoglimento.
Ed invero, questo Giudice ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Trattasi della sollevata questione di nullità dell'atto impugnato perché notificato in forma incompleta. Nello specifico l'atto si presenta con le pagine 4 di 6, 5 di 6 e 6 di 6 totalmente in bianco, e lo stesso Comune resistente definisce “del tutto dissimile “ l'atto impugnato dall'avviso di accertamento, emesso e prodotto dall'Ente , che effettivamente non collide con quello notificato, depositato in originale dalla difesa .
Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte, nello statuire che l'avviso di accertamento è nullo se mancano alcune delle pagine, ha affermato che “la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell'atto mirano a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (tra le ultime, Cass. 14347/2021).
Nel caso di specie, è evidente come l'assenza di più pagine dell'atto oggetto di impugnazione, tra le quali la pagina che dovrebbe contenere la firma del capo dell'Ufficio o del funzionario da questi delegato, non possa certo definirsi una omissione formalistica che non intacca nella sostanza la conoscibilità dell'esatta pretesa impositiva dell'Ufficio, ma debba invece, in adesione al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essere intesa quale causa di nullità dell'atto.
Non si ravvisa, infatti, in alcun modo chi e come avrebbe sottoscritto l'atto impugnato, con la conseguenza che l'assenza di sottoscrizione del Funzionario Responsabile rende irrimediabilmente nullo l'avviso di accertamento impugnato, perché lo stesso non è idoneo a garantire la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.
A nulla vale la produzione dell'atto nativo digitale da parte del Comune, atteso che l'unico atto a cui il contribuente deve e può fare riferimento è quello notificato.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio.
Per tali ragioni il Giudice in accoglimento del ricorso annulla l'avviso impugnato e condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di €1 065,00 oltre CU versato ed accessori di legge, con distrazione per i difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. ONdanna il Comune di Gela alla refusione delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 1 065,00, oltre CU versato ed accessori di legge, con distrazione per i difensori antistatari.
Caltanissetta, 12.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Emanuela M. Petix