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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, dott.ssa Stefania Rescigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari di Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Frosinone con il n.732 / 2025 promossa con ricorso
da
elettivamente domiciliata in VIA DEL DUOMO,18 03011 ALATRI Parte_1 presso lo studio legale dell'avv. COSTANTINI REMO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
ricorrente contro
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA 29 00100 CP_1
OM , rappresentato e difeso dell'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
resistente
Oggetto del giudizio: riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione SP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 , la parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l' , in persona del legale rappresentante p.t. per ivi sentir accogliere CP_1 le seguenti conclusioni:” piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere la domanda formulata dal ricorrente per le causali indicate nella
1 premessa del presente atto e per l'effetto, a. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 09.07.2024, o da quello ritenuto dovuto;
b. conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, 09/07/2024, o dal giorno ritenuto dovuto e per 14 settimane. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. cod. proc. civ.. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avvocato Remo Costantini, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi ”.
Si costituiva in giudizio l , confermando che la domanda dedotta in ricorso è stata CP_1 riconosciuta dall'ente che provvederà alla liquidazione non appena le denunce contributive relative al periodo gennaio-giugno 2024, trasmesse dall'azienda solo il 16.9.2025 saranno lavorabili.
All'udienza del 26 novembre 2025 svolta con il deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. stante l'accoglimento della domanda della ricorrente si ritiene di poter dichiarare cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza -tanto che in dottrina si
è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha forgiato i contorni - non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 10 34/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese.
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “ la cessazione della materia del contendere” che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere
2 sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria d ella cessazione cennata ' (cfr., in termini, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio
1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr . Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Nella specie si rileva che l' ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze attoree e ha CP_1 provveduto ad erogare l'indennità NASPI richiesta in ricorso, sicché non è dubbio che in tal modo sia stata interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio e che sia venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione, come conformemente riconosciuto dalle parti.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla refusione a parte CP_1 ricorrente delle spese di lite.
Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, ' ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la
'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr., Cass. 26 giugno
2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009).
Quanto alla misura delle spese, peraltro, occorre tenere conto dell'assenza di attività istruttoria.
Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di
3 tipo istruttorio diversa dalla mera v alutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
In relazione alle spese relative al presente procedimento, si osserva, inoltre, che a nulla rileva che l' abbia ricevuto dal datore di lavoro la documentazione solo in data 16/09/2025, CP_1 atteso che il ritardo nella acquisizione delle denunce contributive non può gravare sul lavoratore.
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, spese in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda o eccezione rigettata: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, in virtù dell'accoglimento della domanda da parte dell' . CP_1
Condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in €.1.200,00, per compensi, oltre CP_1
IVA e cassa di previdenza in favore del procuratore avv. REMO COSTANTINI dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
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