CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 390/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
21.11.2024 da
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici a
Trieste, in Piazza Dalmazia n. 3 è domiciliato
APPELLANTE contro
(codice fiscale calcolato Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BELKIS ESPINAL CEBALLOS, C.F._1 presso il cui studio a Roma, in viale delle Milizie n. 76, risulta elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLATO con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore Generale. CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 880/2024 del Tribunale di Trieste pubblicata il
10.10.2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 77/2024 del R.G., notificata il 22.10.2024 – “Riconoscimento della cittadinanza”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (come da note di precisazione delle conclusioni dd. 2.10.2025):
“Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace la sentenza n. 880/2024 resa nel giudizio inter partes avente numero RG 77/2024, registrata con n. cronol. 7788/2024 del
10/10/2024 e Repert. n. 2109/2024 del 18/10/2024, comunicata in tale ultima data e notificata il successivo 22/10/2024 così:
Chiede a altresì annullare, riformare e/o con qualunque formula equipollente rendere inefficace la sentenza impugnata del Tribunale di Trieste, resa inter partes, siccome erronea ed ingiusta per errata ricostruzione della fattispecie e recante un accertamento non conforme
a principi processuali fondamentali in tema di condizione dell'azione; comunque accertarsi la carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente, essendo incontestato e già riconosciuto dall'Amministrazione resistente il fatto giuridico che conferisce la cittadinanza italiana al ricorrente, né avendo controparte allegato alcun elemento contrario sul punto o qualche circostanza che possa indurre ad oggettiva incertezza.
Rigettare altresì ogni domanda subordinata finalizzata ad ottenere la registrazione dell'atto di nascita presso il competente Ufficio di stato civile del Comune di Pravisdomini, in primo luogo per carenza di interesse essendo già stati adempiuti gli oneri rientranti nella competenza propria del Ministero degli Affari esteri che attestano già lo status di cittadino italiano del ricorrente e, in via meramente gradata e subordinata, per difetto di legittimazione passiva del , in favore del Sindaco del Comune di Pravisdomini oltre Parte_1
che, per tale esclusivo residuale profilo ove la domanda di parte appellante sia qualificata come azione finalizzata ad ordinare l'adempimento dell'annotazione della nascita del ricorrente presso i registri dello Stato civile di Pravisdomini, per incompetenza per materia in ordine alla verifica dell'inadempimento da parte del Sindaco del Comune di Pravisdomini rientrando tale domanda nella competenza funzionale del Tribunale di Pordenone.
Con vittoria di spese.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse”
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, 1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza;
3. Rigettare le domande tutte formulate dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto;
4. Condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante nella misura ritenuta equa dalla Corte d'Appello;
5. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto”.
Per il Pubblico Ministero (come da parere del 4 marzo 2025):
“Il P.G. chiede l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto della domanda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'8.1.2024 Controparte_1 adiva il Tribunale di Trieste chiedendo il riconoscimento dello status di cittadino italiano acquistato iure sanguinis per discendenza dall'avo, cittadino italiano, . Persona_1
A sostegno della propria domanda esponeva che:
- era nato a [...] il [...] ed era emigrato in Colombia Persona_1
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
- dall'unione di con era nato a [...] Persona_1 Persona_2
(Colombia) l' 11.2.1954 ; Persona_3
- dall'unione di quest'ultimo con era nato a [...] il Controparte_3 giorno 8.11.1976 il ricorrente;
- che, quindi, in quanto discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso o rinunciato alla propria cittadinanza, egli doveva considerarsi a sua volta cittadino italiano fin dalla nascita per trasmissione iure sanguinis dello status civitatis.
Precisava di aver adito la via giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana soltanto dopo aver inutilmente “tentato di accedere alla via amministrativa”: la richiesta avanzata all'Ambasciata d'Italia a Bogotá nel 2017 era, infatti, rimasta “inevasa stante l'erronea convinzione di tale amministrazione di non poter procedere essa stessa, declinando la pratica in favore del Comune di Pravisdomini, pur essendo l'istante residente in [...]e non in Italia. Nondimeno, tale Comune non ha mai dato seguito alla domanda di cittadinanza, atteso che il ricorrente era residente in [...]” (pag. 3 ricorso). Il ricorrente evidenziava, dunque, come l'intervento dell'Autorità giurisdizionale fosse indispensabile al fine di ottenere tale riconoscimento.
2. Si costituiva il convenuto, rilevando la carenza di interesse ad agire in capo al Parte_1
ricorrente in quanto il medesimo era già stato pacificamente riconosciuto cittadino italiano dall'Amministrazione statale. Evidenziava, in particolare, come il Comune di Pravisdomini, luogo di origine dell'avo, avesse già provveduto all'iscrizione nell'AIRE dei genitori del ricorrente (indice dell'intervenuto riconoscimento amministrativo della cittadinanza in loro favore), e pertanto quest'ultimo – ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 91/1992, in forza dei quali è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini – dovesse ritenersi automaticamente cittadino italiano. In assenza di elementi di contestazione, non era, dunque, ravvisabile uno stato di incertezza oggettiva tale da giustificare l'interesse a proporre un'azione di mero accertamento.
Aggiungeva che la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e le autorità del Ministero degli
Esteri con sede in Colombia, versata in atti dal ricorrente, lungi dal comprovare la mancata conclusione della procedura di riconoscimento forniva invece conferma del suo esito positivo, posto che l'Ambasciata affermava di aver iscritto nello schedario l'atto di stato civile che riguardava il ricorrente e che l'art. 8 del d.lgs. n. 71/2011 stabilisce che tale iscrizione “è subordinata al possesso della cittadinanza”.
Contestava, inoltre, che l'Ambasciata avesse “declinato la pratica” in favore del Comune di
Pravisdomini, evidenziando, per converso, la conformità dell'operato dell'Ambasciata alla legislazione vigente e in particolare all'art. 17 del D.P.R. n. 396/2000, il quale prevede la possibilità che l'autorità diplomatica o consolare trasmetta, ai fini della trascrizione, copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dell'avo.
Eccepiva la conseguente inammissibilità della domanda subordinata di registrazione dell'atto di nascita presso il competente Ufficio di stato civile del Comune di Pravisdomini per carenza di interesse, essendo già stati adempiuti i relativi oneri, ovvero, in subordine, per difetto di legittimazione passiva del , in favore del Sindaco di Pravisdomini, oltre Parte_1 che per incompetenza per materia del Tribunale, adito in violazione dell'art. 95 del D.P.R. n.
396/2000.
3. Con sentenza n. 880/2024 depositata il 10.10.2024 il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda di riconoscimento della cittadinanza, ritenendo che la linea di discendenza riportata nel ricorso trovasse esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risultava che il ricorrente discendeva dal sig. Persona_1
(docc. da 1 a 7) ed osservando che tale circostanza era pacificamente ammessa anche da parte resistente, né risultavano atti di rinuncia del richiedente o dell'avo.
Rigettava l'eccezione formulata dal Ministero di carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, ritenendo condivisibile quanto dedotto dal , ossia che a seguito della Per_1 domanda di riconoscimento presentata da quest'ultimo, nel 2017, presso l'Ambasciata d'Italia
a Bogotà, l'Amministrazione non avesse portato a compimento il procedimento in suo favore, essendosi limitata a inviare una mail con cui rendeva noto allo stesso l'inserimento del “Suo atto di Stato Civile nello schedario di questa Cancelleria Consolare” (doc. 8 attore).
Escludeva, infatti, che da tale mail potesse ricavarsi un implicito riconoscimento dello status di cittadino italiano in favore del ricorrente, né il aveva fornito alcuna prova in Parte_1
senso contrario. Concludeva, pertanto, che stante il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, equivalente – come chiarito dalla giurisprudenza
– ad un diniego di riconoscimento del diritto, vi fosse un interesse ad agire in capo a parte ricorrente per vedere riconosciuto in sede giudiziale lo status di cittadino italiano.
Accoglieva altresì la domanda subordinata di registrazione dell'atto di nascita, chiarendo che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento e, pertanto, in caso di accoglimento della stessa, l'intimazione al di provvedere – a mezzo Parte_1
dell'Ufficiale di Stato competente – ai necessari adempimenti non costituisce una condanna di facere in senso tecnico, poiché la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Compensava, infine, le spese di lite in ragione della natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e stante l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa.
4. Avverso tale pronuncia il propone appello per due motivi, i quali, Parte_1 sebbene enunciati in modo distinto (“I. SULL'APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE ED
ERRONEITA' DELLA STATUIZIONE NEL MERITO PER MANCANZA DI
CONCORDANZA TRA ALLEGAZIONI ISTRUTTORIE E CONTENUTO DELLA
MOTIVAZIONE - ERRONEA ED INGIUSTA IMPUTAZIONE DI INADEMPIMENTO A
CARICO DELL'AMBASCIATA DI CALI' CON FALSA E VIZIATA RICOSTRUZIONE DELL'EFFETTIVA FATTISPECIE OCCORSA TRA LE PARTI” e “II. SULLA ERRONEA
STATUIZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI UN INTERESSE AD AGIRE DEL
RICORRENTE”), sono in realtà trattati congiuntamente.
4.1 Preliminarmente la difesa dell'Amministrazione ribadisce quanto già affermato nel precedente grado di giudizio, ossia che il possesso della cittadinanza italiana in capo al ricorrente non era mai stato oggetto di contestazione e doveva ritenersi pacificamente riconosciuto, atteso che la trasmissione della cittadinanza fino al padre era attestata dallo stesso Stato civile italiano (il Comune di Pravisdomini, luogo di origine dell'avo, aveva infatti provveduto a iscriverlo nell'AIRE), e che la trasmissione da quest'ultimo al ricorrente doveva considerarsi effetto automatico della l. 91/1992, la quale prescrive che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Conclude, quindi, rilevando che, in assenza di elementi di contestazione o di obiettiva incertezza, non è ravvisabile un interesse ad agire con la domanda di accertamento.
Deduce, pertanto, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha condiviso tale assunto e ha escluso che dalla documentazione versata in atti potesse evincersi l'intervenuto
(implicito) riconoscimento dello status di cittadino italiano in favore del ricorrente, ritenendo di conseguenza sussistente un interesse di quest'ultimo ad agire al fine di ottenere un riconoscimento espresso da parte dell'Amministrazione.
A parere dell'appellante, tale prospettiva interpretativa non soltanto trasformerebbe la natura dell'azione giudiziale da dichiarativa a costitutiva, ma poggerebbe altresì su un assunto indimostrato, ossia che il ricorrente avesse previamente esperito, senza esito, il tentativo di ottenere il riconoscimento per via amministrativa: invero, questi non avrebbe dato alcuna prova della tipologia di procedimento amministrativo azionato presso l'Autorità Consolare di
Bogotà e del contenuto della propria domanda.
In altri termini, dal documento 8 di parte attrice (mail con cui il di Bogotà Tes_1 confermava al ricorrente “l'inserimento del suo atto di Stato civile nello schedario di questa
Cancelleria Consolare”) il Tribunale avrebbe erroneamente ricavato che l'Ambasciata fosse rimasta inerte e non avesse portato a compimento la procedura di riconoscimento, sul presupposto – indimostrato – che la domanda inviata dal ricorrente avesse a oggetto l'accertamento dello status di cittadino italiano;
al contrario, in assenza di tale prova, il cui onere incombeva sul ricorrente, dalla mail avrebbe potuto dedursi soltanto che tale domanda atteneva alla (ben diversa) questione della registrazione degli atti di stato civile conseguenti al possesso dello status di cittadino italiano e che il relativo procedimento era stato definito in senso favorevole al richiedente. L'affermazione del Tribunale sarebbe, dunque, apodittica, erronea e non coerente con il contenuto del documento.
Parte appellante ha precisato, inoltre, che l'iscrizione nello schedario della Cancelleria è operazione giuridica (e non solo materiale), i cui effetti sono regolati dall'art. 8 d.lgs. 71/2011; che, ai sensi del comma 2 della citata disposizione, l'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza;
che della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione, anche se ai soli cittadini residenti.
Non soltanto, dunque, non vi sarebbe stato alcun inadempimento da parte dell'Autorità consolare (la quale avrebbe correttamente proceduto – come, presumibilmente, da richiesta del sig. – alla registrazione del suo atto di stato civile), ma l'iscrizione Per_1 comproverebbe anche l'eccepita carenza di interesse sotto il profilo della mancata registrazione documentale della nascita da cittadino italiano del ricorrente: con l'iscrizione nello schedario, infatti, “si è determinata la soddisfazione della pretesa di controparte anche per gli oneri posti a carico del Ministero degli Esteri, tanto che controparte può certamente richiedere relativa certificazione all'Ambasciata di Bogotà che è tenuto a rilasciargliela in virtù dell'avvenuta iscrizione nello schedario” (pag. 11 appello).
4.2 Contestate le ragioni del rigetto dell'eccezione di carenza ad agire in ordine alla domanda di riconoscimento, l'appellante ha per l'effetto reiterato le ulteriori eccezioni, rimaste assorbite, di inammissibilità della domanda subordinata di registrazione dell'atto di nascita nei pubblici registri per carenza di interesse, essendo già stati adempiuti i relativi oneri, ovvero, in subordine, per difetto di legittimazione passiva del , in favore Parte_1
del Sindaco di Pravisdomini, ovvero ancora per incompetenza per materia del Tribunale in ordine alla verifica dell'inadempimento in ordine ad eventuali ulteriori annotazioni od iscrizioni da parte del Sindaco del Comune di Pravisdomini, quale Ufficiale di stato civile, in quanto ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000 primo comma l'interessato deve proporre
“ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento”: ossia, nel caso di specie, al Tribunale di Pordenone.
5. Con comparsa depositata il 10.2.2025 si è costituito il sig. , chiedendo il rigetto Per_1 dell'appello. 5.1 Preliminarmente ne ha eccepito l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto meramente ripetitivo delle difese svolte in primo grado e già esaminate e risolte dal primo giudice, senza indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
5.2 Nel merito, ne ha contestato l'infondatezza, osservando che l'inserimento del proprio atto di Stato Civile all'interno dello schedario della Cancelleria Consolare lasciava pur sempre impregiudicato l'inadempimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza, per effetto del quale egli non risultava ancora essere cittadino italiano, con conseguente impossibilità di ottenere il rilascio della certificazione di cittadinanza di cui all'art. 16, comma
9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e di esercitare i diritti derivanti dallo status civitatis italiano. “Siffatta circostanza” – ha concluso – “giustifica l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale ex art. 100 cpc.” e “risulta assorbente di tutte le restanti erronee questioni ex adverso dedotte ed eccepite”.
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.c. e scaduto il 2 dicembre 2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. I primi due motivi d'appello, pur ammissibili (in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato - il ha sottoposto a specifiche censure la decisione Parte_1 impugnata, non limitandosi a ribadire le argomentazioni svolte in primo grado), sono infondati e devono essere disattesi.
Giova, preliminarmente, rammentare che il diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è “immanente alla tutela della persona che lo possieda per nascita, considerata nei valori essenziali”, ed è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano (Cass.
S.U., sent., 24/8/2022, n. 25317).
Ciò posto, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento che esclude che la presentazione della domanda in via amministrativa alle competenti autorità diplomatico-consolari costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, in assenza di un'espressa previsione di legge, e vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario – amministrativo e giurisdizionale
- riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sentenza n. 28873 del 2008) in tema di apolidia e richiamato anche in relazione alla cittadinanza iure sanguinis (da Corte di
Cassazione S.U, sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Quanto, in particolare, all'interesse ad agire, che il ha contestato sostenendo che la Parte_1
cittadinanza italiana in capo al ricorrente sarebbe implicitamente riconosciuta, non risultando contestata la sua diretta discendenza da padre italiano, iscritto all'AIRE, si osserva che il ricorrente ha specificato allegato gli elementi di obiettiva incertezza che fondano il bisogno di tutela giurisdizionale dichiarativa, costituiti dall'impossibilità a ottenere il passaporto italiano e a esercitare il diritto di voto, “in assenza di trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato Civile del Comune competente e relativa iscrizione A.I.R.E.” (pag. 5 della comparsa di costituzione in appello), posto che “nei registri degli atti presso lo Stato Civile del Comune di Pravisdomini (Comune competente) non è presente l'atto di nascita dell'appellato quale cittadino italiano né è rilasciabile un certificato di cittadinanza italiana dello stesso” (pag. 6 della stessa comparsa).
Il ricorrente, inoltre, ha allegato l'inadeguatezza, ai fini del riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza, della procedura attivata presso l'Ambasciata d'Italia a
Bogotà, conclusasi con il mero inserimento del suo atto di stato civile nello schedario della cancelleria consolare (che presuppone – ma non costituisce prova – lo status di cittadino italiano, come previsto dall'art. 8 del d.lgs. 71/2011), inserimento che di per sé non consente attualmente al di esercitare i diritti discendenti dallo status di cittadino italiano. Per_1
Deve quindi ritenersi sussistente in capo all'appellato un interesse ad agire in sede giudiziale per il riconoscimento dello status di cittadino italiano.
8. Anche l'ulteriore motivo d'appello è infondato.
Va infatti osservato che l'ordine contenuto nel dispositivo della sentenza gravata, rivolto al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, “di procedere alle Parte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata” costituisce una mera conseguenza ex lege dell'intervenuto accertamento dell'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Come correttamente osservato dal primo giudice, anche in assenza di tale ordine il
[...]
– quale autorità amministrativa con competenza generale in materia di Parte_1
cittadinanza e stato civile (art. 14 D. Lgs. n. 300/1999) – e, per esso, il Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 2 D.P.R. n. 396/2000) è tenuto a compiere tutti gli adempimenti necessari per la regolare tenuta dei registri dello stato civile. In altre parole, il dispositivo della sentenza gravata è, nella parte indicata, meramente
“ricognitivo” della disciplina di legge in materia e non contiene quindi un “ordine” in senso proprio, ossia una condanna dell'Amministrazione ad eseguire un facere specifico.
Si consideri, infatti, che i predetti adempimenti, per l'appunto previsti ex lege, non conseguono automaticamente alla pronuncia della sentenza, ma devono essere eseguiti dall'ufficiale di stato civile su richiesta dell'interessato, come previsto dall'art. 12 del D.P.R.
n. 396/2000.
Tale disposizione prevede infatti, al comma 10, che “la trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto;
altrimenti è brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile” e, al comma 11, che “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità”.
Pertanto, posto che al più l'ordine di procedere alle iscrizioni e trascrizioni previste dalla legge potrebbe essere considerato “superfluo”, le doglianze sul punto del appellante non Parte_1 colgono nel segno e il motivo va rigettato. Ed infatti, appurato l'interesse ad agire in giudizio del ricorrente e riconosciuto il suo status di cittadino per diritto di sangue, le iscrizioni e le trascrizioni sui pubblici registri sono dovute ex lege su richiesta dell'interessato e il soggetto tenuto ad eseguirle è – come correttamente individuato dal Tribunale – l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico del . Parte_1 Parte_1
9. Va quindi respinto l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trieste n. 880/2024 che viene, per l'effetto, confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconosciuti valori inferiori a quelli medi, giustificati dal circoscritto oggetto del gravame, previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 e nei limiti della competenza di questo giudice (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4315/2020), che sussiste, in astratto, il presupposto processuale per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 390/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n. 880/2024 che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, liquidate in Euro
5.000,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dichiara sussistere in astratto i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 390/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
21.11.2024 da
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici a
Trieste, in Piazza Dalmazia n. 3 è domiciliato
APPELLANTE contro
(codice fiscale calcolato Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BELKIS ESPINAL CEBALLOS, C.F._1 presso il cui studio a Roma, in viale delle Milizie n. 76, risulta elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLATO con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore Generale. CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 880/2024 del Tribunale di Trieste pubblicata il
10.10.2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 77/2024 del R.G., notificata il 22.10.2024 – “Riconoscimento della cittadinanza”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (come da note di precisazione delle conclusioni dd. 2.10.2025):
“Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace la sentenza n. 880/2024 resa nel giudizio inter partes avente numero RG 77/2024, registrata con n. cronol. 7788/2024 del
10/10/2024 e Repert. n. 2109/2024 del 18/10/2024, comunicata in tale ultima data e notificata il successivo 22/10/2024 così:
Chiede a altresì annullare, riformare e/o con qualunque formula equipollente rendere inefficace la sentenza impugnata del Tribunale di Trieste, resa inter partes, siccome erronea ed ingiusta per errata ricostruzione della fattispecie e recante un accertamento non conforme
a principi processuali fondamentali in tema di condizione dell'azione; comunque accertarsi la carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente, essendo incontestato e già riconosciuto dall'Amministrazione resistente il fatto giuridico che conferisce la cittadinanza italiana al ricorrente, né avendo controparte allegato alcun elemento contrario sul punto o qualche circostanza che possa indurre ad oggettiva incertezza.
Rigettare altresì ogni domanda subordinata finalizzata ad ottenere la registrazione dell'atto di nascita presso il competente Ufficio di stato civile del Comune di Pravisdomini, in primo luogo per carenza di interesse essendo già stati adempiuti gli oneri rientranti nella competenza propria del Ministero degli Affari esteri che attestano già lo status di cittadino italiano del ricorrente e, in via meramente gradata e subordinata, per difetto di legittimazione passiva del , in favore del Sindaco del Comune di Pravisdomini oltre Parte_1
che, per tale esclusivo residuale profilo ove la domanda di parte appellante sia qualificata come azione finalizzata ad ordinare l'adempimento dell'annotazione della nascita del ricorrente presso i registri dello Stato civile di Pravisdomini, per incompetenza per materia in ordine alla verifica dell'inadempimento da parte del Sindaco del Comune di Pravisdomini rientrando tale domanda nella competenza funzionale del Tribunale di Pordenone.
Con vittoria di spese.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse”
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, 1. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza;
3. Rigettare le domande tutte formulate dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto;
4. Condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellante nella misura ritenuta equa dalla Corte d'Appello;
5. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto”.
Per il Pubblico Ministero (come da parere del 4 marzo 2025):
“Il P.G. chiede l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto della domanda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'8.1.2024 Controparte_1 adiva il Tribunale di Trieste chiedendo il riconoscimento dello status di cittadino italiano acquistato iure sanguinis per discendenza dall'avo, cittadino italiano, . Persona_1
A sostegno della propria domanda esponeva che:
- era nato a [...] il [...] ed era emigrato in Colombia Persona_1
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
- dall'unione di con era nato a [...] Persona_1 Persona_2
(Colombia) l' 11.2.1954 ; Persona_3
- dall'unione di quest'ultimo con era nato a [...] il Controparte_3 giorno 8.11.1976 il ricorrente;
- che, quindi, in quanto discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso o rinunciato alla propria cittadinanza, egli doveva considerarsi a sua volta cittadino italiano fin dalla nascita per trasmissione iure sanguinis dello status civitatis.
Precisava di aver adito la via giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana soltanto dopo aver inutilmente “tentato di accedere alla via amministrativa”: la richiesta avanzata all'Ambasciata d'Italia a Bogotá nel 2017 era, infatti, rimasta “inevasa stante l'erronea convinzione di tale amministrazione di non poter procedere essa stessa, declinando la pratica in favore del Comune di Pravisdomini, pur essendo l'istante residente in [...]e non in Italia. Nondimeno, tale Comune non ha mai dato seguito alla domanda di cittadinanza, atteso che il ricorrente era residente in [...]” (pag. 3 ricorso). Il ricorrente evidenziava, dunque, come l'intervento dell'Autorità giurisdizionale fosse indispensabile al fine di ottenere tale riconoscimento.
2. Si costituiva il convenuto, rilevando la carenza di interesse ad agire in capo al Parte_1
ricorrente in quanto il medesimo era già stato pacificamente riconosciuto cittadino italiano dall'Amministrazione statale. Evidenziava, in particolare, come il Comune di Pravisdomini, luogo di origine dell'avo, avesse già provveduto all'iscrizione nell'AIRE dei genitori del ricorrente (indice dell'intervenuto riconoscimento amministrativo della cittadinanza in loro favore), e pertanto quest'ultimo – ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 91/1992, in forza dei quali è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini – dovesse ritenersi automaticamente cittadino italiano. In assenza di elementi di contestazione, non era, dunque, ravvisabile uno stato di incertezza oggettiva tale da giustificare l'interesse a proporre un'azione di mero accertamento.
Aggiungeva che la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e le autorità del Ministero degli
Esteri con sede in Colombia, versata in atti dal ricorrente, lungi dal comprovare la mancata conclusione della procedura di riconoscimento forniva invece conferma del suo esito positivo, posto che l'Ambasciata affermava di aver iscritto nello schedario l'atto di stato civile che riguardava il ricorrente e che l'art. 8 del d.lgs. n. 71/2011 stabilisce che tale iscrizione “è subordinata al possesso della cittadinanza”.
Contestava, inoltre, che l'Ambasciata avesse “declinato la pratica” in favore del Comune di
Pravisdomini, evidenziando, per converso, la conformità dell'operato dell'Ambasciata alla legislazione vigente e in particolare all'art. 17 del D.P.R. n. 396/2000, il quale prevede la possibilità che l'autorità diplomatica o consolare trasmetta, ai fini della trascrizione, copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dell'avo.
Eccepiva la conseguente inammissibilità della domanda subordinata di registrazione dell'atto di nascita presso il competente Ufficio di stato civile del Comune di Pravisdomini per carenza di interesse, essendo già stati adempiuti i relativi oneri, ovvero, in subordine, per difetto di legittimazione passiva del , in favore del Sindaco di Pravisdomini, oltre Parte_1 che per incompetenza per materia del Tribunale, adito in violazione dell'art. 95 del D.P.R. n.
396/2000.
3. Con sentenza n. 880/2024 depositata il 10.10.2024 il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda di riconoscimento della cittadinanza, ritenendo che la linea di discendenza riportata nel ricorso trovasse esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risultava che il ricorrente discendeva dal sig. Persona_1
(docc. da 1 a 7) ed osservando che tale circostanza era pacificamente ammessa anche da parte resistente, né risultavano atti di rinuncia del richiedente o dell'avo.
Rigettava l'eccezione formulata dal Ministero di carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, ritenendo condivisibile quanto dedotto dal , ossia che a seguito della Per_1 domanda di riconoscimento presentata da quest'ultimo, nel 2017, presso l'Ambasciata d'Italia
a Bogotà, l'Amministrazione non avesse portato a compimento il procedimento in suo favore, essendosi limitata a inviare una mail con cui rendeva noto allo stesso l'inserimento del “Suo atto di Stato Civile nello schedario di questa Cancelleria Consolare” (doc. 8 attore).
Escludeva, infatti, che da tale mail potesse ricavarsi un implicito riconoscimento dello status di cittadino italiano in favore del ricorrente, né il aveva fornito alcuna prova in Parte_1
senso contrario. Concludeva, pertanto, che stante il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, equivalente – come chiarito dalla giurisprudenza
– ad un diniego di riconoscimento del diritto, vi fosse un interesse ad agire in capo a parte ricorrente per vedere riconosciuto in sede giudiziale lo status di cittadino italiano.
Accoglieva altresì la domanda subordinata di registrazione dell'atto di nascita, chiarendo che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento e, pertanto, in caso di accoglimento della stessa, l'intimazione al di provvedere – a mezzo Parte_1
dell'Ufficiale di Stato competente – ai necessari adempimenti non costituisce una condanna di facere in senso tecnico, poiché la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Compensava, infine, le spese di lite in ragione della natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e stante l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa.
4. Avverso tale pronuncia il propone appello per due motivi, i quali, Parte_1 sebbene enunciati in modo distinto (“I. SULL'APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE ED
ERRONEITA' DELLA STATUIZIONE NEL MERITO PER MANCANZA DI
CONCORDANZA TRA ALLEGAZIONI ISTRUTTORIE E CONTENUTO DELLA
MOTIVAZIONE - ERRONEA ED INGIUSTA IMPUTAZIONE DI INADEMPIMENTO A
CARICO DELL'AMBASCIATA DI CALI' CON FALSA E VIZIATA RICOSTRUZIONE DELL'EFFETTIVA FATTISPECIE OCCORSA TRA LE PARTI” e “II. SULLA ERRONEA
STATUIZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI UN INTERESSE AD AGIRE DEL
RICORRENTE”), sono in realtà trattati congiuntamente.
4.1 Preliminarmente la difesa dell'Amministrazione ribadisce quanto già affermato nel precedente grado di giudizio, ossia che il possesso della cittadinanza italiana in capo al ricorrente non era mai stato oggetto di contestazione e doveva ritenersi pacificamente riconosciuto, atteso che la trasmissione della cittadinanza fino al padre era attestata dallo stesso Stato civile italiano (il Comune di Pravisdomini, luogo di origine dell'avo, aveva infatti provveduto a iscriverlo nell'AIRE), e che la trasmissione da quest'ultimo al ricorrente doveva considerarsi effetto automatico della l. 91/1992, la quale prescrive che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Conclude, quindi, rilevando che, in assenza di elementi di contestazione o di obiettiva incertezza, non è ravvisabile un interesse ad agire con la domanda di accertamento.
Deduce, pertanto, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha condiviso tale assunto e ha escluso che dalla documentazione versata in atti potesse evincersi l'intervenuto
(implicito) riconoscimento dello status di cittadino italiano in favore del ricorrente, ritenendo di conseguenza sussistente un interesse di quest'ultimo ad agire al fine di ottenere un riconoscimento espresso da parte dell'Amministrazione.
A parere dell'appellante, tale prospettiva interpretativa non soltanto trasformerebbe la natura dell'azione giudiziale da dichiarativa a costitutiva, ma poggerebbe altresì su un assunto indimostrato, ossia che il ricorrente avesse previamente esperito, senza esito, il tentativo di ottenere il riconoscimento per via amministrativa: invero, questi non avrebbe dato alcuna prova della tipologia di procedimento amministrativo azionato presso l'Autorità Consolare di
Bogotà e del contenuto della propria domanda.
In altri termini, dal documento 8 di parte attrice (mail con cui il di Bogotà Tes_1 confermava al ricorrente “l'inserimento del suo atto di Stato civile nello schedario di questa
Cancelleria Consolare”) il Tribunale avrebbe erroneamente ricavato che l'Ambasciata fosse rimasta inerte e non avesse portato a compimento la procedura di riconoscimento, sul presupposto – indimostrato – che la domanda inviata dal ricorrente avesse a oggetto l'accertamento dello status di cittadino italiano;
al contrario, in assenza di tale prova, il cui onere incombeva sul ricorrente, dalla mail avrebbe potuto dedursi soltanto che tale domanda atteneva alla (ben diversa) questione della registrazione degli atti di stato civile conseguenti al possesso dello status di cittadino italiano e che il relativo procedimento era stato definito in senso favorevole al richiedente. L'affermazione del Tribunale sarebbe, dunque, apodittica, erronea e non coerente con il contenuto del documento.
Parte appellante ha precisato, inoltre, che l'iscrizione nello schedario della Cancelleria è operazione giuridica (e non solo materiale), i cui effetti sono regolati dall'art. 8 d.lgs. 71/2011; che, ai sensi del comma 2 della citata disposizione, l'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza;
che della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione, anche se ai soli cittadini residenti.
Non soltanto, dunque, non vi sarebbe stato alcun inadempimento da parte dell'Autorità consolare (la quale avrebbe correttamente proceduto – come, presumibilmente, da richiesta del sig. – alla registrazione del suo atto di stato civile), ma l'iscrizione Per_1 comproverebbe anche l'eccepita carenza di interesse sotto il profilo della mancata registrazione documentale della nascita da cittadino italiano del ricorrente: con l'iscrizione nello schedario, infatti, “si è determinata la soddisfazione della pretesa di controparte anche per gli oneri posti a carico del Ministero degli Esteri, tanto che controparte può certamente richiedere relativa certificazione all'Ambasciata di Bogotà che è tenuto a rilasciargliela in virtù dell'avvenuta iscrizione nello schedario” (pag. 11 appello).
4.2 Contestate le ragioni del rigetto dell'eccezione di carenza ad agire in ordine alla domanda di riconoscimento, l'appellante ha per l'effetto reiterato le ulteriori eccezioni, rimaste assorbite, di inammissibilità della domanda subordinata di registrazione dell'atto di nascita nei pubblici registri per carenza di interesse, essendo già stati adempiuti i relativi oneri, ovvero, in subordine, per difetto di legittimazione passiva del , in favore Parte_1
del Sindaco di Pravisdomini, ovvero ancora per incompetenza per materia del Tribunale in ordine alla verifica dell'inadempimento in ordine ad eventuali ulteriori annotazioni od iscrizioni da parte del Sindaco del Comune di Pravisdomini, quale Ufficiale di stato civile, in quanto ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000 primo comma l'interessato deve proporre
“ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento”: ossia, nel caso di specie, al Tribunale di Pordenone.
5. Con comparsa depositata il 10.2.2025 si è costituito il sig. , chiedendo il rigetto Per_1 dell'appello. 5.1 Preliminarmente ne ha eccepito l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto meramente ripetitivo delle difese svolte in primo grado e già esaminate e risolte dal primo giudice, senza indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
5.2 Nel merito, ne ha contestato l'infondatezza, osservando che l'inserimento del proprio atto di Stato Civile all'interno dello schedario della Cancelleria Consolare lasciava pur sempre impregiudicato l'inadempimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza, per effetto del quale egli non risultava ancora essere cittadino italiano, con conseguente impossibilità di ottenere il rilascio della certificazione di cittadinanza di cui all'art. 16, comma
9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e di esercitare i diritti derivanti dallo status civitatis italiano. “Siffatta circostanza” – ha concluso – “giustifica l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale ex art. 100 cpc.” e “risulta assorbente di tutte le restanti erronee questioni ex adverso dedotte ed eccepite”.
6. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, comma 1, nn. 1), 2) e 3) c.p.c. e scaduto il 2 dicembre 2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
7. I primi due motivi d'appello, pur ammissibili (in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato - il ha sottoposto a specifiche censure la decisione Parte_1 impugnata, non limitandosi a ribadire le argomentazioni svolte in primo grado), sono infondati e devono essere disattesi.
Giova, preliminarmente, rammentare che il diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è “immanente alla tutela della persona che lo possieda per nascita, considerata nei valori essenziali”, ed è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano (Cass.
S.U., sent., 24/8/2022, n. 25317).
Ciò posto, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento che esclude che la presentazione della domanda in via amministrativa alle competenti autorità diplomatico-consolari costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, in assenza di un'espressa previsione di legge, e vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario – amministrativo e giurisdizionale
- riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sentenza n. 28873 del 2008) in tema di apolidia e richiamato anche in relazione alla cittadinanza iure sanguinis (da Corte di
Cassazione S.U, sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Quanto, in particolare, all'interesse ad agire, che il ha contestato sostenendo che la Parte_1
cittadinanza italiana in capo al ricorrente sarebbe implicitamente riconosciuta, non risultando contestata la sua diretta discendenza da padre italiano, iscritto all'AIRE, si osserva che il ricorrente ha specificato allegato gli elementi di obiettiva incertezza che fondano il bisogno di tutela giurisdizionale dichiarativa, costituiti dall'impossibilità a ottenere il passaporto italiano e a esercitare il diritto di voto, “in assenza di trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato Civile del Comune competente e relativa iscrizione A.I.R.E.” (pag. 5 della comparsa di costituzione in appello), posto che “nei registri degli atti presso lo Stato Civile del Comune di Pravisdomini (Comune competente) non è presente l'atto di nascita dell'appellato quale cittadino italiano né è rilasciabile un certificato di cittadinanza italiana dello stesso” (pag. 6 della stessa comparsa).
Il ricorrente, inoltre, ha allegato l'inadeguatezza, ai fini del riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza, della procedura attivata presso l'Ambasciata d'Italia a
Bogotà, conclusasi con il mero inserimento del suo atto di stato civile nello schedario della cancelleria consolare (che presuppone – ma non costituisce prova – lo status di cittadino italiano, come previsto dall'art. 8 del d.lgs. 71/2011), inserimento che di per sé non consente attualmente al di esercitare i diritti discendenti dallo status di cittadino italiano. Per_1
Deve quindi ritenersi sussistente in capo all'appellato un interesse ad agire in sede giudiziale per il riconoscimento dello status di cittadino italiano.
8. Anche l'ulteriore motivo d'appello è infondato.
Va infatti osservato che l'ordine contenuto nel dispositivo della sentenza gravata, rivolto al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, “di procedere alle Parte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata” costituisce una mera conseguenza ex lege dell'intervenuto accertamento dell'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana.
Come correttamente osservato dal primo giudice, anche in assenza di tale ordine il
[...]
– quale autorità amministrativa con competenza generale in materia di Parte_1
cittadinanza e stato civile (art. 14 D. Lgs. n. 300/1999) – e, per esso, il Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 2 D.P.R. n. 396/2000) è tenuto a compiere tutti gli adempimenti necessari per la regolare tenuta dei registri dello stato civile. In altre parole, il dispositivo della sentenza gravata è, nella parte indicata, meramente
“ricognitivo” della disciplina di legge in materia e non contiene quindi un “ordine” in senso proprio, ossia una condanna dell'Amministrazione ad eseguire un facere specifico.
Si consideri, infatti, che i predetti adempimenti, per l'appunto previsti ex lege, non conseguono automaticamente alla pronuncia della sentenza, ma devono essere eseguiti dall'ufficiale di stato civile su richiesta dell'interessato, come previsto dall'art. 12 del D.P.R.
n. 396/2000.
Tale disposizione prevede infatti, al comma 10, che “la trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto;
altrimenti è brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile” e, al comma 11, che “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità”.
Pertanto, posto che al più l'ordine di procedere alle iscrizioni e trascrizioni previste dalla legge potrebbe essere considerato “superfluo”, le doglianze sul punto del appellante non Parte_1 colgono nel segno e il motivo va rigettato. Ed infatti, appurato l'interesse ad agire in giudizio del ricorrente e riconosciuto il suo status di cittadino per diritto di sangue, le iscrizioni e le trascrizioni sui pubblici registri sono dovute ex lege su richiesta dell'interessato e il soggetto tenuto ad eseguirle è – come correttamente individuato dal Tribunale – l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico del . Parte_1 Parte_1
9. Va quindi respinto l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trieste n. 880/2024 che viene, per l'effetto, confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconosciuti valori inferiori a quelli medi, giustificati dal circoscritto oggetto del gravame, previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento.
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 e nei limiti della competenza di questo giudice (cfr. Cass. S.U. sent. n. 4315/2020), che sussiste, in astratto, il presupposto processuale per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 390/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n. 880/2024 che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, liquidate in Euro
5.000,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dichiara sussistere in astratto i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto