TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1341
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Decreto cautelare 30 settembre 2025
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TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    La motivazione dell'atto impugnato è stata ritenuta stereotipata e non calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali, contrastando con la giurisprudenza consolidata che impone di garantire il sostegno nella misura occorrente per realizzare il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica.

  • Accolto
    Fabbisogno effettivo del minore

    L'amministrazione non ha adeguatamente considerato il fabbisogno effettivo del minore, basandosi sull'organico di diritto anziché sulle esigenze specifiche derivanti dalla sua condizione di disabilità grave.

  • Accolto
    Obbligo di garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione

    L'annullamento del provvedimento impugnato comporta il dovere dell'amministrazione di conformarsi ai principi enunciati, assegnando le ore di sostegno necessarie in base al fabbisogno effettivo dell'alunno.

  • Altro
    Danno esistenziale da illegittima riduzione ore sostegno

    Il giudizio è rinviato per la decisione sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in attesa di ulteriori attività amministrative e della verifica sull'ottemperanza della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1341
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1341
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo