Decreto cautelare 30 settembre 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4873 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria D'Arienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 19/09/2025 dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t. e di tutti gli atti ad esso prodromici nonché presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria del diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno per almeno n. 29 ore settimanali come specificamente previsto per l'a.s. 2025/26 dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) in data 04/06/2025;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'assegnazione di un insegnante di sostegno per n. 29 ore settimanali;
nonché del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia del minore, come da valutazione, effettuata in sede di PEI (programma educativo individuale, o documento analogo), delle concrete esigenze formative;
e per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, nella epigrafata qualità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
1.Rilevato che i ricorrenti sono genitori del minore -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-, affetto da “Spettro autistico”, patologia per la quale gli è stato riconosciuto lo stato di “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” e l’indennità di accompagnamento;
che il minore, frequenta, per l’anno scolastico 2025/2026, la-OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-“, sito in -OMISSIS-, e che a causa delle patologie ingravescenti di cui era ed è affetto il minore ha la necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia;
Rilevato che i ricorrenti lamentano che tali ore sono insufficienti, non solo rispetto all’orario effettivo di frequenza, ovvero 29 ore settimanali, ma soprattutto rispetto alla gravità della patologia da cui è affetto il minore, per cui vi è la mancata attribuzione delle esatte ore per l’alunno in relazione al fabbisogno effettivo individuale e delle esigenze dello stesso;
2. Osservato che:
- l’Istituto Scolastico che frequenta il minore diversamente abile, nonostante la sussistenza della grave patologia, ha riconosciuto un sostegno di 22 ore, in luogo delle 29 ore previste dal PEI, redatto per l’a.s. 2024/2025 (all. 3 del ric.), dal GLOH del 4.6.2025 (all. 2 del ric.), giusta l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- (all. 1 del ric.), così motivando sulla sola considerazione dell’organico di diritto;
- “l’alunno necessita per l’intero orario scolastico di supporto da parte del docente di sostegno per implementare e migliorare le quattro dimensioni, in particolar modo la comunicazione, la socializzazione, l’interazione, l’autonomia personale e la didattica” giusta verbale di GLOH del 04/06/2025 (all. 2.);
- con il PEI elaborato per l’anno scolastico 2024/2025, in sede di verifica finale del 4.6.2025 (all. 6 del ricorso), alla voce “proposta del numero di ore di sostegno per l’anno successivo” (pag. 6) si prescrive: “Ore di sostegno richieste per I'a. s. successivo: 29 ore”, motivandosi nel senso che: “Per l’anno scolastico 2025/2026, l'alunno sarà affidato a un nuovo team docente. In questo passaggio, si ritiene fondamentale garantire un adeguato raccordo tra docenti uscenti e subentranti, al fine di assicurare continuità educativa e didattica, Si conferma l’efficacia delle strategie adottate per uso di supporti visivi, strutturazione degli spazi e dei tempi, routine stabili, anticipazioni, comunicazione facilitata e tempi distesi per l'esecuzione delle attività. Si raccomanda di mantenere tali modalità operative, insieme alla presenza dell'insegnante di sostegno e dell'educatrice, per sostenere l'alunno nella gestione delle attività”;
3. Rilevato che con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 30.9.2025 la Sezione ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica così motivando:
“Rilevato che i ricorrenti instano per l’attribuzione di 29 ore settimanali di sostegno al minore (come da verifica finale P.E.I. a.s. 2024/2025 e proposta del numero di ore di sostegno per l’a.s. successivo, nel numero di 29 ore), anziché delle 22 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che essi instano altresì per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno, come indicate nella verifica finale del P.E.I. a.s. 2024/2025, al minore (nel numero di 29 ore), e tanto in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della l. 104/92) e del suo stato di minore invalido con indennità di accompagnamento (…);
“Ritenuto che misura cautelare idonea, in considerazione della fase di avvio del corrente a.s. 2025/2026, si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dai ricorrenti in giudizio, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica”;
Ritenuto di dover confermare detto decreto, siccome condiviso dal Collegio;
- in data 13 ottobre 2025 si è costituito il Ministero dell’istruzione e del merito poi producendo gli atti procedimentali; tra cui, il 17 ottobre 2025, la nota del d.s. di richiesta all’UST competente, di autorizzazione ad avere posti in deroga per attribuire all’alunno per cui è causa ulteriori 7 ore di sostegno rispetto alle 27 già erogate, a seguito del decreto presidenziale sopra riportato (n. -OMISSIS- del 30 settembre), acquisito l’1.10.2025,
4. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
5. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
6. Considerato che è già scaduto il termine per l’adozione del PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), e che tuttavia, l’Amministrazione è tenuta ad adottarne uno conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza ed inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente 2024/2025, che prescrive in sede di verifica finale 29 ore di sostegno; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
7. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnata nota del dirigente scolastico prot. -OMISSIS- deve essere annullata, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, da attuare entro giorni sette dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati;
8. Quanto alla richiesta di condannare il MIM in persona del Ministro p.t., l’U.S.R. in persona del Dirigente p.t. e l’Istituto comprensivo “-OMISSIS-” in persona del Dirigente p.t. , al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto provato dall’illegittima riduzione delle ore di sostegno all’alunno portatore di handicap, qualificabile come danno esistenziale, il Collegio ritiene che in assenza di attività amministrativa ulteriore, in particolare atta a far conoscere se e quando la presente sentenza sarà ottemperata e, correlativamente, per quanto tempo il minore sarà privato dell’integrale sostegno scolastico, il giudizio, dovrà essere rinviato in prosieguo, alla seconda pubblica udienza di gennaio 2027, non ancora calendarizzata, che sarà resa nota dalla Sezione.
Al riguardo, in diritto si rammenta che “Ai sensi dell'art. 33 comma 1, c.p.a., nel processo amministrativo il giudice pronuncia con sentenza anche quando definisce il giudizio solo in parte, e con sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni oggetto del giudizio, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/01/2016, n. 277).
9. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conferma del decreto presidenziale n. -OMISSIS-, lo Accoglie per la domanda annullatoria nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione, da attuarsi entro il termine ivi fissato.
Condanna, relativamente a tale azione, le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, Avv. Anna Maria D’Arienzo, liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre accessori come per legge.
Rinvia, per la decisione circa la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata da parte ricorrente, alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027, non ancora calendarizzata, la cui data sarà successivamente comunicata, a cura della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.