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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. IU IS ON Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...]presso la Parte_1
casa comunale n.195, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
IA AN AM, del foro di Agrigento, nello studio della quale elegge domicilio in Agrigento nella via Imera n.280, pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Infantolino, C.F. , C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Serradifalco (CL), Via Duca n.6, PEC:
Email_2
-parte resistente-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza del 16 dicembre 2025, con le quali è stato fatto presente che in data 24/11/2025 è stata depositata dichiarazione di riconciliazione sottoscritta da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori, ed è stato chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo, in data 18 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 luglio 2025, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile in data 26/06/2023 con , unione dalla quale Controparte_1
non sono nati figli, e precisato che dopo il matrimonio il cominciava a CP_1
disinteressarsi di lei tanto da lasciare il tetto coniugale per subaffittarlo e vivere in macchina o nel cantiere ove svolge la sua attività lavorativa, e di averle fatto mancare i mezzi di sussistenza, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e porsi a carico dello stesso un assegno mensile pari ad € 250,00 per il di lei mantenimento.
, nel costituirsi, ha contestato la fondatezza della domanda di Controparte_1
addebito e ha chiesto di pronunciare la separazione tra i coniugi senza condizioni, essendo i coniugi autosufficienti economicamente.
In corso di causa le parti si sono riconciliate: in data 24/11/2025 è stata depositata dichiarazione di riconciliazione sottoscritta da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori, ed è stato chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, in ossequio al tenore letterale della dichiarazione del 24/11/2025 , con cui le parti personalmente, in coerenza col disposto dell'art. 306 c.p.c. ,chiedono che
“…il giudizio venga dichiarato estinto per intervenuta riconciliazione”, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio - con sentenza, atteso che la causa pende davanti al collegio - equivalendo la dichiarazione congiunta alle prescritte dichiarazioni di rinuncia e di accettazione. Nulla in ordine alle spese, secondo gli accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio iscritto al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 intercorso tra e . Parte_1 Controparte_1
Nulla in ordine alle spese.
Agrigento, 22 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
IU IS ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. IU IS ON Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...]presso la Parte_1
casa comunale n.195, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
IA AN AM, del foro di Agrigento, nello studio della quale elegge domicilio in Agrigento nella via Imera n.280, pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Infantolino, C.F. , C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Serradifalco (CL), Via Duca n.6, PEC:
Email_2
-parte resistente-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza del 16 dicembre 2025, con le quali è stato fatto presente che in data 24/11/2025 è stata depositata dichiarazione di riconciliazione sottoscritta da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori, ed è stato chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo, in data 18 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10 luglio 2025, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile in data 26/06/2023 con , unione dalla quale Controparte_1
non sono nati figli, e precisato che dopo il matrimonio il cominciava a CP_1
disinteressarsi di lei tanto da lasciare il tetto coniugale per subaffittarlo e vivere in macchina o nel cantiere ove svolge la sua attività lavorativa, e di averle fatto mancare i mezzi di sussistenza, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e porsi a carico dello stesso un assegno mensile pari ad € 250,00 per il di lei mantenimento.
, nel costituirsi, ha contestato la fondatezza della domanda di Controparte_1
addebito e ha chiesto di pronunciare la separazione tra i coniugi senza condizioni, essendo i coniugi autosufficienti economicamente.
In corso di causa le parti si sono riconciliate: in data 24/11/2025 è stata depositata dichiarazione di riconciliazione sottoscritta da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori, ed è stato chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, in ossequio al tenore letterale della dichiarazione del 24/11/2025 , con cui le parti personalmente, in coerenza col disposto dell'art. 306 c.p.c. ,chiedono che
“…il giudizio venga dichiarato estinto per intervenuta riconciliazione”, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio - con sentenza, atteso che la causa pende davanti al collegio - equivalendo la dichiarazione congiunta alle prescritte dichiarazioni di rinuncia e di accettazione. Nulla in ordine alle spese, secondo gli accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio iscritto al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 intercorso tra e . Parte_1 Controparte_1
Nulla in ordine alle spese.
Agrigento, 22 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
IU IS ON