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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3976/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 05720239010616918 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, appella la sentenza n. 856/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina (depositata il 05/08/2024), che ha dichiarato l'estinzione del giudizio, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per cessata materia del contendere con spese compensate.
L'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 96 c.p.c., evidenziando che:
La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare specificamente, circostanza assente nella sentenza impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reiterato la pretesa impositiva già annullata con precedenti sentenze, costringendo il contribuente ad instaurare un giudizio inutile, con condotta connotata da mala fede o colpa grave.
Chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre agli Avv.
Difensore_1 e Avv. nominativo Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita nel presente grado di giudizio, nonostante regolare notifica dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello.
La compensazione delle spese disposta dai giudici di primo grado è illegittima, poiché priva di motivazione specifica e in contrasto con il principio di soccombenza virtuale (Cass. 24234/2016; Cass. 24714/2022).
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come segue:
Primo grado: € 500,00 oltre oneri di legge.
Secondo grado: € 150,00 oltre oneri di legge.
Totale: € 650,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di lite liquidate in
€ 325,00 (trecentoventicinque/00) oltre oneri di legge se dovuti all'avv. Difensore_1 ed € 325,00 (trecentoventicinque/00) oltre oneri di legge se dovuti all' Avv. nominativo Difensore_2 dichiaratesi antistatari. Latina lì 4 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3976/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 05720239010616918 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, appella la sentenza n. 856/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina (depositata il 05/08/2024), che ha dichiarato l'estinzione del giudizio, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per cessata materia del contendere con spese compensate.
L'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 96 c.p.c., evidenziando che:
La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare specificamente, circostanza assente nella sentenza impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reiterato la pretesa impositiva già annullata con precedenti sentenze, costringendo il contribuente ad instaurare un giudizio inutile, con condotta connotata da mala fede o colpa grave.
Chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre agli Avv.
Difensore_1 e Avv. nominativo Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita nel presente grado di giudizio, nonostante regolare notifica dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello.
La compensazione delle spese disposta dai giudici di primo grado è illegittima, poiché priva di motivazione specifica e in contrasto con il principio di soccombenza virtuale (Cass. 24234/2016; Cass. 24714/2022).
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come segue:
Primo grado: € 500,00 oltre oneri di legge.
Secondo grado: € 150,00 oltre oneri di legge.
Totale: € 650,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di lite liquidate in
€ 325,00 (trecentoventicinque/00) oltre oneri di legge se dovuti all'avv. Difensore_1 ed € 325,00 (trecentoventicinque/00) oltre oneri di legge se dovuti all' Avv. nominativo Difensore_2 dichiaratesi antistatari. Latina lì 4 febbraio 2026