CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE NO, Presidente
TETI GIUSEPPE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9529/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
I.t.m. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD037452024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17413/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) La società Società_1 S.R.L., (di seguito la “Società” e/o Società_1 e/o la “Ricorrente”) (c.f. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Rappresentante_1, rappresentata, difesa e assistita, in virtù del mandato in calce, con atto separato, dal dott. Difensore_1, commercialista, (c.f.: CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_1, alla Indirizzo_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, depositato nei termini, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TF503MD03745/2024 in relazione ad IVA/2018, notificato il 25.03.2025, per complessivi euro 567.171,50, comprensivi di interessi e sanzioni, affinchè sia accertata, per tutti i motivi d'impugnazione in fatto e in diritto esposti nel ricorso, la nullità dell'avviso di accertamento n. TF503MD03745/2024. Con vittoria di diritti, onorari e spese, ivi comprese le spese generali, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
1.2) Il 23.9.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deposita documenti, controdeduce e chiede, in via preliminare, di valutare la declaratoria di cessazione totale della materia del contendere a seguito del versamento integrale di quanto dovuto da parte della ricorrente;
in via principale, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
1.3) Memoria è stata depositata dalla ricorrente il 5.10.2025 per contestare che il pagamento integrale della somma richiesta con l'atto impugnato determini la cessazione della materia del contendere, non costituendo né acquiescenza né riconoscimento della pretesa tributaria, essendo stato effettuato al solo fine di ottenere lo sblocco del rimborso del credito IVA ulteriore maturato dalla società, che l'Amministrazione finanziaria condizionava al previo pagamento dell'importo iscritto a ruolo. Riferisce, ancora, che la sentenza n. 9113/28/25 di questa Corte, depositata il 22/05/2025, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla società per l'anno di imposta 2017 è stata impugnata e, dunque, non è definitiva e non può assumere alcun valore nel presente giudizio. Nel merito insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
1.4) Con ordinanza n. 5003/25 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Spese al definitivo.
1.5) Alla odierna udienza, presenti le parti, il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Preliminarmente va disattesa la richiesta avanzata dalla resistente di ritenere cessata la materia del contendere in ragione del pagamento dell'imposta oggetto dell'avviso impugnato. Ed invero, facendo tesoro del principio per cui “In tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere quando l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito, atteso che detta cessazione presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. 11153/19), non può negarsi che la ricorrente abbia espressamente dichiarato di non voler rinunciare alle ragioni del gravame avverso l'atto impugnato che, ove fondate, determinerebbero il diritto alla restituzione di quanto versato.
3.) Venendo all'esame del ricorso, questo ha per oggetto l'avviso di accertamento TF503MD03745/2024, riferito a IVA 2018.
3.1) Giova premettere che – secondo i documenti versati dal resistente Ufficio delle Entrate - la vicenda in esame ha origine da una segnalazione pervenuta all'Ufficio finanziario resistente dall'Associazione_1. P.S.R.I. – Rimborsi Iva - trasmessa al termine dell'attività istruttoria originata dall'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente per il periodo d'imposta 2019. L'Ufficio invitava la Società a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei suoi confronti a norma dell'art. 51 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 32 del D.P.R. 600/73 dopo aver esaminato il Mod. Unico SC 2019, presentato in data 01/12/2019, per l'anno d'imposta 2018; il Modello Iva 2019, presentato in data 29/4/2019, per l'anno d'imposta 2018; gli inviti n. I00066/2021 (Prot. 29745) e n. I00067/2021 (Prot. 29749), relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2018 e 2019, regolarmente notificati l'8/2/2021 e i verbali di contraddittorio redatti in data 4 marzo 2021, 1° aprile 2021 e 6 maggio 2021. Con l'invito a comparire n. TF5I1MD00440/2022 veniva, quindi, instaurato il contraddittorio tra l'Ufficio e la ricorrente al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione (ex art. 63 DPR 600/1973) avente ad oggetto, in particolare, i rapporti tra la stessa Società_1 e la società Società_1 S.R.L. (C.F. P.IVA_2), già oggetto di riscontri e informazioni contabili, che - oltre a risultare evasore totale - risultava aver emesso nel 2018, nei confronti della ricorrente, fatture per un totale imponibile pari ad € 1.045.988,00, con Iva esposta pari ad
€ 230.117,36, omettendo le prescritte dichiarazioni fiscali. Dall'analisi della documentazione presentata in ragione dell'istanza di rimborso emergevano anomalie quali: i documenti di trasporto che accompagnavano la merce risultavano emessi dal cessionario (Società_1. S.R.L.) e non dal cedente ( Società_1 Srl); gli stessi documenti non indicavano il luogo e in alcuni casi ora e data di partenza della merce, né chi avesse effettuato il trasporto.
A seguito della notifica dell'invito la odierna ricorrente consegnava attraverso posta elettronica certificata la documentazione richiesta, ed in fase di contraddittorio ulteriore documentazione, descritta nei verbali di contraddittorio sopra citati redatti.
3.2) L'Ufficio, a conclusione di un percorso logico articolato e basato su riferimenti documentali, giungeva a così ritenere: “appare evidente che la società Società_1 Srl [con la quale la ricorrente aveva intrattenuto i rapporti commerciali che avevano dato luogo a richiesta di rimborso IVA] non presenta caratteristiche tali da poter svolgere una reale attività imprenditoriale. Infatti, essendo priva di struttura organizzativa, la stessa è da considerarsi una finzione giuridica ossia un soggetto cartolare costituito al solo fine di porre in essere condotte fraudolente. Quanto detto, lascia fondamentalmente ritenere che la società “Società_1 Srl” si sia fittiziamente interposta tra i committenti ed il reale esecutore delle forniture e/o prestazioni rese (missing trader)”. Per poi concludere: “a seguito dell'esposizione dettagliata dei numerosi elementi fin qui emersi che hanno caratterizzato la natura dei rapporti commerciali intrattenuti tra codesta società Società_1 S.R.L. e il fornitore
“Società_1 Srl” si può trarre la conseguenza che gli acquisti effettuati a mezzo delle fatture ricevute ed utilizzate dalla società acquirente sono da considerarsi a tutti gli effetti soggettivamente inesistenti (…) Per tutto quanto sopra espresso, si ritiene che la Società_1
S.R.L., operando consapevolmente in un contesto di frode Iva, relativamente all'anno
2018, abbia evaso IVA per € 230.117,36 afferente all'indebita detrazione d'imposta sulle fatture ricevute dalla Società_1 Srl e relative ad operazioni soggettivamente inesistenti”. Invitava, quindi, il legale rappresentante della società, o persona da lui delegata, a presentarsi in Ufficio per attivare il procedimento di accertamento con adesione”.
3.3) Successivamente l'Agenzia delle Entrate procedeva, nel 2023, a una verifica fiscale nei confronti della ricorrente a seguito della quale, venuto in possesso di ulteriori elementi che riguardano anche i rapporti intrattenuti con la predetta Società_1 Srl, emetteva la comunicazione dello schema d'atto n. TF503MD03745/2024 che, nell'esporre la pretesa erariale ritenuta accertabile, recepiva sia gli elementi già oggetto dell'invito a comparire n. TF5I1MD00440/2022 e del successivo contraddittorio, sia gli ulteriori elementi la cui conoscenza era sopravvenuta all'emissione del predetto invito. Tra i vari controlli effettuati dai funzionari verificatori, sono stati esaminati i rapporti commerciali intrattenuti con tre fornitori che presentano un profilo fiscale alquanto critico: tali fornitori sono accumunati dalla circostanza di aver ceduto alla Società_1. la stessa tipologia di beni e dalla presenza degli stessi soggetti quali amministratori o ex amministratori. Le società in questione sono: 1) Società_1 S.R.L.; 2) Società_3 S.R.L.; 3) Società_4 S.R.L., ritenute tutte riferite ad un unico centro d'interesse e riconducibili sostanzialmente alle stesse persone, così da contestare alla ricorrente l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.
Dopo il previsto contraddittorio, dei cui esiti si dà conto nell'atto oggi impugnato, l'Ufficio - ritenuto che la Società_1 avesse attivamente partecipato ad una frode Iva e che le fatture ricevute dalla Società_2 nell'anno di imposta 2018 fossero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, così da negare il diritto alla detrazione dell'Iva indicata sulle fatture ricevute per l'assenza di diligenza imprenditoriale, ovvero per non aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere ad un operatore economico al fine di assicurarsi che le operazioni succitate non facessero parte di una frode – accertava per l'anno 2018 una maggiore IVA dovuta pari ad Euro 230.117,00 ai sensi dell'art. 54 del Dpr
n.633/1972.
4.) Avverso l'accertamento la ricorrente ha dedotto:
4.1) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione del diritto di difesa e del principio di contraddittorio;
violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e 42, co. 2, D.P.R. 600/73; carenza di istruttoria e omissione di atti doverosi.
In riferimento ai contraddittori con l'Ufficio, tenutisi il 23 giugno 2022, il 07 luglio 2022, il 25 luglio 2022 e il
10 ottobre 2022, successivi all'invito n. TF5I1MD00440/2022, l'Amministrazione avrebbe omesso di garantire un reale e leale contraddittorio preventivo con la Società_5, in quanto le contestazioni relative all'asserita soggettiva inesistenza delle operazioni intercorse con la società Società_1 l. sarebbero fondate su indizi presuntivi generici, mai formalmente contestati nei precedenti verbali del
2021, esclusivamente esterni (es. posizione del fornitore, procedimento parallelo), senza alcuna verifica diretta sull'effettiva operatività e buona fede della Società cessionaria, alla quale sarebbe stato imposto l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni, in assenza di prova seria, specifica e concreta da parte dell'Ufficio circa l'intenzionalità fraudolenta della Società_1. S.r.l. Si contesta, ancora, la mancata produzione di atti citati per relationem nell'invito a comparire, che avrebbe minato la legittimità dell'accertamento e pregiudicata la possibilità di difesa piena e informata della ricorrente che avrebbe eseguito i pagamenti con bonifici tracciabili su c/c italiani e avrebbe controllato sia la partita IVA, sia l'oggetto sociale del fornitore.
4.2) Illegittimità dell'atto impugnato per incompletezza e parzialità nell'utilizzo del materiale probatorio – violazione del principio del giusto processo, del diritto di difesa e dell'obbligo di leale collaborazione.
L'avviso di accertamento qui impugnato si fonderebbe su un'interpretazione unilaterale e parziale della corrispondenza intercorsa tra la ricorrente, la società Società_6 Società_6 Società_6 e le società fornitrici indicate dalla stessa, in particolare la Società_1 S.r.l., avendo l'Ufficio selezionato solo alcuni stralci di e- mail utili a sostenere la tesi accusatoria, omettendo di considerare – e, soprattutto, di allegare – altri messaggi che avrebbero potuto offrire una lettura diametralmente opposta delle stesse dinamiche commerciali.
4.3) Illegittimità dell'atto impugnato per travisamento dei fatti, illogicità e difetto assoluto di motivazione in ordine alla giustificazione economica delle operazioni con Società_1 S.r.l. e al ruolo di Società_6 Società_6 Società_6
L'avviso di accertamento impugnato si fonderebbe, tra l'altro, sull'assunto secondo cui sarebbero prive di giustificazione economica le forniture ricevute dalla ricorrente da parte della società Società_1 l. In particolare, l'Ufficio contesta la tesi secondo cui l'instaurazione del rapporto commerciale con Società_1 S.r.l. sia avvenuta per effetto dell'indirizzamento da parte del Sig. Nominativo_1
, agente unico in Italia della società Società_6 Società_6 Società_6, ritenendo tale ricostruzione "illogica" in quanto nel periodo 2017-2020 l'importo fatturato direttamente da Società_6 Società_6 Società_6 alla Società_1. sarebbe stato di gran lunga inferiore rispetto a quello fatturato da Società_1 Srl. 4.4) Illegittimità dell'atto impugnato per erronea interpretazione di documentazione extracontabile – travisamento del contenuto e violazione del principio di buona fede.
Con l'avviso qui impugnato, l'Ufficio avrebbe attribuito valore indiziario determinante alla mail interna inviata in data 21 maggio 2022 dall'amministratore della Società_1. S.r.l. ai propri collaboratori, sostenendo che essa rivelerebbe un intento fraudolento della società in merito ai rapporti commerciali intrattenuti con la Società_1 S.r.l. In particolare, l'Ufficio deduce che la richiesta di reperire online informazioni sull'effettiva esistenza del fornitore rappresenterebbe la prova dell'inesistenza sostanziale del rapporto commerciale e la consapevolezza, da parte della Società_1., della natura fittizia della controparte.
4.5) Illegittimità dell'atto impugnato per erronea valutazione delle eccezioni difensive, travisamento delle circostanze di fatto e motivazione apparente.
Sostiene sul punto la ricorrente di aver ottenuto i rimborsi IVA per gli anni 2019, 2020 e 2021 e ciò proverebbe i denunciati vizi.
4.6) Illegittimità dell'atto impugnato per irrilevanza temporale e soggettiva della mail del 15/06/2020 – travisamento del contenuto, illogicità della ricostruzione e difetto di motivazione.
L'Ufficio, nel corpo dell'avviso impugnato a pag. 17, riporta uno "screenshot" di una mail interna datata 15 giugno 2020 mentre l'accertamento notificato alla Società_1. S.r.l. riguarda esclusivamente l'anno d'imposta 2018.
4.7) Illegittimità dell'atto impugnato per erronea valutazione delle cautele adottate dal contribuente e travisamento del contenuto delle visure camerali – insussistenza di colpa grave ostativa al diritto alla detrazione IVA.
4.8) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione del comma 5-bis, art. 7, D. Lgs. n. 546/1992 (onere della prova).
4.9) Illegittima irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Violazione dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Assenza dell'elemento soggettivo.
5.) Nessuno dei profili di vizio affidati ai motivi sopra riassunti, si rivela fondato.
5.1) Quanto alle censure riconducibili ai vizi di carenza di istruttoria, travisamento, difetto di contraddittorio e vizio della motivazione, va detto che la vicenda su cui si controverte (annualità 2018), non è isolata ma si inserisce in un contesto di indagini che hanno riguardato più annualità, focalizzate sui rapporti commerciali correnti tra la ricorrente e gli altri soggetti, dei quali l'Agenzia ha escluso la reale soggettività ricorrendo i medesimi presupposti che sono, dunque, ben noti e già ampiamente sviscerati tra le parti. In un contesto tale non può attribuirsi valore decisivo a singoli indizi, magari desunti in riferimento ad altri periodi temporali ma comunque tasselli di un unico disegno, come invece ritenuto dal ricorrente (cfr. motivo 4.6), così come non rileva come elemento di contraddittorietà l'esito eventuale degli accertamenti riferiti ad annualità diverse da quella in esame, come, del resto, neppure assume valore vincolante l'esito sfavorevole del contenzioso definito in primo grado per l'annualità 2017 (cfr. motivo 4.5).
Pertanto è corretto riversare nel caso di specie il complesso dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio, anche in contraddittorio con la parte, circa i rapporti intercorsi nel tempo tra la ricorrente e i suoi fornitori, attività che risulta ampia e analitica e di cui è stata data partecipazione alla ricorrente in ogni sua fase. Ne consegue che anche le censure riferite ad asserite violazioni del diritto di difesa per parziale ovvero omessa allegazione di documenti, appaiono chiaramente pretestuose e infondate. In particolare vanno respinte le argomentazioni, in più parti riprodotte, secondo cui l'Agenzia non avrebbe valutato correttamente tutti gli elementi probatori (mail) acquisiti presso la ricorrente. Si tratta, infatti di mere affermazioni in cui si evoca l'esistenza di mail a discarico della posizione della ricorrente ma che quest'ultima non si preoccupa di offrire, pur essendo ad essa più “vicine”.
5.2) Quanto alle censure che, sotto diversi profili e con argomenti solo apparentemente diversi, tendono a colpire la sufficienza e l'efficacia delle prove addotte dall'Ufficio, è il caso di riportare i principi giurisprudenziali consolidati e qui condivisi in ordine al riparto dell'onere della prova, secondo i quali
“l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del
15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del
30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del
20/07/2020). Ancora, più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha censurato l'operato del giudice di merito che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, aveva erroneamente svalutato gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio a fondamento della pretesa erariale, quali, l'antieconomicità delle operazioni contestate, anche per la sostanziale insussistenza della percentuale di ricarico, ed il mancato trasferimento fisico del bene, formulando il seguente principio di diritto: “In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare che l'operazione documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente ricade sull'amministrazione finanziaria, la quale può avvalersi di elementi presuntivi o indiziari per motivare la contestazione, come la mancanza di idonea struttura organizzativa del cedente” (Cass. n. 24905/2025, con Associazione_2 riferimenti anche alla giurisprudenza unionale).
Ciò stante, sono indizi plurimi, precisi e concordanti di operazioni soggettivamente inesistenti quelli che l'Agenzia ha posto a fondamento dell'atto impugnato, quali:
a) L'aver intrattenuto rapporti commerciali con tre fornitori, la Società_1 S.R.L., la Società_3 S.R.L. e la Società_4 S.R.L. accomunati dall'aver ceduto alla ricorrente beni della stessa tipologia e dalla presenza degli stessi soggetti in qualità di amministratori o ex amministratori, riferentisi ad un unico centro d'interesse e riconducibili sostanzialmente alle stesse persone.
b) In particolare, con riferimento alla Società_1 è stato appurato che la socia di riferimento Nominativo_2, detentrice del 98% delle quote sociali, risulta essere un soggetto
“irreperibile” che, fiscalmente, risulta aver avuto rapporti lavorativi come “badante” dal 2010 al 2013 presso una persona fisica.
c) La Società_1, nel periodo 2017-2021, a fronte di operazione attive per circa sei milioni di euro non risulta aver effettuato alcun versamento all'Erario a titolo di Ires, Iva e Irap.
d) Dai dati presenti nelle banche dati in uso (c.d. “Spesometro” e Portale fatture elettroniche) risulta che, nel periodo 2017-2021, quasi tutto il volume d'affari della Società_2 è generato nei confronti di tre società: la Società_1. stessa, e dalle altre due società attenzionate e ritenute anch'esse società cartiere ovvero la Società_4 SRL e la Società_3
e) Viceversa, sul versante delle operazioni passive, nel periodo 2017-2021, non risultano acquisti effettuati dalla Società_2 coerenti con il volume d'affari generato, risultando acquisti dall'estero per circa 700.000 euro di beni, mentre, in Italia, risultano acquisti per poche migliaia di euro, peraltro non strettamente collegati al core business, quali, ad esempio, acquisti di servizi professionali.
Sul versante degli adempimenti civilistici e fiscali l'Ufficio ha riscontrato che:
aa) Nel 2018 la Società_2 non ha presentato le dichiarazioni fiscali ai fini Ires, Iva e Irap;
bb) Le dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2019 e 2020 sono state presentate solamente nel 2022 successivamente all'avvio di un controllo fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
cc) la Società_2, dalla sua costituzione ad oggi, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, non ha mai depositato in Camera di Commercio alcun bilancio di esercizio.
dd) la Società_2 non dispone di sedi operative dichiarate all'Amministrazione Finanziaria o in Camera di Commercio. Inoltre, presso la sede legale dichiarata, ubicata nel comune di Sesto San
Nominativo_1 (MI), in data 23/01/2017, funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno effettuato un accesso e non hanno riscontrato nessun ufficio, magazzino o locale appartenente alla Società_2.
Sempre per rimanere in tema di onere probatorio, va dato atto all'Amministrazione finanziaria di aver provato, anche solo in via indiziaria, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore, sia la consapevolezza che la ricorrente avrebbe dovuto avere, anche oltre la mera fittizietà dei fornitori, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, avendo a disposizione indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.
Per contro, la ricorrente non ha fornito la prova contraria, di aver agito, cioè, in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la in rapporto alle circostanze del caso concreto> (cfr. Cass. cit.), limitandosi a mere affermazioni di contrario segno. Ed invero, non serve a smentire l'assunto dell'Agenzia “che i rapporti commerciali con la società
Società_1 S.r.l. sono stati intrapresi solo a seguito di indirizzamento da parte del Sig. Nominativo_1
, in qualità di Agente di Società_6 sulla citata Società_1 che, sulla base di sue conoscenze, aveva la disponibilità immediata del materiale. A sua volta, la Società_1. S.r.l. verificava sulla visura camerale della Società_1 S.r.l. che nell'oggetto sociale la stessa commerciava il materiale acquistato e verificava se la P.Iva fosse attiva. A seguito di questi controlli, ad ulteriore garanzia della piena operatività del nuovo fornitore, la Società_1. solo dopo l'effettiva consegna del materiale ordinato effettuava il pagamento della fattura ricevuta” (cfr. p. 2 delle osservazioni allo schema d'atto). Neppure ha rilievo esimente l'analisi della visura camerale del 18/01/2017, da cui si evince che la stessa Società_1 Srl era stata iscritta nel registro delle imprese in data 15.03.2013, con un capitale sociale di € 10.000,00; l'attività svolta riguardava il commercio all'ingrosso e al dettaglio di cartucce inkjet, toner, nastri, originali e compatibili, stampanti, hardware e software;
e che, dunque, svolgesse svolgeva attività di commercializzazione di prodotti informatici. È infatti la natura soggettiva dell'operatore, e non quella oggettiva (dell'operazione), a essere stata messa in discussione e ciò rende ancora più evidente la negligenza osservata. Sotto questo aspetto, anzi, le mail con le quali il legale rappresentante della ricorrente ha chiesto ai suoi collaboratori, successivamente all'avvio degli accertamenti, di cercare su Internet elementi tali da smentire l'assunto della fittizietà dei suoi fornitori, sono la prova della negligenza inescusabile e grave che ha caratterizzato la condotta della ricorrente nella precedente fase in cui si sono realizzati i rapporti economici tra le imprese. Pertanto vanno rigettate le censure sollevate, avendo l'Agenzia provato, seguendo un iter logico immune da contraddizioni o carenze, la natura soggettivamente inesistente delle operazioni contestate alla ricorrente, avendo la Società_1 Srl presentato molteplici caratteristiche tipiche delle società cartiere per le seguenti circostanze appurate attraverso le banche dati in uso:
- sistematica omissione dei versamenti delle imposte dovute;
- sistematica omissione degli adempimenti fiscali e degli obblighi civilistici di presentazione del Bilancio di
Esercizio;
- presenza di soggetti nullatenenti con il tipico profilo di “prestanome” quali amministratori e/o soci;
- trasferimento delle quote sociali al valore nominale di poche centinaia di euro nonostante volumi d'affari nell'ordine di alcuni milioni di euro;
- assenza di una sede operativa nota all'Amministrazione Finanziaria e/o dichiarata presso il Registro delle Imprese;
- assenza di beni strumentali per lo svolgimento di qualsivoglia tipo di attività;
- assenza di personale dipendente o collaboratori esterni utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto delle fatturazioni.
Elementi, questi, di cui la ricorrente avrebbe potuto avere contezza se avesse esercitato la doverosa diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto>.
5.3) Quanto alle censure messe all'applicazione delle sanzioni (cfr motivo 4.9) per assenza dell'elemento soggettivo, le stesse si appalesano infondate alla luce delle risultanze istruttorie sopra illustrate. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. n. 12901/2019). Si è, quindi, precisato che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza" (Cass. n. 2139/2020).
Nel caso in esame, la colpevole negligenza serbata nell'intrattenere rapporti commerciali con le società fornitrici, nei cui confronti era palese l'assenza di soggettività distinta, comporta il rigetto del motivo.
6.) Conclusivamente, il ricorso va rigettato in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite comprensive della fase cautelare che si liquidano in euro 3.750,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE NO, Presidente
TETI GIUSEPPE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9529/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
I.t.m. Informatica Telematica Meridionale S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD037452024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17413/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) La società Società_1 S.R.L., (di seguito la “Società” e/o Società_1 e/o la “Ricorrente”) (c.f. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Rappresentante_1, rappresentata, difesa e assistita, in virtù del mandato in calce, con atto separato, dal dott. Difensore_1, commercialista, (c.f.: CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_1, alla Indirizzo_1, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, depositato nei termini, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TF503MD03745/2024 in relazione ad IVA/2018, notificato il 25.03.2025, per complessivi euro 567.171,50, comprensivi di interessi e sanzioni, affinchè sia accertata, per tutti i motivi d'impugnazione in fatto e in diritto esposti nel ricorso, la nullità dell'avviso di accertamento n. TF503MD03745/2024. Con vittoria di diritti, onorari e spese, ivi comprese le spese generali, con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
1.2) Il 23.9.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deposita documenti, controdeduce e chiede, in via preliminare, di valutare la declaratoria di cessazione totale della materia del contendere a seguito del versamento integrale di quanto dovuto da parte della ricorrente;
in via principale, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
1.3) Memoria è stata depositata dalla ricorrente il 5.10.2025 per contestare che il pagamento integrale della somma richiesta con l'atto impugnato determini la cessazione della materia del contendere, non costituendo né acquiescenza né riconoscimento della pretesa tributaria, essendo stato effettuato al solo fine di ottenere lo sblocco del rimborso del credito IVA ulteriore maturato dalla società, che l'Amministrazione finanziaria condizionava al previo pagamento dell'importo iscritto a ruolo. Riferisce, ancora, che la sentenza n. 9113/28/25 di questa Corte, depositata il 22/05/2025, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla società per l'anno di imposta 2017 è stata impugnata e, dunque, non è definitiva e non può assumere alcun valore nel presente giudizio. Nel merito insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
1.4) Con ordinanza n. 5003/25 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Spese al definitivo.
1.5) Alla odierna udienza, presenti le parti, il ricorso è stato discusso passando in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.) Preliminarmente va disattesa la richiesta avanzata dalla resistente di ritenere cessata la materia del contendere in ragione del pagamento dell'imposta oggetto dell'avviso impugnato. Ed invero, facendo tesoro del principio per cui “In tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere quando l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito, atteso che detta cessazione presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. 11153/19), non può negarsi che la ricorrente abbia espressamente dichiarato di non voler rinunciare alle ragioni del gravame avverso l'atto impugnato che, ove fondate, determinerebbero il diritto alla restituzione di quanto versato.
3.) Venendo all'esame del ricorso, questo ha per oggetto l'avviso di accertamento TF503MD03745/2024, riferito a IVA 2018.
3.1) Giova premettere che – secondo i documenti versati dal resistente Ufficio delle Entrate - la vicenda in esame ha origine da una segnalazione pervenuta all'Ufficio finanziario resistente dall'Associazione_1. P.S.R.I. – Rimborsi Iva - trasmessa al termine dell'attività istruttoria originata dall'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente per il periodo d'imposta 2019. L'Ufficio invitava la Società a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento avviato nei suoi confronti a norma dell'art. 51 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 32 del D.P.R. 600/73 dopo aver esaminato il Mod. Unico SC 2019, presentato in data 01/12/2019, per l'anno d'imposta 2018; il Modello Iva 2019, presentato in data 29/4/2019, per l'anno d'imposta 2018; gli inviti n. I00066/2021 (Prot. 29745) e n. I00067/2021 (Prot. 29749), relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2018 e 2019, regolarmente notificati l'8/2/2021 e i verbali di contraddittorio redatti in data 4 marzo 2021, 1° aprile 2021 e 6 maggio 2021. Con l'invito a comparire n. TF5I1MD00440/2022 veniva, quindi, instaurato il contraddittorio tra l'Ufficio e la ricorrente al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione (ex art. 63 DPR 600/1973) avente ad oggetto, in particolare, i rapporti tra la stessa Società_1 e la società Società_1 S.R.L. (C.F. P.IVA_2), già oggetto di riscontri e informazioni contabili, che - oltre a risultare evasore totale - risultava aver emesso nel 2018, nei confronti della ricorrente, fatture per un totale imponibile pari ad € 1.045.988,00, con Iva esposta pari ad
€ 230.117,36, omettendo le prescritte dichiarazioni fiscali. Dall'analisi della documentazione presentata in ragione dell'istanza di rimborso emergevano anomalie quali: i documenti di trasporto che accompagnavano la merce risultavano emessi dal cessionario (Società_1. S.R.L.) e non dal cedente ( Società_1 Srl); gli stessi documenti non indicavano il luogo e in alcuni casi ora e data di partenza della merce, né chi avesse effettuato il trasporto.
A seguito della notifica dell'invito la odierna ricorrente consegnava attraverso posta elettronica certificata la documentazione richiesta, ed in fase di contraddittorio ulteriore documentazione, descritta nei verbali di contraddittorio sopra citati redatti.
3.2) L'Ufficio, a conclusione di un percorso logico articolato e basato su riferimenti documentali, giungeva a così ritenere: “appare evidente che la società Società_1 Srl [con la quale la ricorrente aveva intrattenuto i rapporti commerciali che avevano dato luogo a richiesta di rimborso IVA] non presenta caratteristiche tali da poter svolgere una reale attività imprenditoriale. Infatti, essendo priva di struttura organizzativa, la stessa è da considerarsi una finzione giuridica ossia un soggetto cartolare costituito al solo fine di porre in essere condotte fraudolente. Quanto detto, lascia fondamentalmente ritenere che la società “Società_1 Srl” si sia fittiziamente interposta tra i committenti ed il reale esecutore delle forniture e/o prestazioni rese (missing trader)”. Per poi concludere: “a seguito dell'esposizione dettagliata dei numerosi elementi fin qui emersi che hanno caratterizzato la natura dei rapporti commerciali intrattenuti tra codesta società Società_1 S.R.L. e il fornitore
“Società_1 Srl” si può trarre la conseguenza che gli acquisti effettuati a mezzo delle fatture ricevute ed utilizzate dalla società acquirente sono da considerarsi a tutti gli effetti soggettivamente inesistenti (…) Per tutto quanto sopra espresso, si ritiene che la Società_1
S.R.L., operando consapevolmente in un contesto di frode Iva, relativamente all'anno
2018, abbia evaso IVA per € 230.117,36 afferente all'indebita detrazione d'imposta sulle fatture ricevute dalla Società_1 Srl e relative ad operazioni soggettivamente inesistenti”. Invitava, quindi, il legale rappresentante della società, o persona da lui delegata, a presentarsi in Ufficio per attivare il procedimento di accertamento con adesione”.
3.3) Successivamente l'Agenzia delle Entrate procedeva, nel 2023, a una verifica fiscale nei confronti della ricorrente a seguito della quale, venuto in possesso di ulteriori elementi che riguardano anche i rapporti intrattenuti con la predetta Società_1 Srl, emetteva la comunicazione dello schema d'atto n. TF503MD03745/2024 che, nell'esporre la pretesa erariale ritenuta accertabile, recepiva sia gli elementi già oggetto dell'invito a comparire n. TF5I1MD00440/2022 e del successivo contraddittorio, sia gli ulteriori elementi la cui conoscenza era sopravvenuta all'emissione del predetto invito. Tra i vari controlli effettuati dai funzionari verificatori, sono stati esaminati i rapporti commerciali intrattenuti con tre fornitori che presentano un profilo fiscale alquanto critico: tali fornitori sono accumunati dalla circostanza di aver ceduto alla Società_1. la stessa tipologia di beni e dalla presenza degli stessi soggetti quali amministratori o ex amministratori. Le società in questione sono: 1) Società_1 S.R.L.; 2) Società_3 S.R.L.; 3) Società_4 S.R.L., ritenute tutte riferite ad un unico centro d'interesse e riconducibili sostanzialmente alle stesse persone, così da contestare alla ricorrente l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.
Dopo il previsto contraddittorio, dei cui esiti si dà conto nell'atto oggi impugnato, l'Ufficio - ritenuto che la Società_1 avesse attivamente partecipato ad una frode Iva e che le fatture ricevute dalla Società_2 nell'anno di imposta 2018 fossero relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, così da negare il diritto alla detrazione dell'Iva indicata sulle fatture ricevute per l'assenza di diligenza imprenditoriale, ovvero per non aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere ad un operatore economico al fine di assicurarsi che le operazioni succitate non facessero parte di una frode – accertava per l'anno 2018 una maggiore IVA dovuta pari ad Euro 230.117,00 ai sensi dell'art. 54 del Dpr
n.633/1972.
4.) Avverso l'accertamento la ricorrente ha dedotto:
4.1) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione del diritto di difesa e del principio di contraddittorio;
violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 e 42, co. 2, D.P.R. 600/73; carenza di istruttoria e omissione di atti doverosi.
In riferimento ai contraddittori con l'Ufficio, tenutisi il 23 giugno 2022, il 07 luglio 2022, il 25 luglio 2022 e il
10 ottobre 2022, successivi all'invito n. TF5I1MD00440/2022, l'Amministrazione avrebbe omesso di garantire un reale e leale contraddittorio preventivo con la Società_5, in quanto le contestazioni relative all'asserita soggettiva inesistenza delle operazioni intercorse con la società Società_1 l. sarebbero fondate su indizi presuntivi generici, mai formalmente contestati nei precedenti verbali del
2021, esclusivamente esterni (es. posizione del fornitore, procedimento parallelo), senza alcuna verifica diretta sull'effettiva operatività e buona fede della Società cessionaria, alla quale sarebbe stato imposto l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni, in assenza di prova seria, specifica e concreta da parte dell'Ufficio circa l'intenzionalità fraudolenta della Società_1. S.r.l. Si contesta, ancora, la mancata produzione di atti citati per relationem nell'invito a comparire, che avrebbe minato la legittimità dell'accertamento e pregiudicata la possibilità di difesa piena e informata della ricorrente che avrebbe eseguito i pagamenti con bonifici tracciabili su c/c italiani e avrebbe controllato sia la partita IVA, sia l'oggetto sociale del fornitore.
4.2) Illegittimità dell'atto impugnato per incompletezza e parzialità nell'utilizzo del materiale probatorio – violazione del principio del giusto processo, del diritto di difesa e dell'obbligo di leale collaborazione.
L'avviso di accertamento qui impugnato si fonderebbe su un'interpretazione unilaterale e parziale della corrispondenza intercorsa tra la ricorrente, la società Società_6 Società_6 Società_6 e le società fornitrici indicate dalla stessa, in particolare la Società_1 S.r.l., avendo l'Ufficio selezionato solo alcuni stralci di e- mail utili a sostenere la tesi accusatoria, omettendo di considerare – e, soprattutto, di allegare – altri messaggi che avrebbero potuto offrire una lettura diametralmente opposta delle stesse dinamiche commerciali.
4.3) Illegittimità dell'atto impugnato per travisamento dei fatti, illogicità e difetto assoluto di motivazione in ordine alla giustificazione economica delle operazioni con Società_1 S.r.l. e al ruolo di Società_6 Società_6 Società_6
L'avviso di accertamento impugnato si fonderebbe, tra l'altro, sull'assunto secondo cui sarebbero prive di giustificazione economica le forniture ricevute dalla ricorrente da parte della società Società_1 l. In particolare, l'Ufficio contesta la tesi secondo cui l'instaurazione del rapporto commerciale con Società_1 S.r.l. sia avvenuta per effetto dell'indirizzamento da parte del Sig. Nominativo_1
, agente unico in Italia della società Società_6 Società_6 Società_6, ritenendo tale ricostruzione "illogica" in quanto nel periodo 2017-2020 l'importo fatturato direttamente da Società_6 Società_6 Società_6 alla Società_1. sarebbe stato di gran lunga inferiore rispetto a quello fatturato da Società_1 Srl. 4.4) Illegittimità dell'atto impugnato per erronea interpretazione di documentazione extracontabile – travisamento del contenuto e violazione del principio di buona fede.
Con l'avviso qui impugnato, l'Ufficio avrebbe attribuito valore indiziario determinante alla mail interna inviata in data 21 maggio 2022 dall'amministratore della Società_1. S.r.l. ai propri collaboratori, sostenendo che essa rivelerebbe un intento fraudolento della società in merito ai rapporti commerciali intrattenuti con la Società_1 S.r.l. In particolare, l'Ufficio deduce che la richiesta di reperire online informazioni sull'effettiva esistenza del fornitore rappresenterebbe la prova dell'inesistenza sostanziale del rapporto commerciale e la consapevolezza, da parte della Società_1., della natura fittizia della controparte.
4.5) Illegittimità dell'atto impugnato per erronea valutazione delle eccezioni difensive, travisamento delle circostanze di fatto e motivazione apparente.
Sostiene sul punto la ricorrente di aver ottenuto i rimborsi IVA per gli anni 2019, 2020 e 2021 e ciò proverebbe i denunciati vizi.
4.6) Illegittimità dell'atto impugnato per irrilevanza temporale e soggettiva della mail del 15/06/2020 – travisamento del contenuto, illogicità della ricostruzione e difetto di motivazione.
L'Ufficio, nel corpo dell'avviso impugnato a pag. 17, riporta uno "screenshot" di una mail interna datata 15 giugno 2020 mentre l'accertamento notificato alla Società_1. S.r.l. riguarda esclusivamente l'anno d'imposta 2018.
4.7) Illegittimità dell'atto impugnato per erronea valutazione delle cautele adottate dal contribuente e travisamento del contenuto delle visure camerali – insussistenza di colpa grave ostativa al diritto alla detrazione IVA.
4.8) Nullità dell'impugnato avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione del comma 5-bis, art. 7, D. Lgs. n. 546/1992 (onere della prova).
4.9) Illegittima irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Violazione dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Assenza dell'elemento soggettivo.
5.) Nessuno dei profili di vizio affidati ai motivi sopra riassunti, si rivela fondato.
5.1) Quanto alle censure riconducibili ai vizi di carenza di istruttoria, travisamento, difetto di contraddittorio e vizio della motivazione, va detto che la vicenda su cui si controverte (annualità 2018), non è isolata ma si inserisce in un contesto di indagini che hanno riguardato più annualità, focalizzate sui rapporti commerciali correnti tra la ricorrente e gli altri soggetti, dei quali l'Agenzia ha escluso la reale soggettività ricorrendo i medesimi presupposti che sono, dunque, ben noti e già ampiamente sviscerati tra le parti. In un contesto tale non può attribuirsi valore decisivo a singoli indizi, magari desunti in riferimento ad altri periodi temporali ma comunque tasselli di un unico disegno, come invece ritenuto dal ricorrente (cfr. motivo 4.6), così come non rileva come elemento di contraddittorietà l'esito eventuale degli accertamenti riferiti ad annualità diverse da quella in esame, come, del resto, neppure assume valore vincolante l'esito sfavorevole del contenzioso definito in primo grado per l'annualità 2017 (cfr. motivo 4.5).
Pertanto è corretto riversare nel caso di specie il complesso dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio, anche in contraddittorio con la parte, circa i rapporti intercorsi nel tempo tra la ricorrente e i suoi fornitori, attività che risulta ampia e analitica e di cui è stata data partecipazione alla ricorrente in ogni sua fase. Ne consegue che anche le censure riferite ad asserite violazioni del diritto di difesa per parziale ovvero omessa allegazione di documenti, appaiono chiaramente pretestuose e infondate. In particolare vanno respinte le argomentazioni, in più parti riprodotte, secondo cui l'Agenzia non avrebbe valutato correttamente tutti gli elementi probatori (mail) acquisiti presso la ricorrente. Si tratta, infatti di mere affermazioni in cui si evoca l'esistenza di mail a discarico della posizione della ricorrente ma che quest'ultima non si preoccupa di offrire, pur essendo ad essa più “vicine”.
5.2) Quanto alle censure che, sotto diversi profili e con argomenti solo apparentemente diversi, tendono a colpire la sufficienza e l'efficacia delle prove addotte dall'Ufficio, è il caso di riportare i principi giurisprudenziali consolidati e qui condivisi in ordine al riparto dell'onere della prova, secondo i quali
“l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. n. 9851/2018; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del
15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del
30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del
20/07/2020). Ancora, più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha censurato l'operato del giudice di merito che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, aveva erroneamente svalutato gli elementi indiziari addotti dall'Ufficio a fondamento della pretesa erariale, quali, l'antieconomicità delle operazioni contestate, anche per la sostanziale insussistenza della percentuale di ricarico, ed il mancato trasferimento fisico del bene, formulando il seguente principio di diritto: “In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare che l'operazione documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente ricade sull'amministrazione finanziaria, la quale può avvalersi di elementi presuntivi o indiziari per motivare la contestazione, come la mancanza di idonea struttura organizzativa del cedente” (Cass. n. 24905/2025, con Associazione_2 riferimenti anche alla giurisprudenza unionale).
Ciò stante, sono indizi plurimi, precisi e concordanti di operazioni soggettivamente inesistenti quelli che l'Agenzia ha posto a fondamento dell'atto impugnato, quali:
a) L'aver intrattenuto rapporti commerciali con tre fornitori, la Società_1 S.R.L., la Società_3 S.R.L. e la Società_4 S.R.L. accomunati dall'aver ceduto alla ricorrente beni della stessa tipologia e dalla presenza degli stessi soggetti in qualità di amministratori o ex amministratori, riferentisi ad un unico centro d'interesse e riconducibili sostanzialmente alle stesse persone.
b) In particolare, con riferimento alla Società_1 è stato appurato che la socia di riferimento Nominativo_2, detentrice del 98% delle quote sociali, risulta essere un soggetto
“irreperibile” che, fiscalmente, risulta aver avuto rapporti lavorativi come “badante” dal 2010 al 2013 presso una persona fisica.
c) La Società_1, nel periodo 2017-2021, a fronte di operazione attive per circa sei milioni di euro non risulta aver effettuato alcun versamento all'Erario a titolo di Ires, Iva e Irap.
d) Dai dati presenti nelle banche dati in uso (c.d. “Spesometro” e Portale fatture elettroniche) risulta che, nel periodo 2017-2021, quasi tutto il volume d'affari della Società_2 è generato nei confronti di tre società: la Società_1. stessa, e dalle altre due società attenzionate e ritenute anch'esse società cartiere ovvero la Società_4 SRL e la Società_3
e) Viceversa, sul versante delle operazioni passive, nel periodo 2017-2021, non risultano acquisti effettuati dalla Società_2 coerenti con il volume d'affari generato, risultando acquisti dall'estero per circa 700.000 euro di beni, mentre, in Italia, risultano acquisti per poche migliaia di euro, peraltro non strettamente collegati al core business, quali, ad esempio, acquisti di servizi professionali.
Sul versante degli adempimenti civilistici e fiscali l'Ufficio ha riscontrato che:
aa) Nel 2018 la Società_2 non ha presentato le dichiarazioni fiscali ai fini Ires, Iva e Irap;
bb) Le dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2019 e 2020 sono state presentate solamente nel 2022 successivamente all'avvio di un controllo fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
cc) la Società_2, dalla sua costituzione ad oggi, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, non ha mai depositato in Camera di Commercio alcun bilancio di esercizio.
dd) la Società_2 non dispone di sedi operative dichiarate all'Amministrazione Finanziaria o in Camera di Commercio. Inoltre, presso la sede legale dichiarata, ubicata nel comune di Sesto San
Nominativo_1 (MI), in data 23/01/2017, funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno effettuato un accesso e non hanno riscontrato nessun ufficio, magazzino o locale appartenente alla Società_2.
Sempre per rimanere in tema di onere probatorio, va dato atto all'Amministrazione finanziaria di aver provato, anche solo in via indiziaria, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore, sia la consapevolezza che la ricorrente avrebbe dovuto avere, anche oltre la mera fittizietà dei fornitori, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, avendo a disposizione indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.
Per contro, la ricorrente non ha fornito la prova contraria, di aver agito, cioè, in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la in rapporto alle circostanze del caso concreto> (cfr. Cass. cit.), limitandosi a mere affermazioni di contrario segno. Ed invero, non serve a smentire l'assunto dell'Agenzia “che i rapporti commerciali con la società
Società_1 S.r.l. sono stati intrapresi solo a seguito di indirizzamento da parte del Sig. Nominativo_1
, in qualità di Agente di Società_6 sulla citata Società_1 che, sulla base di sue conoscenze, aveva la disponibilità immediata del materiale. A sua volta, la Società_1. S.r.l. verificava sulla visura camerale della Società_1 S.r.l. che nell'oggetto sociale la stessa commerciava il materiale acquistato e verificava se la P.Iva fosse attiva. A seguito di questi controlli, ad ulteriore garanzia della piena operatività del nuovo fornitore, la Società_1. solo dopo l'effettiva consegna del materiale ordinato effettuava il pagamento della fattura ricevuta” (cfr. p. 2 delle osservazioni allo schema d'atto). Neppure ha rilievo esimente l'analisi della visura camerale del 18/01/2017, da cui si evince che la stessa Società_1 Srl era stata iscritta nel registro delle imprese in data 15.03.2013, con un capitale sociale di € 10.000,00; l'attività svolta riguardava il commercio all'ingrosso e al dettaglio di cartucce inkjet, toner, nastri, originali e compatibili, stampanti, hardware e software;
e che, dunque, svolgesse svolgeva attività di commercializzazione di prodotti informatici. È infatti la natura soggettiva dell'operatore, e non quella oggettiva (dell'operazione), a essere stata messa in discussione e ciò rende ancora più evidente la negligenza osservata. Sotto questo aspetto, anzi, le mail con le quali il legale rappresentante della ricorrente ha chiesto ai suoi collaboratori, successivamente all'avvio degli accertamenti, di cercare su Internet elementi tali da smentire l'assunto della fittizietà dei suoi fornitori, sono la prova della negligenza inescusabile e grave che ha caratterizzato la condotta della ricorrente nella precedente fase in cui si sono realizzati i rapporti economici tra le imprese. Pertanto vanno rigettate le censure sollevate, avendo l'Agenzia provato, seguendo un iter logico immune da contraddizioni o carenze, la natura soggettivamente inesistente delle operazioni contestate alla ricorrente, avendo la Società_1 Srl presentato molteplici caratteristiche tipiche delle società cartiere per le seguenti circostanze appurate attraverso le banche dati in uso:
- sistematica omissione dei versamenti delle imposte dovute;
- sistematica omissione degli adempimenti fiscali e degli obblighi civilistici di presentazione del Bilancio di
Esercizio;
- presenza di soggetti nullatenenti con il tipico profilo di “prestanome” quali amministratori e/o soci;
- trasferimento delle quote sociali al valore nominale di poche centinaia di euro nonostante volumi d'affari nell'ordine di alcuni milioni di euro;
- assenza di una sede operativa nota all'Amministrazione Finanziaria e/o dichiarata presso il Registro delle Imprese;
- assenza di beni strumentali per lo svolgimento di qualsivoglia tipo di attività;
- assenza di personale dipendente o collaboratori esterni utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto delle fatturazioni.
Elementi, questi, di cui la ricorrente avrebbe potuto avere contezza se avesse esercitato la doverosa diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto>.
5.3) Quanto alle censure messe all'applicazione delle sanzioni (cfr motivo 4.9) per assenza dell'elemento soggettivo, le stesse si appalesano infondate alla luce delle risultanze istruttorie sopra illustrate. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. n. 12901/2019). Si è, quindi, precisato che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza" (Cass. n. 2139/2020).
Nel caso in esame, la colpevole negligenza serbata nell'intrattenere rapporti commerciali con le società fornitrici, nei cui confronti era palese l'assenza di soggettività distinta, comporta il rigetto del motivo.
6.) Conclusivamente, il ricorso va rigettato in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite comprensive della fase cautelare che si liquidano in euro 3.750,00 oltre oneri accessori se dovuti.