Articolo 53 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 52Articolo 55
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1 gennaio 2003
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23 dicembre 2004
Art. 53. (Medici con titolo di specializzazione) 1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. ((21)) ------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costtituzionale con sentenza 1-14 dicembre 2004, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2004
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