Art. 53. (Medici con titolo di specializzazione) 1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. ((21)) ------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costtituzionale con sentenza 1-14 dicembre 2004, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.
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1 gennaio 2003
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23 dicembre 2004
23 dicembre 2004
Giurisprudenza • 11
- 1. Corte Cost., sentenza 14/12/2004, n. 380Provvedimento: […] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Marche, notificato il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2003. […] In conclusione, l'art. 53 della legge n. 289 del 2002 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.Leggi di più...
- valutazione·
- trattazione separata·
- ricorso della regione marche·
- servizio sanitario nazionale·
- identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente·
- ricorso regionale·
- prospettazione di questioni di legittimità costituzionale·
- procedure concorsuali di accesso·
- impiego pubblico·
- riserva di ulteriori decisioni.·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- personale medico·
- titolo di specializzazione