Articolo 59 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 58Articolo 60
Versione
6 aprile 1972
Art. 59.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1970 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1970 (articolo 55) . . . . . . . . L. 165.210.206.235 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 57). . . . . . . " 274.759.657.386
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 439.969.863.621
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente