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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11542 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12875/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi al giudice AR ST, assistita dall'addetta al processo
TT TI, sono comparsi: per parte appellante l'avv. SAGGESE DANIELE;
per parte appellata l'avv. FAZIA MARCO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AR ST
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AR ST, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 12875/2025 promossa da:
C.F.: , elett.te dom.to in Cercola (NA), Parte_1 C.F._1 alla Via Europa n. 29, presso lo studio dell'avv. Daniele Saggese (c.f. ), C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
-APPELLANTE
CONTRO
P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Francesco Giordani n. 42 presso lo studio dell'avv. Marco Fazia, c.f.: , C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di conducente di un ciclomotore, Parte_1
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Barra, la quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., chiedendone la condanna pagina 2 di 7 al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi in data
13.12.17, alle ore 08:30 circa, in Napoli, in via Conte Castelmola, all'altezza di piazza Mercato, allorquando veniva investito da un autoveicolo rimasto non identificato (anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela) che, provenendo dal senso opposto di marcia, in violazione del senso unico di percorrenza di via Conte Castelmola, impattava, con la sua parte angolare anteriore sinistra la parte anteriore del suo motociclo provocandone la caduta per la quale riportava un “trauma cranico, FLC della mucosa labiale superiore con frattura dell'incisivo laterale di dx, trauma contusivo – distorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo della regione lombo – sacrale” come diagnosticato dal pronto soccorso dell' Ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove si recava nell'imminenza del sinistro.
Costituitasi, la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005 e, nel merito, contestata la riconducibilità del sinistro ad un veicolo rimasto ignoto nonché, in subordine, la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore ed, all'esito, il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n.
4627/2024, rigettava la domanda ritenendo non raggiunta la prova della oggettiva impossibilità di identificare tale veicolo non avendo l'attore fornito prova dell'esito delle indagini svolte dalla procura, con compensazione delle spese di lite e ponendo a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di Pace non ha ritenuto provata l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo danneggiante, attesa la mancata acquisizione -pure in seguito alla presentazione della denuncia-querela- dell'esito delle indagini penali, nonostante la riconducibilità del sinistro all'esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura rimasta ignota emerga dalle risultanze istruttorie, in particolare, la prova testimoniale raccolta, dalla documentazione versata in atti e pagina 3 di 7 dall'espletata CTU per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ne ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento.
Costituitasi la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, ribadite Controparte_1
le eccezioni formulate in primo grado e condivisa la sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Venendo al merito, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
In punto di diritto, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti di come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicura-ti o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <<
l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ.,
pagina 4 di 7 Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso col-poso, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che << nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, in mancanza dell'intervento di autorità, l'unica prova offerta dall'attore in ordine al verificarsi del sinistro è affidata alla teste escussa, le cui dichiarazioni sono inattendibili in quanto sussistono seri dubbi della sua presenza sul luogo del sinistro dato che l'attore non ne ha indicato le generalità nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità in data 28.12.2017.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, il non marginale rilievo dell'omessa indicazione del nominativo della persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicato come testimone nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Da tanto ne consegue che non può ritenersi provato il verificarsi del sinistro per l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato.
In ragione di quanto esposto, l'appello va rigettato.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente, in favore di in qualità di FGVS, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., che si liquidano in favore di in qualità di FGVS, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra
5.201,00 e 26.000,00 euro , in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del pagina 6 di 7 successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. n. 4627/2024, proposto da nei confronti di , in qualità FGVS, in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2 condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 in favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_1
FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.782,55 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 09/12/2025
Il giudice
AR ST
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi al giudice AR ST, assistita dall'addetta al processo
TT TI, sono comparsi: per parte appellante l'avv. SAGGESE DANIELE;
per parte appellata l'avv. FAZIA MARCO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
AR ST
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice AR ST, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 12875/2025 promossa da:
C.F.: , elett.te dom.to in Cercola (NA), Parte_1 C.F._1 alla Via Europa n. 29, presso lo studio dell'avv. Daniele Saggese (c.f. ), C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
-APPELLANTE
CONTRO
P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Francesco Giordani n. 42 presso lo studio dell'avv. Marco Fazia, c.f.: , C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in qualità di conducente di un ciclomotore, Parte_1
conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Barra, la quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania dal FGVS, in persona del l.r.p.t., chiedendone la condanna pagina 2 di 7 al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi in data
13.12.17, alle ore 08:30 circa, in Napoli, in via Conte Castelmola, all'altezza di piazza Mercato, allorquando veniva investito da un autoveicolo rimasto non identificato (anche in seguito alla presentazione di denuncia-querela) che, provenendo dal senso opposto di marcia, in violazione del senso unico di percorrenza di via Conte Castelmola, impattava, con la sua parte angolare anteriore sinistra la parte anteriore del suo motociclo provocandone la caduta per la quale riportava un “trauma cranico, FLC della mucosa labiale superiore con frattura dell'incisivo laterale di dx, trauma contusivo – distorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo della regione lombo – sacrale” come diagnosticato dal pronto soccorso dell' Ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove si recava nell'imminenza del sinistro.
Costituitasi, la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per la carenza nella richiesta di risarcimento stragiudiziale degli oneri di contenuto di cui all'art.148 del d. lgs. n. 209/2005 e, nel merito, contestata la riconducibilità del sinistro ad un veicolo rimasto ignoto nonché, in subordine, la misura della pretesa risarcitoria, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e con l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore ed, all'esito, il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n.
4627/2024, rigettava la domanda ritenendo non raggiunta la prova della oggettiva impossibilità di identificare tale veicolo non avendo l'attore fornito prova dell'esito delle indagini svolte dalla procura, con compensazione delle spese di lite e ponendo a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta decisione, ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di Pace non ha ritenuto provata l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo danneggiante, attesa la mancata acquisizione -pure in seguito alla presentazione della denuncia-querela- dell'esito delle indagini penali, nonostante la riconducibilità del sinistro all'esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura rimasta ignota emerga dalle risultanze istruttorie, in particolare, la prova testimoniale raccolta, dalla documentazione versata in atti e pagina 3 di 7 dall'espletata CTU per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ne ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento.
Costituitasi la – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, ribadite Controparte_1
le eccezioni formulate in primo grado e condivisa la sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Venendo al merito, l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della domanda attorea per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
In punto di diritto, giova premettere che l'attore ha esperito l'azione di risarcimento del danno nei confronti di come impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283 lett. a) d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo non identificato.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di garanzia vittime della strada (già istituito con la L. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicura-ti o non identificati o veicoli assicurati presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che <<
l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita Cass. civ.,
pagina 4 di 7 Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso col-poso, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, a seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o che fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
È stato infatti affermato che << nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato,
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda>>
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, in mancanza dell'intervento di autorità, l'unica prova offerta dall'attore in ordine al verificarsi del sinistro è affidata alla teste escussa, le cui dichiarazioni sono inattendibili in quanto sussistono seri dubbi della sua presenza sul luogo del sinistro dato che l'attore non ne ha indicato le generalità nella denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità in data 28.12.2017.
Infatti, anche se non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della denuncia contro ignoti e diligenza nell'identificazione del veicolo non identificato e l'esito della causa risarcitoria, è onere del danneggiato, attore nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, provare l'oggettiva impossibilità di identificare il veicolo, ma, nella fattispecie, il contegno del danneggiato non consente di ritenere che tale prova sia stata raggiunta.
Infatti, il non marginale rilievo dell'omessa indicazione del nominativo della persona che ha assistito al sinistro e che le autorità competenti avrebbero potuto escutere per avviare le indagini nei confronti del cd. pirata della strada, invece, compiutamente indicato come testimone nel presente giudizio di risarcimento, è una circostanza fattuale che non consente di ritenere provato non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Da tanto ne consegue che non può ritenersi provato il verificarsi del sinistro per l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato.
In ragione di quanto esposto, l'appello va rigettato.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente, in favore di in qualità di FGVS, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., che si liquidano in favore di in qualità di FGVS, in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compresi tra
5.201,00 e 26.000,00 euro , in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del pagina 6 di 7 successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. n. 4627/2024, proposto da nei confronti di , in qualità FGVS, in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2 condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 in favore di quale impresa designata per la Regione Campania dal Controparte_1
FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.782,55 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 09/12/2025
Il giudice
AR ST
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