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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1615/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1615/2023 R.G., avente per oggetto: risoluzione per inadempimento contratto di trasporto
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Guido Bartalini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
E
, in persona del titolare dell'impresa Controparte_2 CP_2
[...]
- convenuta/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificati l'8.6.2023, la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'impresa CP_1
individuale chiedendo: “in via principale, nel merito: – accertare e dichiarare, anche ai Controparte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., il grave inadempimento dell'impresa individuale Controparte_2
al contratto di trasporto concluso con in data 25 maggio 2022 e, conseguentemente, Controparte_1
risolvere il contratto medesimo per fatto e colpa imputabili all'impresa individuale;
– Controparte_2
accertare, per tutte le ragioni e titoli esposti nella narrativa del presente atto, anche ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1453, 1458 e 1223 e ss. c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in ulteriore subordine
1 ex art. 2041 c.c., il credito di nei confronti dell'impresa individuale – pari a CP_1 Controparte_2
Euro 18.000,00 oltre interessi moratori dal dì del pagamento (e cioè dal 26 maggio 2022) all'effettivo soddisfo
– e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dei relativi importi in favore di parte attrice;
in ogni
caso: – condannare l'impresa individuale alla rifusione delle spese e degli onorari del Controparte_2
presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali.”
A fondamento della domanda sosteneva: - di agire per la ripetizione dell'obbligazione di pagamento eseguita in esecuzione del contratto di trasporto concluso con la resistente nel mese di maggio 2022; - che la resistente si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione su di essa gravante di trasferimento di venti veicoli Mitsubishi
L200 da Livorno a Przemysl (Polonia); - che dopo aver concordato mediante corrispondenza telefonica i termini del contratto, in particolare, il ritiro in data 30.5.2022 dei veicoli a mezzo di quattro autocarri, la resistente inviava la fattura n. 73/2022 dell'importo di € 18.000,00, pagata dalla ricorrente il giorno seguente,
come attestato da conferma di pagamento trasmessa al vettore e in atti;
- che il vettore non provvedeva al ritiro dei veicoli, e, nonostante i solleciti di , forniva risposte evasive e sfuggenti, fino a sparire senza CP_1
adempiere le obbligazioni assunte;
- che in data 28.6.2022 inviava formale diffida, con la quale comunicava l'intenzione di risolvere il contratto, intimando altresì la restituzione della somma di € 18.000, cui seguiva un'ulteriore diffida in data 22.11.2022; - in ragione dell'inadempimento di parte resistente il contratto deve ritenersi risolto, con diritto della ricorrente alla ripetizione di quanto pagato in adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c. o, in subordine, ex artt. 2033 o 2041 c.c.
All'udienza di prima comparizione del 23.11.2023, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, con costituitasi in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
16.1.2025, ora rito, per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'odierna udienza del 16.1.2025, presente la sola parte ricorrente, all'esito delle precisazioni delle conclusioni, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione, ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda della parte ricorrente è fondata per le ragioni che seguono.
2 La ricorrente ha agito per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento derivante dal contratto di trasporto concluso con la resistente a maggio 2022, avente ad oggetto la prestazione di trasporto, da eseguirsi a carico della resistente, di venti veicoli Mitsubishi L200 da Livorno a Biala, poi Przemysl (Polonia), a fronte del corrispettivo di € 18.000,00 integralmente corrisposto da essa ricorrente.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Ciò posto, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del contratto di trasporto, avendo fornito prova documentale a mezzo di screenshot delle conversazioni telefoniche intercorse con la resistente (cui, può
ritenersi riconducibile l'utenza telefonica raffigurata in ragione del riscontro della stessa nella fattura n.
73/2022 emessa dalla stessa resistente) – sul valore probatorio delle conversazioni watshapp, anche senza consegna dell'apparecchio telefonico, cfr. Trib. Milano, sent. n. 6935/2021 -, nonché dell'estinzione di pagamento dell'obbligazione di pagamento del prezzo su di essa gravante (sub doc. 5) mediante la produzione di disposizione di pagamento per la somma di € 18.000,00 in favore della convenuta;
a fronte di ciò la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato di avere estinto l'obbligazione di esecuzione di trasporto su di essa gravante.
La domanda merita dunque accoglimento e va pronunciata la risoluzione del contratto intercorso tra le odierne parti in causa per inadempimento della resistente rispetto all'esecuzione dell'obbligazione di trasporto.
Alla pronuncia di risoluzione, segue la condanna della resistente alla restituzione, ex art. 1458 c.c., della somma di € 18.000,00 corrisposta dalla ricorrente in esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo su di essa gravante.
Spettano, infine, alla ricorrente gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231 del 2002 e successive modifiche come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1615/2023 del Ruolo
Generale, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dalla , in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara risolto il contratto di trasporto concluso tra e l'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
a maggio 2022;
2) condanna l'impresa individuale alla restituzione della somma di € 18.000,00, oltre Controparte_2
interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231 del 2002 e successive modifiche come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna l'impresa individuale , in persona del titolare dell'impresa, al Controparte_2
pagamento delle competenze e spese di lite in favore della ricorrente che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 3.386,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisoria - con applicazione, per la fase di trattazione e decisoria della riduzione del 50% in ragione, rispettivamente, del mancato espletamento di attività istruttoria e del mancato deposito di scritti conclusivi) ed euro 264,00 per spese, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cassa come per legge.
Trani, 16.1.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1615/2023 R.G., avente per oggetto: risoluzione per inadempimento contratto di trasporto
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1
dell'avv. Guido Bartalini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
E
, in persona del titolare dell'impresa Controparte_2 CP_2
[...]
- convenuta/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificati l'8.6.2023, la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'impresa CP_1
individuale chiedendo: “in via principale, nel merito: – accertare e dichiarare, anche ai Controparte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., il grave inadempimento dell'impresa individuale Controparte_2
al contratto di trasporto concluso con in data 25 maggio 2022 e, conseguentemente, Controparte_1
risolvere il contratto medesimo per fatto e colpa imputabili all'impresa individuale;
– Controparte_2
accertare, per tutte le ragioni e titoli esposti nella narrativa del presente atto, anche ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1453, 1458 e 1223 e ss. c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in ulteriore subordine
1 ex art. 2041 c.c., il credito di nei confronti dell'impresa individuale – pari a CP_1 Controparte_2
Euro 18.000,00 oltre interessi moratori dal dì del pagamento (e cioè dal 26 maggio 2022) all'effettivo soddisfo
– e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dei relativi importi in favore di parte attrice;
in ogni
caso: – condannare l'impresa individuale alla rifusione delle spese e degli onorari del Controparte_2
presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali.”
A fondamento della domanda sosteneva: - di agire per la ripetizione dell'obbligazione di pagamento eseguita in esecuzione del contratto di trasporto concluso con la resistente nel mese di maggio 2022; - che la resistente si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione su di essa gravante di trasferimento di venti veicoli Mitsubishi
L200 da Livorno a Przemysl (Polonia); - che dopo aver concordato mediante corrispondenza telefonica i termini del contratto, in particolare, il ritiro in data 30.5.2022 dei veicoli a mezzo di quattro autocarri, la resistente inviava la fattura n. 73/2022 dell'importo di € 18.000,00, pagata dalla ricorrente il giorno seguente,
come attestato da conferma di pagamento trasmessa al vettore e in atti;
- che il vettore non provvedeva al ritiro dei veicoli, e, nonostante i solleciti di , forniva risposte evasive e sfuggenti, fino a sparire senza CP_1
adempiere le obbligazioni assunte;
- che in data 28.6.2022 inviava formale diffida, con la quale comunicava l'intenzione di risolvere il contratto, intimando altresì la restituzione della somma di € 18.000, cui seguiva un'ulteriore diffida in data 22.11.2022; - in ragione dell'inadempimento di parte resistente il contratto deve ritenersi risolto, con diritto della ricorrente alla ripetizione di quanto pagato in adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto ai sensi dell'art. 1458 c.c. o, in subordine, ex artt. 2033 o 2041 c.c.
All'udienza di prima comparizione del 23.11.2023, rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e pedissequo decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, con costituitasi in giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del
16.1.2025, ora rito, per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'odierna udienza del 16.1.2025, presente la sola parte ricorrente, all'esito delle precisazioni delle conclusioni, la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione, ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda della parte ricorrente è fondata per le ragioni che seguono.
2 La ricorrente ha agito per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento derivante dal contratto di trasporto concluso con la resistente a maggio 2022, avente ad oggetto la prestazione di trasporto, da eseguirsi a carico della resistente, di venti veicoli Mitsubishi L200 da Livorno a Biala, poi Przemysl (Polonia), a fronte del corrispettivo di € 18.000,00 integralmente corrisposto da essa ricorrente.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Ciò posto, la ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del contratto di trasporto, avendo fornito prova documentale a mezzo di screenshot delle conversazioni telefoniche intercorse con la resistente (cui, può
ritenersi riconducibile l'utenza telefonica raffigurata in ragione del riscontro della stessa nella fattura n.
73/2022 emessa dalla stessa resistente) – sul valore probatorio delle conversazioni watshapp, anche senza consegna dell'apparecchio telefonico, cfr. Trib. Milano, sent. n. 6935/2021 -, nonché dell'estinzione di pagamento dell'obbligazione di pagamento del prezzo su di essa gravante (sub doc. 5) mediante la produzione di disposizione di pagamento per la somma di € 18.000,00 in favore della convenuta;
a fronte di ciò la convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato di avere estinto l'obbligazione di esecuzione di trasporto su di essa gravante.
La domanda merita dunque accoglimento e va pronunciata la risoluzione del contratto intercorso tra le odierne parti in causa per inadempimento della resistente rispetto all'esecuzione dell'obbligazione di trasporto.
Alla pronuncia di risoluzione, segue la condanna della resistente alla restituzione, ex art. 1458 c.c., della somma di € 18.000,00 corrisposta dalla ricorrente in esecuzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo su di essa gravante.
Spettano, infine, alla ricorrente gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231 del 2002 e successive modifiche come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1615/2023 del Ruolo
Generale, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dalla , in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara risolto il contratto di trasporto concluso tra e l'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
a maggio 2022;
2) condanna l'impresa individuale alla restituzione della somma di € 18.000,00, oltre Controparte_2
interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231 del 2002 e successive modifiche come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna l'impresa individuale , in persona del titolare dell'impresa, al Controparte_2
pagamento delle competenze e spese di lite in favore della ricorrente che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 3.386,50 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisoria - con applicazione, per la fase di trattazione e decisoria della riduzione del 50% in ragione, rispettivamente, del mancato espletamento di attività istruttoria e del mancato deposito di scritti conclusivi) ed euro 264,00 per spese, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e
Cassa come per legge.
Trani, 16.1.2025
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