Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00927/2026REG.PROV.COLL.
N. 02686/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2686 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale della Guardia di FI, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comitato Generale della Guardia di FI, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II ter , n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente l’esito del giudizio di avanzamento dei Tenenti Colonnelli in SPE del ruolo normale della Guardia di FI inclusi nelle aliquote di valutazione a scelta - anno 2013 - con conseguente mancata iscrizione nel quadro di avanzamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere VA BB e udito, per la parte appellante, l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia anche in sostituzione dell’avvocato Pierpaolo De Vizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 7631/2013, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS- Tenente Colonnello della Guardia di FI, aveva chiesto l’annullamento:
a ) dell’esito del giudizio di avanzamento dei Tenenti Colonnelli in SPE del ruolo normale della Guardia di FI inclusi nelle aliquote di valutazione a scelta – anno 2013, nella parte in cui include il ricorrente nella seconda aliquota di valutazione, ma non prevede l’iscrizione del medesimo nel quadro di avanzamento;
b ) della relativa graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di Colonnello della Guardia di FI per l’anno 2013;
c ) delle schede di valutazione redatte nei confronti del ricorrente, dei controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e di tutti gli altri controinteressati posizionati in maniera utile nella graduatoria finale;
d ) dello scrutinio dei Tenenti Colonnelli del Ruolo Normale inclusi nella 2^ aliquota di valutazione per l’anno 2013 e dei relativi punteggi attribuiti al ricorrente ed ai controinteressati;
e ) di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi.
2. A sostegno del ricorso il signor -OMISSIS- evidenziato di essere stato posizionato nella graduatoria di merito dei Tenenti Colonnelli del Ruolo Normale in SPE per l’anno 2013 al 134° posto con il punteggio di 24,57/30 e quindi non utile ai fini dell’avanzamento al grado di Colonnello, aveva dedotto, nel quadro di un unico complesso motivo di gravame, che la valutazione effettuata non era suffragata dalla relativa documentazione alla luce degli elevati livelli di rendimento raggiunti. Valorizzava l’elevato numero di corsi frequentati e la loro durata, il possesso del titolo di laurea oltre che svariati titoli ed abilitazioni anche di elevato ruolo strategico e i notevoli incarichi ricoperti.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II ter ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2000) nei riguardi delle Amministrazioni resistenti.
4. In particolare, il Tribunale, dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale che traccia i ristretti limiti entro i quali è rilevabile il vizio di eccesso di potere in senso assoluto alla luce dell’elevata discrezionalità che connota l’operato dell’Amministrazione, ha preso atto “ dell’evidente circostanza dell’essere, quello dello -OMISSIS- un curriculum non esente da obiettive criticità, che non si colloca a un livello eccezionalità tale da poter ritenere manifestamente inadeguato, in senso assoluto, il punteggio attribuitogli dal Collegio giudicante ”. Ha poi rimarcato che “ gli elementi sintomatici dell'eccesso di potere in senso relativo, ora descritti, non possono ritenersi presenti, con la necessaria evidenza, nella fattispecie in esame ” e ciò con specifico riguardo a tutti i controinteressati (-OMISSIS-).
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 24 febbraio 2023 e depositato il 22 marzo 2023, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 8-28) così rubricato:
Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione.
Violazione degli artt. 1030 e ss., artt. 1057, 1058, 1059, 1070 e ss., artt. 1093 e ss. del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione.
Eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Eccesso di potere per disomogeneità valutativa. Eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo per incoerenza del metro valutativo impiegato, manifesta incongruità, illogicità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o contraddittoria valutazione della situazione di fatto, dei titoli, dei precedenti di servizio, delle note caratteristiche. Difetto di istruttoria.
Illegittimità degli atti impugnati nel giudizio di primo grado per eccesso di potere per disomogeneità valutativa, Eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo per incoerenza del metro valutativo impiegato, manifesta incongruità, illogicità e irragionevolezza del giudizio e del punteggio assegnato in rapporto agli elementi di valutazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o contraddittoria valutazione della situazione di fatto, dei titoli, dei precedenti di servizio, delle note caratteristiche, difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto. Eccesso di potere per omessa redazione ovvero contraddittorietà ed illogicità del criterio di attribuzione del punteggio tra il minimo e massimo per ciascuna voce, assegnati per ciascuno complesso degli elementi valutativi. Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione degli artt. 1 e 2 dei Criteri per le operazioni di valutazione dei Tenenti Colonnelli del Ruolo Normale per l’anno 2013 della Commissione Superiore di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di FI: omessa redazione ovvero contraddittorietà ed illogicità del criterio di attribuzione del punteggio tra il minimo e massimo per ciascuna voce, assegnati per ciascuno complesso degli elementi valutativi.
Illegittimità e/o eccesso di potere degli atti impugnati per violazione degli artt. 7, 8 9, 10, 11, 12 e 13 del Decreto Ministeriale 27 novembre 2007 n. 266.
5.1. Secondo l’appellante sarebbe non condivisibile la tesi formulata dal T.a.r. laddove ritiene la valutazione della Commissione quale atto assolutamente immune da vizi di sindacabilità, poiché quest’ultima avrebbe svolto il proprio operato in assenza di qualsivoglia elemento di incongruità ed illogicità ed addivenendo ad un apprezzamento complessivo degli elementi di valutazione poiché gli stessi non debbono ponderarsi in modo autonomo ed isolato. Il percorso formativo svolto dall’odierno appellante e dai controinteressati, come sopra individuati, non risulta in alcun modo similare, né in alcun modo sovrapponibile, non potendosi provvedere, quindi, ad una mera comparazione “statica” ma, invece, dovendosi procedere ad una valutazione individuale ed approfondita (mai posta in essere dalla Commissione d’Avanzamento). L’Ufficio, da un lato, riconosce lo spessore del curriculum dell’odierno appellante, ma dall’altra non ritiene affatto meritevole il medesimo per l’avanzamento. Andrebbe preso atto del percorso professionale del medesimo, articolatosi in tanti anni di servizio e costantemente caratterizzato da incarichi di spessore professionale. Non sarebbe dato comprendere come, per l’avanzamento al grado superiore, possa tenersi conto di avvenimenti (la ripetizione di un semestre, una nota caratteristica non apicale etc.) collocati cronologicamente in un periodo remoto e del tutto inapplicabile alla persona del Col. -OMISSIS- ad oggi. Gli elogi ed encomi dei controinteressati sono stati valutati dalla Commissione (e ritenuti poi dal T.a.r.) quali assolutamente fondati e, quindi, attribuenti un punteggio superiore rispetto all’odierno appellante. Tuttavia si tratterebbe di riconoscimenti del tutto sganciati da congrui criteri di valutazione e concessi solo sulla base di elementi del tutto avulsi dal servizio prestato dai medesimi e che non consentono di effettuare una congrua ponderazione e confronto tra Ufficiali. La posizione dello -OMISSIS- risulterebbe evidentemente svalutata avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera. Si evidenzia, infine, come la collocazione dell’appellante alla posizione n. 134 risulta certamente incongrua sia in sé, se comparata con il curriculum vitae dello -OMISSIS- sia se confrontata con i curricula dei controinteressati. Si riportano, quindi, vari schemi già illustrati nel giudizio di primo grado ma non affatto valutati, o valutati parzialmente, nella sentenza in contestazione ( progressione di carriera , titoli professionali e culturali , altri titoli ed abilitazioni ).
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento dell’esito del giudizio di avanzamento.
7. In data 3 aprile 2023 il Ministero delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di FI si sono costituiti in giudizio.
8. In data 17 dicembre 2025 le parti appellate hanno depositato articolata memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Hanno evidenziato, tra l’altro, l’elevata discrezionalità che compete all’Amministrazione e i numerosi elementi a sostegno della valutazione a tal uopo operata.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 20 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. Per le ragioni di cui infra l’appello è da reputare infondato, e la delicata delibazione dell’amministrazione appellata (chiamata a confrontare il percorso professionale di Ufficiali tutti di elevato valore) immune da profili di illogicità ovvero abnormità.
11. Come esposto in narrativa il complesso quadro censorio che connota l’appello in esame si fonda sull’assunto secondo cui il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel ritenere immune da profili di incongruità ed illogicità l’atto impugnato in prime cure, ma tale rilievo risulta contraddetto dagli atti di causa.
Invero i numerosi elementi all’uopo evidenziati risultano tali da suffragare la determinazione assunta dall’Amministrazione.
Parte appellata peraltro correttamente richiama un preciso orientamento di questo Consiglio (sentenza n. 2557/2024) secondo cui “ nella controversia avente ad oggetto il mancato avanzamento dell’ufficiale al grado superiore, il giudice amministrativo non può (…) sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione, in quanto la verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato non può tradursi in una indagine comparativa, ma solo in un esame circa la sussistenza di una macroscopica svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1506) ” .
Rammenta anche due recenti pronunce di questa Sezione il cui esatto tenore conviene ripercorrere.
In particolare con la prima delle indicate sentenze (13 marzo 2024, n. 2483) si è affermato che “ In base alle norme sull’avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di FI (art. 21 del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69) la promozione degli stessi non deriva da una comparazione tra i candidati, ma consegue a una procedura di valutazione articolata in due fasi, la prima diretta ad accertare l’idoneità o meno all’adempimento delle funzioni del grado superiore, la seconda diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta, sulla base dei quali è compilata una graduatoria dando precedenza, a parità di punti, al più anziano in ruolo ”.
Va poi valorizzata la posizione in graduatoria conseguita dall’appellante rispetto all’enucleazione delle deduzioni sollevate nei riguardi di quattro soli colleghi, dovendosi ribadire quanto osservato con tale pronuncia nel senso che “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo affermato come sia « inammissibile il “confronto a coppie” in considerazione del carattere assoluto e non relativo del giudizio sotteso all’avanzamento a scelta, connotato da una valutazione unitaria, sintetica e globale di ogni aspirante, basata sul raffronto con una figura astratta ed archetipica di ufficiale meritevole » (Cons. Stato, sez. II, 29 marzo 2023, n. 3227; sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 226), tanto più quando, come nel caso di specie, il confronto a coppie è effettuato tra scrutinandi « unilateralmente prescelti dal ricorrente nell’ambito di una ben più ampia platea di promossi » (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 393).
Orbene, rispetto alle deduzioni di parte appellante intese a lamentare innanzitutto il vizio di eccesso di potere assoluto, va ribadito quanto a tal riguardo evidenziato con la richiamata pronuncia, nel senso che questo “ presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (ad esempio, tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento. Sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio, a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa (cfr. Cons. Stato sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6625; id., 6 ottobre 2020, n. 5918; sez. I, 24 maggio 2021, n. 960; id., 9 maggio 2021, n. 655; sez. IV, sentenza 12 giugno 2014, n. 3015) ”. Ebbene è da condividere quanto osservato da parte appellata circa il fatto che “ il bagaglio matricolare che connota l’appellante è, a ben vedere, di per sé inidoneo a segnalare un livello sempre apicale del complessivo profilo professionale di riferimento ”.
Va, infatti, ribadito quanto evidenziato dal giudice di prime cure laddove riporta i diversi giudizi non apicali conseguiti dall’appellante quali: la qualifica di «inferiore alla media», nella scheda valutativa relativa al periodo dal 28 agosto 1998 al 9 agosto 1989; dall’8 luglio al 23 settembre 1988” ; “ la qualifica «nella media» nelle schede valutative relative al periodo dal 25 settembre 1987 al 27 agosto 1988, dal 10 agosto 1989 al 21 agosto 1990 e dal 9” ; “ la qualifica di «Superiore alla media», nelle Schede Valutative relative al periodo dal 1° novembre 1990 al 14 giugno 1994 e dal 30 settembre 1996 al 2 settembre 1998” . A ciò vanno aggiunti gli svariati giudizi non eccellenti elencati dal T.a.r. nella sentenza impugnata tra i quali le “flessioni di giudizio” riportate negli anni 1989, nel 1999, nel 2004 e nel 2007
Da tanto deriva l’infondatezza di quanto dedotto a proposito dell’eccesso di potere in senso assoluto.
Per quanto poi concerne la fattispecie dell’eccesso di potere in senso relativo, va ribadito in questa sede di giudizio quanto osservato con la richiamata pronuncia di questo Consiglio, ove si osserva che “ lo stesso non è ravvisabile attraverso l’analisi delle aggettivazioni utilizzate e messe a confronto per ciascun singolo candidato, né dai singoli elementi considerati e punteggi attribuiti (nel caso di specie per giunta complessivi), ma è rinvenibile soltanto ove ridetto confronto tra giudizi espressi sui singoli candidati riveli, con riferimento ai requisiti da ciascuno di essi posseduti, in modo evidente ed immediatamente percepibile, una difformità dei criteri di valutazione, che, in presenza di situazioni analoghe, se non identiche, ha portato all’attribuzione di punteggi differenti, ovvero a valutazioni meno favorevoli pur in presenza di risultati di carriera migliori (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2017, n. 2054). Ciò tuttavia sulla base non già di un’operazione aritmetica condotta sui titoli di ciascun candidato e poi oggetto di comparazione, ma, appunto, di un’evidenza di disparità di giudizio, ovvero di contraddittorietà nell’uso del canone valutativo. Nel caso in esame non emergono affatto tali manifesti sintomi di incoerenza o di abnormità negli esiti delle valutazioni o di palese inadeguatezza del punteggio attribuito, considerato peraltro che i due soggetti controinteressati avevano caratteristiche curriculari di ottimo livello e, è da presumere, lo stesso è a dirsi degli altri undici anteposti all’appellato in graduatoria ... Sfuggendo al sindacato giurisdizionale di legittimità la concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, devono emergere palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltano per la loro macroscopica evidenza, di modo che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (ex ceteris, Cons. Stato, sez. II, 6 ottobre 2021, n. 6672; id., 4 ottobre 2021, n. 6625, 18 gennaio 2021, n. 554, 6 ottobre 2020, n. 5918). Analisi dettagliata che, al contrario, è esattamente quanto richiesto dal ricorrente in primo grado, estrapolando taluni fattori e sottacendone altri, sì da pretendere una sostanziale sovrapposizione della valutazione del giudice, a quella –discrezionale e pertanto anche soggettiva – dei componenti la Commissione ”.
Circa la successiva pronuncia, richiamata da parte appellata (n. 7832 del 27 settembre 2024), va rimarcato che questa ripropone alcuni tratti testuali della precedente sentenza evidenziando, conclusivamente, che il “ metodo atomistico di valutazione dei titoli è inammissibile, lo scrutinio degli ufficiali dovendo essere piuttosto il frutto di una valutazione globale e complessiva ”.
Tali pronunce riflettono, quindi, il preciso ed ormai consolidato orientamento pretorio che denota i limiti entro i quali è suscettibile di esplicarsi il sindacato giurisprudenziale in materia di giudizi di avanzamento.
I profili della vicenda di causa che parte appellante ha evidenziato non sono pertanto tali da compromettere l’impugnata sentenza, risultando meritevole di condivisione quanto opinato dal T.a.r. nel senso di ritenere “ la valutazione della Commissione quale atto assolutamente immune da vizi di sindacabilità ”.
Si deve, infatti, rilevare che:
- i giudizi formulati dal competente ufficio risultano coerenti con i criteri valutativi previsti dalla disciplina di riferimento, comunque, come rilevato, espressivi di un elevato coefficiente di discrezionalità e sulla base di una valutazione globale invece che atomistica (Cons. Stato, n. 7832/2024) ed involgente anche le valutazioni delle ricompense di ordine morale;
- dalla medesima disciplina (art.2 del decreto del 29 novembre 2007, n.266 del Ministro dell’economia e delle finanze) non è dato inferire la possibilità di espungere specifici lassi temporali dal complessivo percorso di carriera ovvero la necessità di un’apposita interlocuzione con i candidati, disciplina non esattamente menzionata dal deducente;
- gli apprezzamenti effettuati da parte della Commissione non impongono appositi modelli valutativi, in mancanza peraltro di specifici riferimenti normativi formulati dalla parte nel contesto delle sue deduzioni così come del tutto generica è la contestazione relativa alla “non idoneità” del carteggio in possesso dell’organo competente;
- non trovano riscontro i lamentati passaggi contraddittori nei quali sarebbe incorso il giudice di prime cure avendo invece adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno della decisione assunta, tant’è che alcuna evidente contraddizione è dato inferire tra l’apprezzamento del curriculum dell’appellante ed il punteggio attribuitogli;
- a tal uopo parte appellante valorizza il suo percorso professionale adducendo, quindi, che la posizione attribuitagli (n. 134) sarebbe “ evidentemente svalutata ” tanto da risultare “ incongrua ” sia in sé sia se confrontata con i curriculum dei controinteressati; vengono, quindi, diffusamente evidenziati i profili che attengono alla progressione di carriera, ai titoli professionali e culturali in relazione ai corsi professionali, agli incarichi espletati, ai titoli ed alle abilitazioni;
- di contro, fermo restando che la posizione assegnata all’odierno appellante è soltanto la n. 134 su 135 valutandi con il punteggio di 24,57/30 di oltre 287 centesimi inferiore ai controinteressati parigrado promossi, occorre prendere atto di quanto evidenziato da parte appellata circa i superiori elementi curriculari conseguiti dal Tenente Colonnello -OMISSIS- che tra i chiamati in causa si è collocato con il punteggio più basso pari a 27,44/30, tanto che, a differenza dello -OMISSIS- ha conseguito << con continuità, notazioni di “ lode ” dal 5 luglio 2007 >> e “ non ha subito, a differenza del Ten. Col. -OMISSIS- alcuna flessione della qualifica finale, né successivi decrementi o perdite delle aggettivazioni del giudizio apicale ”.
12. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
13. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2686/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante ed i controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI MI, Presidente
VA BB, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BB | BI MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.