Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 347/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 347/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PONIS DANILO presso il cui studio sito in VIA FONTANELLI 3 42121 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARTINELLI DAVIDE presso il cui studio sito in LARGO GERRA 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
le parti, all'udienza del 29.04.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento delle minori ed , nate a Reggio Per_1 Persona_2
Emilia rispettivamente in data 11.04.2008 e 07.12.2011.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 29.04.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesimi concordate
1) Affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre cui viene assegnata la casa famigliare.
2) Esercizio del diritto di visita da parte del padre in accordo con la madre e con le figlie minori. In caso di mancato accordo i tempi di visita saranno così regolamentati:
a Week end alternati da intendersi dal venerdì sera alla domenica sera;
nella settimana che termina con il we di spettanza materna tre giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva al rientro a scuola, nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna i giorni infrasettimanali saranno due.
Per i periodi di vacanza: vacanze invernali: ad anni alterni le minori trascorreranno con un genitore la vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre vacanze pasquali: ad anni alterni le minori trascorreranno con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche vacanze estive: le minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento in CP_1 favore della sig.ra della somma mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ciascuna Pt_1 figlia); detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'Assegno Unico erogato dall'INPS per le figlie verrà percepito al 50% da ciascun genitore come per legge.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (prot. Giugno 2023) saranno suddivise al 50% tra i genitori;
il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
5) Spese legali integralmente compensate tra le parti
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 08.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli