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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 30268/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. MA PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, viale Parioli 112, presso lo studio dell'avv. Cristina Giombetti che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 79, presso lo studio dell'avv.
AN LE che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
opposta all'udienza dell'1.7.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 4158/2024 del 20.6.2024; n.
16155/2024 R. Gen.); condanna a pagare alla Parte_1 [...]
Controparte_1 la minor somma di € 42.923,31, oltre ulteriori sanzioni e interessi dalla maturazione al saldo;
compensa per ¼ le spese del giudizio e condanna la parte opponente a rimborsare in favore della opposta i restanti 3/4 che si liquidano in € 3.150,00, CP_1 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è geometra libero professionista iscritto presso la propria Parte_1
Cassa di previdenza. Quest'ultima ha fatto valere nei suoi confronti, in sede monitoria, una pretesa contributiva riguardante il periodo dal 2011 al 2021. La somma complessiva richiesta dalla ed ingiunta dal giudice, è stata pari a CP_1
complessivi € 53.278,56, comprensiva di interessi e sanzioni, come da attestazione del Direttore generale della CP_1
La parte ingiunta ha proposto opposizione eccependo la parziale prescrizione della pretesa contributiva della CP_1
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che il termine di prescrizione era stato interrotto (anche in virtù di una domanda di rateizzazione avanzata dallo ) e in via subordinata ha richiesto l'accertamento della Pt_1
responsabilità a carico dell'agente della riscossione.
Non essendoci necessità di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione proposta dallo è fondata solo in parte. Pt_1
L'unico motivo di essa, come detto, è costituito da una eccezione di prescrizione parziale (fino a tutto il 2017) della pretesa creditoria della CP_1
Quest'ultima ha ad oggetto la contribuzione dovuta dallo Pt_1 relativamente alle annualità 2011/2021.
Dalla documentazione prodotta (e nel corso del giudizio riordinata per annualità dalla , risulta che la parte opponente ha ricevuto dalla per CP_1 CP_1
l'annualità 2011, una prima diffida in data 26.8.2013 (“Comunicazione morosità contributive 2007-2011”: cfr. pec del 26.8.2013) ma entro il quinquennio successivo, tuttavia, non risulta alcun altro atto interruttivo del termine di prescrizione, sicché per detta annualità la pretesa della risulta prescritta. CP_1
Lo stesso è a dirsi per le annualità 2012 e 2013 poiché entro lo spirare del termine quinquennale di prescrizione non risulta alcun atto interruttivo di esso.
A diverse conclusioni deve giungersi per le annualità successive (dal 2014 al
2021), poiché, per l'annualità 2014, il termine di prescrizione è stato interrotto prima con la pec del 23.9.2016 e poi con quella del 18.6.2020; per le annualità
2 2015 e 2016, il termine di prescrizione è stato interrotto prima con la pec del
17.9.2018 e poi con quella del 17.3.2022; per le annualità 2017, 2018 e 2019 il termine di prescrizione è stato interrotto con la pec del 9.11.2021, ed infine per le annualità 2020 e 2021 il termine di prescrizione è stato interrotto con la notifica del decreto ingiuntivo (effettuata il 18.7.2024).
Sicché contributi, sanzioni e interessi relativi ai primi tre anni (2011, 2012 e
2013) non sono dovuti dallo trattandosi di pretesa prescritta, mentre sono Pt_1 dovuti contributi, sanzioni e interessi relativi agli anni successivi (dal 2014 al
2021), poiché la pretesa della non è prescritta. CP_1
Sottraendo dal prospetto di sintesi (posto a fondamento della pretesa monitoria) tutte le pretese prescritte e relative ai primi tre anni (per un totale di €
10.355,25), la somma residua di € 42.923,31 è quella dovuta dallo (€ Pt_1
53.278,56 - € 10.355,25).
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato e la parte opponente deve essere condannata a pagare alla la minor somma di € CP_1
42.923,31, oltre ulteriori sanzioni e interessi dalla maturazione al saldo.
Visto l'esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate nella misura di
¼. I restanti ¾, liquidati come in dispositivo, vanno posti a carico della parte opponente.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 52.000,01 a € 260.000,00), si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al 50%,
- ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata la semplicità della questione trattata. Del totale così raggiunto (€
4.200,50) si sono liquidati i soli ¾ per la compensazione effettuata.
Roma, 1.7.2025.
Il giudice
MA AR
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