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Articolo 9 della Legge 30 dicembre 1959, n. 1235
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Articolo 8
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Legge 30 dicembre 1959, n. 1235
Articolo 9 della Legge 30 dicembre 1959, n. 1235
Versione
4 febbraio 1960
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1960
Vedi fonte istituzionale
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