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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3415/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. ERRERA LAURA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CANFAROTTA ANNA Controparte_1
MARIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva r.g. n. 4799/2019, confermata con sentenza r.g.n. 1104/2022 del 14/03/2022, riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza r.g. n.
1803/2023 dei 13-23/10/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “- I Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1 indipendenti e, pertanto, rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro, a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare;
In relazione alle questioni patrimoniali i coniugi statuiscono che:
- Il sig. si impegna a trasferire ai figli , e , Pt_1 Persona_1 Per_2 Persona_3 entro 30 giorni dalla emissione della sentenza di divorzio la piena proprietà dell'immobile sito in Palermo via Ciaculli n. 61 P.T indicato al catasto foglio 103 n. 1392 sub 4 zona cens.
2 cat. C2 classe V consistenza 180 mq superficie 218 mq rendita 185,92, via Ciaculli n. 61 foglio 103 n. 1392 sub 5 e 6 zona cens. 2 categoria A2 classe VII 9 vani totale 307 mq, €
697,22; le spese per il predetto trasferimento o altre spese di pertinenza del predetto immobile sono a carico dei figli;
Le tasse arretrate afferenti l'immobile di via Ciaculli sono a carico dei beneficiari e della
Sig.r ; Controparte_1
- La sig.ra si impegna a trasferire in favore di si Controparte_1 Parte_1 seguenti beni: la metà indivisa di n. 2 immobili siti in territorio di Palermo in via Ciaculli n. 45/A foglio di mappa 103 particella 201 sub 3 piano terra e piano I via Ciaculli 119 foglio 103 particella 1401 sub 1 piano terra e piano 1, acquistati dal di lui padr;
Persona_4
Le spese per i predetti trasferimenti o altre spese di pertinenza dei predetti immobili saranno a carico de .” Parte_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PA, in data 30/04/1992, da nato a Parte_1
PA in data 22/03/1966 e da , nata a PA in [...] Controparte_1
10/06/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie
A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3415/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. ERRERA LAURA); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CANFAROTTA ANNA Controparte_1
MARIA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva r.g. n. 4799/2019, confermata con sentenza r.g.n. 1104/2022 del 14/03/2022, riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza r.g. n.
1803/2023 dei 13-23/10/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “- I Sig.ri e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1 indipendenti e, pertanto, rinunciano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro, a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare;
In relazione alle questioni patrimoniali i coniugi statuiscono che:
- Il sig. si impegna a trasferire ai figli , e , Pt_1 Persona_1 Per_2 Persona_3 entro 30 giorni dalla emissione della sentenza di divorzio la piena proprietà dell'immobile sito in Palermo via Ciaculli n. 61 P.T indicato al catasto foglio 103 n. 1392 sub 4 zona cens.
2 cat. C2 classe V consistenza 180 mq superficie 218 mq rendita 185,92, via Ciaculli n. 61 foglio 103 n. 1392 sub 5 e 6 zona cens. 2 categoria A2 classe VII 9 vani totale 307 mq, €
697,22; le spese per il predetto trasferimento o altre spese di pertinenza del predetto immobile sono a carico dei figli;
Le tasse arretrate afferenti l'immobile di via Ciaculli sono a carico dei beneficiari e della
Sig.r ; Controparte_1
- La sig.ra si impegna a trasferire in favore di si Controparte_1 Parte_1 seguenti beni: la metà indivisa di n. 2 immobili siti in territorio di Palermo in via Ciaculli n. 45/A foglio di mappa 103 particella 201 sub 3 piano terra e piano I via Ciaculli 119 foglio 103 particella 1401 sub 1 piano terra e piano 1, acquistati dal di lui padr;
Persona_4
Le spese per i predetti trasferimenti o altre spese di pertinenza dei predetti immobili saranno a carico de .” Parte_1
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PA, in data 30/04/1992, da nato a Parte_1
PA in data 22/03/1966 e da , nata a PA in [...] Controparte_1
10/06/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie
A, dell'anno 1992, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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