Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 03/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
59/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere SE Di TO, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Tenuta udienza in data 16/09/2024 con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 79638 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Celli (C.F.
[...], pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma alla Via IG ZO n. 72;
contro il MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. 80234710582, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma in via dei Portoghesi n.12;
L’Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore;
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera avvenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni, nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015, con riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto, a tali fini, delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con il pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese di lite.
2. Il MINISTERO DELLA DIFESA e l’INPS non risultano costituiti in giudizio.
3. A conclusione dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO:
1.Va dichiarata l’estinzione del processo ex art.
111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale “Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza”.
2.Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l’estinzione del processo.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16/09/2024.
IL GIUDICE
SE Di TO Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA RO VINICOLA CORTE DEI CONTI 03.02.2026 14:03:18 GMT+01:00