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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11950 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 17548/2022 R.G.
Verbale dell'udienza del 16/12/2025
Tribunale di Napoli- sezione V bis- rg 17548/2022- dott ssa Miriam valenti verbale udienza 16 dicembre 2025
E' presente per l'appellata l'avv Elvira Lama la quale si ri- Parte_1 porta integralmente alle eccezioni e deduzioni tutte di cui in comparsa di costi- tuzione e risposta e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di spese e competen- ze, con attribuzione. Conclude reiterando le eccezioni di inammissibilita' dell'appello e di violazione dell'art 345 cpc per le eccezioni nuove non sollevate nel giudizio di primo grado;
nel merito ribadisce la mancata prova della notifi- ca del verbale presupposto, la tempestivita' dell'atto introduttivo notificato il
15.12.2021 entro 30 giorni e si chiede che il Tribunale dichiari inammissibile l'appello proposto;
in subordine rigetti l'appello siccome infondato con confer- ma della sentenza di primo grado e condanna alle spede del grado di appello, con attribuzione. Si chiede termine per il deposito di note conclusionali.
È altresì presente nell'interesse dell' e per de- Controparte_1 lega dell'Avv. Grazia RI Cirillo l'Avv. Marco Cirillo, il quale si riporta all'atto di appello del quale chiede l'integrale accoglimento. L'Avv. Cirillo, nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, chiede assegnarsi la causa a sentenza.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice
1
all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 17548/2022 R.G.; causa pendente tra:
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Grazia
RI Cirillo C.F: presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia in Salerno, alla Via Michele Vernieri n. 131, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all' indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it Email_1 CP_2
PARTE APPELLANTE
E
C.F. , elett.te dom.ta in Portici (NA) Parte_1 C.F._2 alla via A. Diaz n. 3, presso lo studio dell'Avv. Elvira Lama, codice fiscale
, dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in at- C.F._3 ti, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni re- lative al presente procedimento all' indirizzo pec
[...]
Email_2
PARTE APPELLATA
2
NONCHE'
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 15/12/2021 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, l'ente
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruo- Controparte_1 lo) ed il (quale ente impositore) e spiegava opposi- Controparte_3 zione avverso la cartella di pagamento nr. 071 2019 0134818960000 per la parte concernente i crediti per sanzioni amministrative elevate nel 2015 per violazione del codice della strada, per un totale di euro 1.051,66; al riguardo, deduceva l'omessa notifica dei verbali prodromici alla cartella in esame, non- ché l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Si costituiva l , la quale eccepiva, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità dell'azione per tardività, evidenziando come, trattando- si di un'opposizione c.d. “recuperatoria”, l'opponente avrebbe dovuto spiegare ricorso nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del
2011 e non nelle forme dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c.; eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva, quindi, chiedendo pre- liminarmente dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa do- manda, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chie- dendo il rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'ente impositore Controparte_3
Con sentenza n. 2920 del 31/05/202, il Giudice di Pace di Barra, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva, annullando la cartella di pagamento 07120190134818960000, in ragione della mancata pro- va della legittimità della pretesa sanzionatoria da parte dei convenuti, dichia- rando altresì prescritto il credito portato dall'impugnata cartella, condannando alle spese il solo agente della riscossione.
Con atto di citazione notificato in data 18/07/2022, l Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione in esame, in quanto
3
promossa in violazione delle forme e dei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011; eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'errata statuizione sulla condanna alle spese di lite, in quanto dispo- sta in capo alla sola e non anche in capo all'ente impositore;
concludeva, CP_4 pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'atto di appello e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità della originaria opposizione della cartella di pagamento n. 07120190134818960000, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese di lite per en- trambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente in data 28/05/2023 si costitui- va eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Parte_1 per violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, chiedendo la confer- ma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio disposti dal Giudice precedentemente as- segnatario del fascicolo, alla prima udienza del 28/01/2025, il Giudice rinvia- va la causa per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/12/2025, nel corso della quale la cau- sa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_3
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di inammissibi- lità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata con la comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impu- gnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appel- lo, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola- ta” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
4
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atte- so che – come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata in pre- messa – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§ 4. Ciò posto, l'appello è infondato e, dunque, deve essere rigettato, per le motivazioni di seguito indicate.
Va preliminarmente chiarito che in primo grado l'opponente eccepiva il di- fetto di notifica dei verbali di contravvenzione, dei quali dichiarava di aver avu- to conoscenza, per la prima volta, a seguito della notifica della cartella di pa- gamento n. 07120190134818960000; la domanda, dunque, deve essere riqua- lificata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui ricorso introduttivo deve dovuto essere depositato ed iscritto al ruolo, pena l'inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Invero, l'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, derubricato “Dell'opposizione al verba- le di accertamento di violazione del codice della strada” statuisce che: “1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 apri- le 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabili- to dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso
è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di conte- stazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285”. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha inoltre, stabilito che:
“Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a que- sto verbale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011. Se proposta come op- posizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”. Ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
5
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di noti- ficazione della cartella di pagamento”.
Ebbene, alla luce della soprariportata normativa e di tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che il Giudice di Pace di Barra avrebbe dovuto qualificare la suddetta domanda come opposizione in funzione "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività pro- posta dall'appellante, non può trovare accoglimento. Infatti, dalla documenta- zione depositata in atti (comunicazioni p.e.c. e relata di notifica dell'atto di ci- tazione di primo grado) la citazione risulta essere stata notificata il
15/12/2021, a fronte della notifica della cartella impugnata avvenuta il
29/11/2021, con conseguente tempestività dell'azione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs 150/2011.
Nessun rilievo, infatti, va dato allo strumento processuale utilizzato per l'introduzione del giudizio di primo grado (se citazione o ricorso) ed ai fini dell'accertamento relativo alla tempestività o meno dell'azione, dovendosi solo osservare la prima data utile di proposizione e, quindi, la data di notificazione se proposta con citazione o quella di deposito, se proposta con ricorso (citando la giurisprudenza maggioritaria sul tema e da ultimo le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 758 del 12/1/2022.).
Per la Suprema Corte infatti, nei procedimenti disciplinati dal decreto le- gislativo n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione (nella specie giudizio di opposizione alla stima, in tema di espropriazione per pubblica utilità), il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempesti- vamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4
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del decreto legislativo n. 150 citato, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroat- tivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto intro- duttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere (ex multis Cass. sent. n. 26894/2022).
$5. Va altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva for- mulata dall'agente della riscossione sin dall'originaria comparsa di risposta.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione ammini- strativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legit- timazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'e- sattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. 30 aprile 2024, n. 11661).
Ciò posto, nel giudizio di primo grado non è stata fornita prova della notifi- cazione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni né dall'ente imposito- re (in quanto rimasto contumace in quella sede), né tantomeno dall'agente del- la riscossione.
L'omessa prova della notificazione dei verbali comporta quindi, in via as- sorbente, l'estinzione della pretesa vantata dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada e la caducazione consequenziale dell'iscrizione a ruolo esattoriale operata sulla scorta di quei verbali e dei suc- cessivi atti posti in essere dall'agente della riscossione.
§ 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve es- sere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione delle voci per le altre fasi per la semplicità delle questioni esaminate
(e la minore attività difensiva posta in essere).
La condanna alle spese viene pronunciata nei confronti di entrambe le ori- ginarie parti opposte, non rilevando – nei rapporti con l'agente della riscossio- ne – la circostanza per cui l'accoglimento dell'opposizione abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle
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contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui
“nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della con- danna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'a- zione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro fer- me, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impo- sitore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vitto- rioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudi- zio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscos- sione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni rife- ribili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimen- to dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei verbali delle con- travvenzioni la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizio- ne a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, an- che quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di ac- certamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve risponde- re delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al prin- cipio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossio- ne, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legit- timazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle som- me di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve ri- spondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n.
2570 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della parte appellata Controparte_5
[...]
• RIGETTA l'appello e per l'effetto:
8
• CONFERMA la sentenza n. 2920 del 31/05/2022 del Giudice di Pace di
Barra;
• DICHIARA estinta la pretesa vantata dal Controparte_3 sulla scorta dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada oggetto delle iscrizioni ai ruoli esattoriali n. e della conse- guente cartella di pagamento n. 071 2019 0134818960000;
• DICHIARA conseguentemente estinto il diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata in ragione della cartella
[...] di pagamento n. 071 2019 0134818960000;
• CONDANNA ed Controparte_1 Controparte_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che liquida come segue: euro 852,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• DISPONE l'attribuzione delle spese in favore dell'avvocato costituito di- chiaratosi anticipatario.
Napoli, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 17548/2022 R.G.
Verbale dell'udienza del 16/12/2025
Tribunale di Napoli- sezione V bis- rg 17548/2022- dott ssa Miriam valenti verbale udienza 16 dicembre 2025
E' presente per l'appellata l'avv Elvira Lama la quale si ri- Parte_1 porta integralmente alle eccezioni e deduzioni tutte di cui in comparsa di costi- tuzione e risposta e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di spese e competen- ze, con attribuzione. Conclude reiterando le eccezioni di inammissibilita' dell'appello e di violazione dell'art 345 cpc per le eccezioni nuove non sollevate nel giudizio di primo grado;
nel merito ribadisce la mancata prova della notifi- ca del verbale presupposto, la tempestivita' dell'atto introduttivo notificato il
15.12.2021 entro 30 giorni e si chiede che il Tribunale dichiari inammissibile l'appello proposto;
in subordine rigetti l'appello siccome infondato con confer- ma della sentenza di primo grado e condanna alle spede del grado di appello, con attribuzione. Si chiede termine per il deposito di note conclusionali.
È altresì presente nell'interesse dell' e per de- Controparte_1 lega dell'Avv. Grazia RI Cirillo l'Avv. Marco Cirillo, il quale si riporta all'atto di appello del quale chiede l'integrale accoglimento. L'Avv. Cirillo, nell'impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, chiede assegnarsi la causa a sentenza.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice
1
all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 17548/2022 R.G.; causa pendente tra:
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Grazia
RI Cirillo C.F: presso il cui studio elettivamente C.F._1 domicilia in Salerno, alla Via Michele Vernieri n. 131, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all' indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it Email_1 CP_2
PARTE APPELLANTE
E
C.F. , elett.te dom.ta in Portici (NA) Parte_1 C.F._2 alla via A. Diaz n. 3, presso lo studio dell'Avv. Elvira Lama, codice fiscale
, dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in at- C.F._3 ti, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni re- lative al presente procedimento all' indirizzo pec
[...]
Email_2
PARTE APPELLATA
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NONCHE'
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 15/12/2021 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, l'ente
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante ruo- Controparte_1 lo) ed il (quale ente impositore) e spiegava opposi- Controparte_3 zione avverso la cartella di pagamento nr. 071 2019 0134818960000 per la parte concernente i crediti per sanzioni amministrative elevate nel 2015 per violazione del codice della strada, per un totale di euro 1.051,66; al riguardo, deduceva l'omessa notifica dei verbali prodromici alla cartella in esame, non- ché l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Si costituiva l , la quale eccepiva, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità dell'azione per tardività, evidenziando come, trattando- si di un'opposizione c.d. “recuperatoria”, l'opponente avrebbe dovuto spiegare ricorso nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del
2011 e non nelle forme dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c.; eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva, quindi, chiedendo pre- liminarmente dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversa do- manda, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chie- dendo il rigetto dell'opposizione spiegata, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'ente impositore Controparte_3
Con sentenza n. 2920 del 31/05/202, il Giudice di Pace di Barra, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva, annullando la cartella di pagamento 07120190134818960000, in ragione della mancata pro- va della legittimità della pretesa sanzionatoria da parte dei convenuti, dichia- rando altresì prescritto il credito portato dall'impugnata cartella, condannando alle spese il solo agente della riscossione.
Con atto di citazione notificato in data 18/07/2022, l Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo,
[...] eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione in esame, in quanto
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promossa in violazione delle forme e dei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011; eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'errata statuizione sulla condanna alle spese di lite, in quanto dispo- sta in capo alla sola e non anche in capo all'ente impositore;
concludeva, CP_4 pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'atto di appello e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità della originaria opposizione della cartella di pagamento n. 07120190134818960000, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese di lite per en- trambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente in data 28/05/2023 si costitui- va eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Parte_1 per violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c. e, nel merito, chiedendo la confer- ma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio disposti dal Giudice precedentemente as- segnatario del fascicolo, alla prima udienza del 28/01/2025, il Giudice rinvia- va la causa per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16/12/2025, nel corso della quale la cau- sa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_3
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di inammissibi- lità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata con la comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impu- gnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appel- lo, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincola- ta” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
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Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atte- so che – come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata in pre- messa – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
§ 4. Ciò posto, l'appello è infondato e, dunque, deve essere rigettato, per le motivazioni di seguito indicate.
Va preliminarmente chiarito che in primo grado l'opponente eccepiva il di- fetto di notifica dei verbali di contravvenzione, dei quali dichiarava di aver avu- to conoscenza, per la prima volta, a seguito della notifica della cartella di pa- gamento n. 07120190134818960000; la domanda, dunque, deve essere riqua- lificata come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui ricorso introduttivo deve dovuto essere depositato ed iscritto al ruolo, pena l'inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.
Invero, l'art. 7 del D.Lgs. 150/2011, derubricato “Dell'opposizione al verba- le di accertamento di violazione del codice della strada” statuisce che: “1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 apri- le 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabili- to dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso
è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di conte- stazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285”. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, ha inoltre, stabilito che:
“Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a que- sto verbale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011. Se proposta come op- posizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”. Ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
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“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di noti- ficazione della cartella di pagamento”.
Ebbene, alla luce della soprariportata normativa e di tale orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che il Giudice di Pace di Barra avrebbe dovuto qualificare la suddetta domanda come opposizione in funzione "recuperatoria'', ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011.
Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività pro- posta dall'appellante, non può trovare accoglimento. Infatti, dalla documenta- zione depositata in atti (comunicazioni p.e.c. e relata di notifica dell'atto di ci- tazione di primo grado) la citazione risulta essere stata notificata il
15/12/2021, a fronte della notifica della cartella impugnata avvenuta il
29/11/2021, con conseguente tempestività dell'azione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs 150/2011.
Nessun rilievo, infatti, va dato allo strumento processuale utilizzato per l'introduzione del giudizio di primo grado (se citazione o ricorso) ed ai fini dell'accertamento relativo alla tempestività o meno dell'azione, dovendosi solo osservare la prima data utile di proposizione e, quindi, la data di notificazione se proposta con citazione o quella di deposito, se proposta con ricorso (citando la giurisprudenza maggioritaria sul tema e da ultimo le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 758 del 12/1/2022.).
Per la Suprema Corte infatti, nei procedimenti disciplinati dal decreto le- gislativo n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione (nella specie giudizio di opposizione alla stima, in tema di espropriazione per pubblica utilità), il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempesti- vamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4
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del decreto legislativo n. 150 citato, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroat- tivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto intro- duttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere (ex multis Cass. sent. n. 26894/2022).
$5. Va altresì rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva for- mulata dall'agente della riscossione sin dall'originaria comparsa di risposta.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione ammini- strativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legit- timazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'e- sattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. 30 aprile 2024, n. 11661).
Ciò posto, nel giudizio di primo grado non è stata fornita prova della notifi- cazione dei verbali di contestazione delle contravvenzioni né dall'ente imposito- re (in quanto rimasto contumace in quella sede), né tantomeno dall'agente del- la riscossione.
L'omessa prova della notificazione dei verbali comporta quindi, in via as- sorbente, l'estinzione della pretesa vantata dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada e la caducazione consequenziale dell'iscrizione a ruolo esattoriale operata sulla scorta di quei verbali e dei suc- cessivi atti posti in essere dall'agente della riscossione.
§ 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve es- sere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed al D.M. n. 147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione delle voci per le altre fasi per la semplicità delle questioni esaminate
(e la minore attività difensiva posta in essere).
La condanna alle spese viene pronunciata nei confronti di entrambe le ori- ginarie parti opposte, non rilevando – nei rapporti con l'agente della riscossio- ne – la circostanza per cui l'accoglimento dell'opposizione abbia avuto luogo sulla scorta di un fatto (la mancata prova della notificazione dei verbali delle
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contravvenzioni) causalmente imputabile all'ente creditore: sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui
“nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della con- danna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'a- zione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro fer- me, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impo- sitore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vitto- rioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudi- zio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscos- sione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni rife- ribili all'ente creditore” (Cass. n. 15390 del 2018).
In tale prospettiva, del resto, con riguardo proprio all'ipotesi di accoglimen- to dell'opposizione per l'omessa prova della notificazione dei verbali delle con- travvenzioni la Corte di Cassazione ha affermato che “nel giudizio di opposizio- ne a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, an- che quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di ac- certamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve risponde- re delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al prin- cipio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossio- ne, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legit- timazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle som- me di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve ri- spondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n.
2570 del 2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della parte appellata Controparte_5
[...]
• RIGETTA l'appello e per l'effetto:
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• CONFERMA la sentenza n. 2920 del 31/05/2022 del Giudice di Pace di
Barra;
• DICHIARA estinta la pretesa vantata dal Controparte_3 sulla scorta dei verbali di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada oggetto delle iscrizioni ai ruoli esattoriali n. e della conse- guente cartella di pagamento n. 071 2019 0134818960000;
• DICHIARA conseguentemente estinto il diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata in ragione della cartella
[...] di pagamento n. 071 2019 0134818960000;
• CONDANNA ed Controparte_1 Controparte_3
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che liquida come segue: euro 852,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• DISPONE l'attribuzione delle spese in favore dell'avvocato costituito di- chiaratosi anticipatario.
Napoli, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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