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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 170/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 170/ 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, ARte_1 ARte_2
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leili Mazi ed Ernesto Iannucci e ARte_3 domiciliate presso il loro studio in Roma, alla Via Francesco Denza 16/D;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6829/2022 pubblicata in data
19.07.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2020 innanzi al Tribunale di Roma la e ARte_1 proponevano opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 179/2020 emessa ARte_3 dall' e notificata in data 11.02.2020, con la quale era stato Controparte_2 ingiunto loro di pagare la somma di € 7.619,00 a titolo di sanzione amministrativa per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, , nel ARte_4 periodo 02.01.2012 - 27.01.2012, e per aver omesso di consegnarle, all'atto di assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/97, come da accertamento ispettivo svolto dagli ispettori
[...]
e , iniziato in data 28 marzo 2014 e concluso in data 23 dicembre 2014. ARte_5 ARte_6
A fondamento della pretesa eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 28 l.
689/1981 del diritto a riscuotere le somme nonché la decadenza dei crediti per l'iscrizione a ruolo ex art. 25, lett. b), D.lgs. 46/1999 posto che “il provvedimento di accertamento veniva definito in data
23.12.14 mentre l'iscrizione a ruolo avveniva ben oltre il termine decadenziale di cui alla sopra citata norma ossia il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica dell'accertamento”.
Nel merito, contestavano la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto fondata su fatti inesistenti e documentalmente smentiti riferendosi le testimonianze di cui al verbale di accertamento ad un'attività espletata in via Calabria, dove tuttavia la non aveva avuto ARte_1 mai alcuna sede. Si costituiva l' deducendo l'infondatezza delle avverse Controparte_2 pretese. Rappresentava, in particolare, che dalla data di notifica del verbale unico (04.03.2015) a quella di notifica dell'ordinanza ingiunzione (10.02.2015) non erano decorsi i cinque anni di prescrizione previsti dall'art. 28 della l. 986/1981 e che, anche qualora gli opponenti avessero voluto far riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 della l. n. 689/81 anziché a quello – inconferente - di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 46/99, il verbale di contestazione sarebbe risultato comunque notificato nel rispetto del termine di legge dovendosi individuare il dies a quo nella data di accertamento (23.12.2014).
Il Tribunale di Roma, disposta ed eseguita istruttoria su prove costituende con i testimoni Tes_1
, , , e , rigettava
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
l'opposizione e condannava le parti opponenti, solidalmente tra loro, al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.873,60. Controparte_3
Il primo giudice, in ordine alla eccezione di prescrizione osservava che, dalla data di notifica del verbale (4.3.2015), aveva avuto inizio un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell'art. 2945, comma
1, c.c. ma alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita in favore della società in data
10.2.2020 e in favore di in data 11.2.2020, non era decorso il termine di prescrizione ARte_3 previsto, che sarebbe maturato solo a marzo del 2020. Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25
D.lgs. 46/1999 statuiva la mancata allegazione di prove circa l'avviamento di un'eventuale procedura di esecuzione forzata sulla base dell'ordinanza ingiunzione opposta e ammetteva l'applicabilità, ai fini della riscossione delle sanzioni amministrative irrogate, del solo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 riferendosi l'art. 25 D.l.gs. 46/1999 unicamente all'iscrizione a ruolo dei “contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali”.
Nel merito disponeva la legittimità del provvedimento sanzionatorio contestato, mancando elementi di segno contrario, dotati di pari persuasività e idonei a contrastare efficacemente l'esito dell'accertamento ispettivo.
Avverso detta sentenza proponevano appello e ARte_1 ARte_3 lamentando, con il primo motivo di gravame, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, l'errata applicazione dei principi di diritto di cui agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., e 18, comma 2, L. 689/81 nonché del divieto di postuma integrazione dei provvedimenti amministrativi.
Assumevano infatti che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato tra e la pur ARte_4 ARte_1 contenendo la richiesta di intervento da lei presentata la denuncia di un rapporto di lavoro “in nero” nei confronti di GS S.r.l e non già nei confronti di e pur avendo la medesima ARte_1 prodotto, a corredo delle proprie affermazioni, copia della busta paga di marzo 2012 allorquando era già alle dipendenze della GS S.r.l.
Disponendo l'unicità del rapporto di lavoro tra la opponente ARte_4 ARte_1
e la GS S.r.l. il primo giudice avrebbe, altresì, sanato in sede processuale le carenze presenti nella motivazione del verbale ispettivo posto a fondamento dell'ordinanza – ingiunzione opposta, in violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo.
Con il secondo motivo di gravame lamentava la violazione dell'art. 102 c.p.c. per non aver l' di Roma richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_2 dei soggetti ritenuti titolari dell'asserito rapporto di lavoro posto che l'accertamento della situazione di codatorialità e di unicità dell'impresa presupporrebbe un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti che hanno rivestito il ruolo datoriale nei confronti della lavoratrice.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e Controparte_2 chiedendo la piena conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza del 22 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appellante censura la sentenza del tribunale di Roma per aver riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro “a nero” in capo alla società laddove la dipendente aveva ARte_1 sporto denuncia nei confronti di altra società, la GS SR
Il motivo è infondato.
L'ispettorato si è attivato in relazione a due denunce sporte da e . Testimone_1 ARte_4
In relazione a quest'ultima dipendente l'accertamento ha riguardato entrambe le società (GS SR e AR AR TI SE ) e si è concluso con la verifica dell'imputazione alla società TI SE del periodo di lavoro c.d. in nero prestato dall'1 al 27 gennaio 2012 da . ARte_4
A prescindere al contenuto della denuncia dell'interessata, operate le necessarie verifiche,
l'ispettorato ha concluso nel senso dell'omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro in capo alla predetta società dopo la formalizzazione delle dimissioni da parte della e prima che questa Pt_7 venisse assunta – formalmente e sostanzialmente – dalla società GS SE SR .
La società denuncia ulteriormente la violazione dell'art. 18, Legge n. 689/1981, nella parte in cui, nel ritenere l'unicità del rapporto di lavoro tra la sig.ra , la e ARte_4 ARte_1 la GS S.r.l., così come dedotta dall' nella propria memoria di costituzione in primo grado, CP_2 il tribunale avrebbe consentito un'illegittima integrazione della motivazione del verbale ispettivo posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione, statuendo l'esistenza di una unicità di rapporto con entrambe le sopra indicate società . In ogni caso lamenta il difetto di integrazione del contraddittorio ex articolo 102 del codice di procedura civile perché la situazione di codatorialità e di centro unico ed imputazione di interessi presuppone il litisconsorzio necessario dei soggetti coinvolti dal lato passivo.
In via generale devono premettersi le seguenti considerazioni in tema di centro unico di imputazione di interesse e codatorialità. Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori ( tra le altre Cass. ord.
2014/2022).La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone , invece, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali. Tutti i soggetti coinvolti, in quanto asseritamente componenti dell'unico centro di imputazione di interessi, compreso il datore di lavoro formale, dovevano , dunque, necessariamente, essere convenuti in giudizio. In effetti le decisioni del giudice della legittimità (Cass. nr. 11363 del 2004; Cass. nr. 13171 del 2009;
Cass. 17643 del 2009) che negavano il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro apparente lo facevano proprio sul presupposto che la domanda giudiziale era volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro (esclusivamente) con un altro soggetto, ovvero l'effettivo datore di lavoro
Deve in effetti rilevarsi che, nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, (Cass. Ordinanza
n. 6664 del 07/03/2019 ). Come rappresentato dalla Corte di legittimità, nella summenzionata pronuncia , ciò vale anche laddove il lavoratore agisca per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto.
Analoghe considerazioni valgono laddove l' accerti in sede amministrativa l'imputazione CP_2 del rapporto di lavoro in capo ad una pluralità di soggetti legati dal vincolo di codatorialità o centro unico di imputazione di interessi di cui si è detto.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla società appellante, il verbale dell'ispettorato non menzionava affatto siffatta codatorialità , ovvero l'esistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la società e la società GS SR ( e neppure con le altre società ARte_1 appartenenti a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela menzionate in atti), bensì ricostruiva l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente della solo con ARte_4 ARte_1
[...
L'accertamento resta cristallizzato nel verbale ispettivo e negli esiti dell'istruttoria testimoniale svolta, risultando comprovata la responsabilità della società nei confronti della quale è stato elevato il verbale ( . L'argomentazione secondo la quale la società ARte_1 ARte_1
[... potrebbe inserirsi in un centro unico di imputazione di interessi facente capo alla medesima famiglia e avente ad oggetto la TI di attività connesse e/o comunque analoghe tra di loro si configura come argomentazione ultronea , formulata per la prima volta nella memoria di costituzione dell' e affatto emergente dagli esiti dell'ispezione. CP_2
E' infatti ben vero , come statuito dal tribunale , che la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante o ai fatti della cui verità il verbalizzante sia convinto così come alle personali considerazioni logiche espresse, ma laddove si fosse ritenuto accertato in sede ispettiva l'esistenza del centro di imputazione di interessi la sanzione sarebbe stata elevata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti , e questi sarebbero stati contraddittori necessari del successivo giudizio di opposizione
L'integrazione del contraddittorio nei confronti di società diverse dalla non si ARte_1 richiede viceversa avendo come riferimento il contenuto del verbale ispettivo e gli esiti dell'attività istruttoria svolta dai quale emerge incontrovertibilmente che ha lavorato, ARte_4 occupandosi dell'attività di TI del personale , per la , con regolare contratto ARte_1 fino al 30 dicembre del 2011 e poi senza regolare contratto fino al 27 gennaio del 2012 quando fu assunta dalla società GS SR La teste ha confermato che nella sede di via Calabria c'erano gli uffici amministrativi della Tes_1
e che , che ivi operava, era addetta alla TI del ARte_1 ARte_4 personale della società anche nel mese di gennaio 2012 , lavorando per la citata società .
Dichiarava in effetti la teste di aver intrattenuto rapporti con in quanto la stessa era addetta Pt_4 alla TI del personale della società , precisando “anche nel mese di ARte_1 gennaio 2012 la signora lavorava con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì ARte_4 per la citata società come addetta al personale”
La teste non ha dunque avuto alcun dubbio in merito alla circostanza che la avesse lavorato Pt_4 ininterrottamente anche nel gennaio 2012 presso la società ARte_1
Identiche dichiarazioni ha reso la teste evidenziando che era Testimone_2 ARte_4
l'unica referente del personale presso la TI nel gennaio del 2012 ARte_1
Non è dato trarre argomento insegno contrario neppure dalle dichiarazioni rese dagli altri testi .
Infatti ha confermato le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Tes_1 Tes_2 rappresentando persino di non sapere se la ebbe mai a lavorare per GS SR Pt_4
La teste ha invece reso dichiarazioni poco significative avendo lavorato sempre per società Tes_4 diverse, pur appartenenti al medesimo gruppo, e cioè la YA SE SR e la ME SR , ricordando di essere andata in via Calabria a ritirare la busta paga e di aver ivi rinvenuto ARte_4
insieme ad altra dipendente
[...]
Non è però chiaro dalla deposizione se lavorasse in quel contesto solo per i ARte_4 dipendenti o anche per i dipendenti della GS SR o addirittura anche per i ARte_1 dipendenti della YA service SR e della ME Srl.
In ultimo anche ha dichiarato di aver lavorato per la società GS SR , di sapere che Testimone_5 le società e GS SR appartengono a soggetti tra loro imparentati ma di non ARte_1 ricordare con precisione quando la signora lavorò nelle diverse società Tuttavia proprio Pt_4 dalla deposizione della teste emerge una indiretta conferma dello svolgersi del Testimone_5 rapporto lavorativo della per come accertato in sede ispettiva . In effetti la teste dichiarava Pt_4 di sapere che la aveva dato le dimissioni dalla società opponente e di sapere che , dopo un Pt_4 determinato periodo , era stato assunta dalla società di cui era titolare il signor ( e Controparte_4 cioè GS SR) perché non si trovava bene con la signora ARte_3
EN , la signora diede formalmente le dimissioni in 22 o il 30 dicembre del 2011 e fu Pt_4 assunta presso la società GS SR solo il 28 gennaio 2012. La circostanza che la testa Testimone_5 , pur non avendo notizie in relazione alla concreta data di formalizzazione del rapporto di Pt_4
AR con GS SR , ricordasse che fosse trascorso un periodo di tempo tra le dimissioni rilasciate con la TI SE e l'assunzione presso la GS , conferma la tesi per cui, in esito alle dimissioni , la signora continuò a prestare la sua attività lavorativa di fatto presso il datore di lavoro Pt_4 [...]
Diversamente opinando la testa avrebbe potuto rammentare che rilasciate le ARte_1 dimissioni , la transitò immediatamente presso la GS SR . Pt_4
L'appello deve essere dunque respinto e confermata la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA ON ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 170/ 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, ARte_1 ARte_2
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leili Mazi ed Ernesto Iannucci e ARte_3 domiciliate presso il loro studio in Roma, alla Via Francesco Denza 16/D;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6829/2022 pubblicata in data
19.07.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2020 innanzi al Tribunale di Roma la e ARte_1 proponevano opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 179/2020 emessa ARte_3 dall' e notificata in data 11.02.2020, con la quale era stato Controparte_2 ingiunto loro di pagare la somma di € 7.619,00 a titolo di sanzione amministrativa per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, , nel ARte_4 periodo 02.01.2012 - 27.01.2012, e per aver omesso di consegnarle, all'atto di assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/97, come da accertamento ispettivo svolto dagli ispettori
[...]
e , iniziato in data 28 marzo 2014 e concluso in data 23 dicembre 2014. ARte_5 ARte_6
A fondamento della pretesa eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 28 l.
689/1981 del diritto a riscuotere le somme nonché la decadenza dei crediti per l'iscrizione a ruolo ex art. 25, lett. b), D.lgs. 46/1999 posto che “il provvedimento di accertamento veniva definito in data
23.12.14 mentre l'iscrizione a ruolo avveniva ben oltre il termine decadenziale di cui alla sopra citata norma ossia il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica dell'accertamento”.
Nel merito, contestavano la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione in quanto fondata su fatti inesistenti e documentalmente smentiti riferendosi le testimonianze di cui al verbale di accertamento ad un'attività espletata in via Calabria, dove tuttavia la non aveva avuto ARte_1 mai alcuna sede. Si costituiva l' deducendo l'infondatezza delle avverse Controparte_2 pretese. Rappresentava, in particolare, che dalla data di notifica del verbale unico (04.03.2015) a quella di notifica dell'ordinanza ingiunzione (10.02.2015) non erano decorsi i cinque anni di prescrizione previsti dall'art. 28 della l. 986/1981 e che, anche qualora gli opponenti avessero voluto far riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 della l. n. 689/81 anziché a quello – inconferente - di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 46/99, il verbale di contestazione sarebbe risultato comunque notificato nel rispetto del termine di legge dovendosi individuare il dies a quo nella data di accertamento (23.12.2014).
Il Tribunale di Roma, disposta ed eseguita istruttoria su prove costituende con i testimoni Tes_1
, , , e , rigettava
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
l'opposizione e condannava le parti opponenti, solidalmente tra loro, al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.873,60. Controparte_3
Il primo giudice, in ordine alla eccezione di prescrizione osservava che, dalla data di notifica del verbale (4.3.2015), aveva avuto inizio un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell'art. 2945, comma
1, c.c. ma alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita in favore della società in data
10.2.2020 e in favore di in data 11.2.2020, non era decorso il termine di prescrizione ARte_3 previsto, che sarebbe maturato solo a marzo del 2020. Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 25
D.lgs. 46/1999 statuiva la mancata allegazione di prove circa l'avviamento di un'eventuale procedura di esecuzione forzata sulla base dell'ordinanza ingiunzione opposta e ammetteva l'applicabilità, ai fini della riscossione delle sanzioni amministrative irrogate, del solo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 riferendosi l'art. 25 D.l.gs. 46/1999 unicamente all'iscrizione a ruolo dei “contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali”.
Nel merito disponeva la legittimità del provvedimento sanzionatorio contestato, mancando elementi di segno contrario, dotati di pari persuasività e idonei a contrastare efficacemente l'esito dell'accertamento ispettivo.
Avverso detta sentenza proponevano appello e ARte_1 ARte_3 lamentando, con il primo motivo di gravame, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, l'errata applicazione dei principi di diritto di cui agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., e 18, comma 2, L. 689/81 nonché del divieto di postuma integrazione dei provvedimenti amministrativi.
Assumevano infatti che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato tra e la pur ARte_4 ARte_1 contenendo la richiesta di intervento da lei presentata la denuncia di un rapporto di lavoro “in nero” nei confronti di GS S.r.l e non già nei confronti di e pur avendo la medesima ARte_1 prodotto, a corredo delle proprie affermazioni, copia della busta paga di marzo 2012 allorquando era già alle dipendenze della GS S.r.l.
Disponendo l'unicità del rapporto di lavoro tra la opponente ARte_4 ARte_1
e la GS S.r.l. il primo giudice avrebbe, altresì, sanato in sede processuale le carenze presenti nella motivazione del verbale ispettivo posto a fondamento dell'ordinanza – ingiunzione opposta, in violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo.
Con il secondo motivo di gravame lamentava la violazione dell'art. 102 c.p.c. per non aver l' di Roma richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_2 dei soggetti ritenuti titolari dell'asserito rapporto di lavoro posto che l'accertamento della situazione di codatorialità e di unicità dell'impresa presupporrebbe un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti che hanno rivestito il ruolo datoriale nei confronti della lavoratrice.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni e Controparte_2 chiedendo la piena conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza del 22 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appellante censura la sentenza del tribunale di Roma per aver riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro “a nero” in capo alla società laddove la dipendente aveva ARte_1 sporto denuncia nei confronti di altra società, la GS SR
Il motivo è infondato.
L'ispettorato si è attivato in relazione a due denunce sporte da e . Testimone_1 ARte_4
In relazione a quest'ultima dipendente l'accertamento ha riguardato entrambe le società (GS SR e AR AR TI SE ) e si è concluso con la verifica dell'imputazione alla società TI SE del periodo di lavoro c.d. in nero prestato dall'1 al 27 gennaio 2012 da . ARte_4
A prescindere al contenuto della denuncia dell'interessata, operate le necessarie verifiche,
l'ispettorato ha concluso nel senso dell'omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro in capo alla predetta società dopo la formalizzazione delle dimissioni da parte della e prima che questa Pt_7 venisse assunta – formalmente e sostanzialmente – dalla società GS SE SR .
La società denuncia ulteriormente la violazione dell'art. 18, Legge n. 689/1981, nella parte in cui, nel ritenere l'unicità del rapporto di lavoro tra la sig.ra , la e ARte_4 ARte_1 la GS S.r.l., così come dedotta dall' nella propria memoria di costituzione in primo grado, CP_2 il tribunale avrebbe consentito un'illegittima integrazione della motivazione del verbale ispettivo posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione, statuendo l'esistenza di una unicità di rapporto con entrambe le sopra indicate società . In ogni caso lamenta il difetto di integrazione del contraddittorio ex articolo 102 del codice di procedura civile perché la situazione di codatorialità e di centro unico ed imputazione di interessi presuppone il litisconsorzio necessario dei soggetti coinvolti dal lato passivo.
In via generale devono premettersi le seguenti considerazioni in tema di centro unico di imputazione di interesse e codatorialità. Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori ( tra le altre Cass. ord.
2014/2022).La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone , invece, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali. Tutti i soggetti coinvolti, in quanto asseritamente componenti dell'unico centro di imputazione di interessi, compreso il datore di lavoro formale, dovevano , dunque, necessariamente, essere convenuti in giudizio. In effetti le decisioni del giudice della legittimità (Cass. nr. 11363 del 2004; Cass. nr. 13171 del 2009;
Cass. 17643 del 2009) che negavano il litisconsorzio necessario con il datore di lavoro apparente lo facevano proprio sul presupposto che la domanda giudiziale era volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro (esclusivamente) con un altro soggetto, ovvero l'effettivo datore di lavoro
Deve in effetti rilevarsi che, nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, (Cass. Ordinanza
n. 6664 del 07/03/2019 ). Come rappresentato dalla Corte di legittimità, nella summenzionata pronuncia , ciò vale anche laddove il lavoratore agisca per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto.
Analoghe considerazioni valgono laddove l' accerti in sede amministrativa l'imputazione CP_2 del rapporto di lavoro in capo ad una pluralità di soggetti legati dal vincolo di codatorialità o centro unico di imputazione di interessi di cui si è detto.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla società appellante, il verbale dell'ispettorato non menzionava affatto siffatta codatorialità , ovvero l'esistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la società e la società GS SR ( e neppure con le altre società ARte_1 appartenenti a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela menzionate in atti), bensì ricostruiva l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente della solo con ARte_4 ARte_1
[...
L'accertamento resta cristallizzato nel verbale ispettivo e negli esiti dell'istruttoria testimoniale svolta, risultando comprovata la responsabilità della società nei confronti della quale è stato elevato il verbale ( . L'argomentazione secondo la quale la società ARte_1 ARte_1
[... potrebbe inserirsi in un centro unico di imputazione di interessi facente capo alla medesima famiglia e avente ad oggetto la TI di attività connesse e/o comunque analoghe tra di loro si configura come argomentazione ultronea , formulata per la prima volta nella memoria di costituzione dell' e affatto emergente dagli esiti dell'ispezione. CP_2
E' infatti ben vero , come statuito dal tribunale , che la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante o ai fatti della cui verità il verbalizzante sia convinto così come alle personali considerazioni logiche espresse, ma laddove si fosse ritenuto accertato in sede ispettiva l'esistenza del centro di imputazione di interessi la sanzione sarebbe stata elevata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti , e questi sarebbero stati contraddittori necessari del successivo giudizio di opposizione
L'integrazione del contraddittorio nei confronti di società diverse dalla non si ARte_1 richiede viceversa avendo come riferimento il contenuto del verbale ispettivo e gli esiti dell'attività istruttoria svolta dai quale emerge incontrovertibilmente che ha lavorato, ARte_4 occupandosi dell'attività di TI del personale , per la , con regolare contratto ARte_1 fino al 30 dicembre del 2011 e poi senza regolare contratto fino al 27 gennaio del 2012 quando fu assunta dalla società GS SR La teste ha confermato che nella sede di via Calabria c'erano gli uffici amministrativi della Tes_1
e che , che ivi operava, era addetta alla TI del ARte_1 ARte_4 personale della società anche nel mese di gennaio 2012 , lavorando per la citata società .
Dichiarava in effetti la teste di aver intrattenuto rapporti con in quanto la stessa era addetta Pt_4 alla TI del personale della società , precisando “anche nel mese di ARte_1 gennaio 2012 la signora lavorava con cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì ARte_4 per la citata società come addetta al personale”
La teste non ha dunque avuto alcun dubbio in merito alla circostanza che la avesse lavorato Pt_4 ininterrottamente anche nel gennaio 2012 presso la società ARte_1
Identiche dichiarazioni ha reso la teste evidenziando che era Testimone_2 ARte_4
l'unica referente del personale presso la TI nel gennaio del 2012 ARte_1
Non è dato trarre argomento insegno contrario neppure dalle dichiarazioni rese dagli altri testi .
Infatti ha confermato le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Tes_1 Tes_2 rappresentando persino di non sapere se la ebbe mai a lavorare per GS SR Pt_4
La teste ha invece reso dichiarazioni poco significative avendo lavorato sempre per società Tes_4 diverse, pur appartenenti al medesimo gruppo, e cioè la YA SE SR e la ME SR , ricordando di essere andata in via Calabria a ritirare la busta paga e di aver ivi rinvenuto ARte_4
insieme ad altra dipendente
[...]
Non è però chiaro dalla deposizione se lavorasse in quel contesto solo per i ARte_4 dipendenti o anche per i dipendenti della GS SR o addirittura anche per i ARte_1 dipendenti della YA service SR e della ME Srl.
In ultimo anche ha dichiarato di aver lavorato per la società GS SR , di sapere che Testimone_5 le società e GS SR appartengono a soggetti tra loro imparentati ma di non ARte_1 ricordare con precisione quando la signora lavorò nelle diverse società Tuttavia proprio Pt_4 dalla deposizione della teste emerge una indiretta conferma dello svolgersi del Testimone_5 rapporto lavorativo della per come accertato in sede ispettiva . In effetti la teste dichiarava Pt_4 di sapere che la aveva dato le dimissioni dalla società opponente e di sapere che , dopo un Pt_4 determinato periodo , era stato assunta dalla società di cui era titolare il signor ( e Controparte_4 cioè GS SR) perché non si trovava bene con la signora ARte_3
EN , la signora diede formalmente le dimissioni in 22 o il 30 dicembre del 2011 e fu Pt_4 assunta presso la società GS SR solo il 28 gennaio 2012. La circostanza che la testa Testimone_5 , pur non avendo notizie in relazione alla concreta data di formalizzazione del rapporto di Pt_4
AR con GS SR , ricordasse che fosse trascorso un periodo di tempo tra le dimissioni rilasciate con la TI SE e l'assunzione presso la GS , conferma la tesi per cui, in esito alle dimissioni , la signora continuò a prestare la sua attività lavorativa di fatto presso il datore di lavoro Pt_4 [...]
Diversamente opinando la testa avrebbe potuto rammentare che rilasciate le ARte_1 dimissioni , la transitò immediatamente presso la GS SR . Pt_4
L'appello deve essere dunque respinto e confermata la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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