Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/12/2025, n. 23196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23196 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23196/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14309/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14309 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ypsomed Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti tra Stato, Regioni e Province, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Autonoma della Valle D’Aosta, Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sicilia, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano e Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NO IN in Roma, viale Milizie, 34;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e comma 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Sanità della regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022 relativa agli “Adempimenti attuativi” del D.M. 6/7/2022;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Abruzzo per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Abruzzo e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
Nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Veneto per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Veneto e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società Ypsomed Italia s.r.l. in ragione del suddetto payback, nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- della Determinazione GR n. 24300 del 12/12/2022 della regione Emilia-Romagna di “Individuazione delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano [.]”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Emilia-Romagna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Friuli Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società Ypsomed Italia srl in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- del Decreto del Direttore Generale n. 7967/2022 del 14/12/2022 relativo al “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Liguria per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa e per la conseguente condanna della regione Liguria e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- del decreto Direttore Generale Dipartimento Sanità n. 52 del 14/12/2022 portante la pubblicazione degli “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno deli anni 2015, 2016, 2017 e 2108 ai sensi dell’art. 9ter, comma 9-bis del D.L. n. 78/2015”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Marche per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Marche e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della regione Piemonte del 14/12/2022 relativa alla “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Piemonte per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Piemonte e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- della Determinazione n. 1356 del 28/11/2022 della Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna relativa “all’attuazione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei D.M. a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2016,2017,2018”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Sardegna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Sardegna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SPA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- della Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana relativa alla “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Toscana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Toscana e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ypsomed Italia S.r.l. il 15/2/2023, per l’annullamento:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l’annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento rif. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 relativa alla “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali o provinciali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla Provincia Autonoma di Trento per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Provincia n quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della Provincia Autonoma di Trento e/o di qualsiasi altra amministrazione provinciale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società YPSOMED ITALIA SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti tra Stato, Regioni e Province, della Regione Piemonte, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto, della Regione Toscana, della Regione Marche e della Regione Abruzzo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. NI LO EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che la società ricorrente, con atto depositato in data17.11.2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, avendo provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano (c.d. payback ) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025;
Ritenuto, in applicazione del principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399), che non resti al Collegio che dichiarare improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso e gli atti di motivi aggiunti;
Ritenuta, altresì, avuto riguardo alle peculiarità della questione, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IO IC, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
NI LO EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LO EI | IO IC |
IL SEGRETARIO