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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 279 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 279/2025 R.G.
Oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, C.F, , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCIACCA GIUSEPPE
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. 28 CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto all' erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971.
Incoato pertanto il procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c., il CTU aveva concluso affermando che il ricorrente non presentava i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione richiesta.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto nel merito l'insussistenza dei requisiti CP_1
amministrativi, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, la domanda giudiziale va ritenuta proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata originariamente esclusa, in capo all'istante, la sussistenza del requisito invalidante prescritto per l'invocato beneficio.
Disposta nuova CTU nel corso del presente giudizio, alla luce delle motivate contestazioni avverso la prima CTU, è stata invece verificata la sussistenza del requisito sanitario controverso.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore e, sulla base di quanto previsto dall'art.13 L.118/71 come modificato dall'art.1 della L.24.12.2007 n.247, entrata in vigore il 1.1.2008, non deve svolgere attività lavorativa.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che il ricorrente è “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88: 74% dal 9.1.2025”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali
(cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente ha dunque diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.13 L. n. 118/1971 con l'anzidetta decorrenza.
Vista la decorrenza del diritto al beneficio, le spese di lite vengono parzialmente compensate mentre le spese di CTU vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti di legge per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dal 9.1.2025.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, CP_1
oltre oneri di legge, in favore del ricorrente, da distrarre e dichiara compensate le spese per l'altra metà. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate anche nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c.
Così deciso in Marsala il 17.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 279 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 279/2025 R.G.
Oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, C.F, , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SCIACCA GIUSEPPE
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. 28 CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto all' erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971.
Incoato pertanto il procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c., il CTU aveva concluso affermando che il ricorrente non presentava i requisiti richiesti per l'erogazione della prestazione richiesta.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto nel merito l'insussistenza dei requisiti CP_1
amministrativi, chiedendone il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, la domanda giudiziale va ritenuta proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata originariamente esclusa, in capo all'istante, la sussistenza del requisito invalidante prescritto per l'invocato beneficio.
Disposta nuova CTU nel corso del presente giudizio, alla luce delle motivate contestazioni avverso la prima CTU, è stata invece verificata la sussistenza del requisito sanitario controverso.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve superare il limite di reddito annuo indicato dal legislatore e, sulla base di quanto previsto dall'art.13 L.118/71 come modificato dall'art.1 della L.24.12.2007 n.247, entrata in vigore il 1.1.2008, non deve svolgere attività lavorativa.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che il ricorrente è “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88: 74% dal 9.1.2025”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali
(cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente ha dunque diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.13 L. n. 118/1971 con l'anzidetta decorrenza.
Vista la decorrenza del diritto al beneficio, le spese di lite vengono parzialmente compensate mentre le spese di CTU vengono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti di legge per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dal 9.1.2025.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, CP_1
oltre oneri di legge, in favore del ricorrente, da distrarre e dichiara compensate le spese per l'altra metà. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate anche nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c.
Così deciso in Marsala il 17.07.2025
il Giudice
Monica D'Angelo