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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6935/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI FADEL come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
( ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difesa dall'avv. ELISABETTA ZAMPIERI come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 4
All'udienza del le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di
divorzio.
Conclusioni del PM: “ si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 26.11.2024 la sig,ra ha Parte_1
chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
formulando ulteriori domande. CP_1
Il sig. è costituito in giudizio e non si è opposto alla domanda di CP_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civilimentre ha contestato le avverse deduzioni e le domande proposte dalla parte ricorrente, formulandone di proprie.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposto la presa in carico da aprte dei
Servizi Sociali del nucleo familiare.
All'udienza del 2.12.2025 è stata chiesta la pronuncia immediata sulla domanda di cessazione degli effetti civili e le parti hanno precisato le conclusioni in tal senso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN IF (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione è stata omologata in data 30.1.2023 e sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate,
pagina 2 di 4 senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva con riferimento alla cessazione degli effetti civili/ allo scioglimento del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito alle altre domande delle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SAN IF il 10/04/2010 tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di SAN IF (SAN IF (anno 2010
parte II , serie A parte 2)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di SAN IF perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6935/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI FADEL come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
( ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difesa dall'avv. ELISABETTA ZAMPIERI come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 4
All'udienza del le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di
divorzio.
Conclusioni del PM: “ si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 26.11.2024 la sig,ra ha Parte_1
chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig.
formulando ulteriori domande. CP_1
Il sig. è costituito in giudizio e non si è opposto alla domanda di CP_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civilimentre ha contestato le avverse deduzioni e le domande proposte dalla parte ricorrente, formulandone di proprie.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposto la presa in carico da aprte dei
Servizi Sociali del nucleo familiare.
All'udienza del 2.12.2025 è stata chiesta la pronuncia immediata sulla domanda di cessazione degli effetti civili e le parti hanno precisato le conclusioni in tal senso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN IF (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione è stata omologata in data 30.1.2023 e sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate,
pagina 2 di 4 senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva con riferimento alla cessazione degli effetti civili/ allo scioglimento del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito alle altre domande delle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SAN IF il 10/04/2010 tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di SAN IF (SAN IF (anno 2010
parte II , serie A parte 2)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di SAN IF perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 4 di 4