TAR Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1930
TAR
Decreto cautelare 19 febbraio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione/falsa applicazione D.L. n. 44/2021 e obbligo vaccinale generalizzato

    Il Collegio ritiene che l'obbligo vaccinale sia giustificato dal principio di solidarietà e dalla necessità di bilanciare gli interessi coinvolti, trovando applicazione anche per il personale militare. La natura delle mansioni del ricorrente è considerata apodittica e non provata.

  • Rigettato
    Mancata previsione normativa per tamponi in luogo della vaccinazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'obbligo vaccinale non sia irragionevole o sproporzionato rispetto ai test diagnostici, bilanciando il diritto alla libertà di cura con il diritto degli altri e l'interesse della collettività.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento e mancata previsione di retribuzione/assegno alimentare in caso di sospensione

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata erogazione dell'assegno alimentare è giustificata dalla libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi, a differenza delle sospensioni per procedimenti penali o disciplinari che hanno natura cautelare e sono volte a garantire il sostegno temporaneo del lavoratore.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria/motivazione, irragionevolezza e violazione del diritto a retribuzione minima

    Il Collegio richiama i principi della Corte Costituzionale secondo cui l'obbligo vaccinale è giustificato dal principio di solidarietà e dalla tutela della salute pubblica, e la sospensione dalla retribuzione è coerente con l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro e la temporanea impossibilità di svolgere mansioni in sicurezza.

  • Rigettato
    Contrasto con Regolamento UE 536/2014 e indebito condizionamento finanziario

    Il Collegio afferma che non si è in presenza di una sperimentazione clinica, ma di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA). Le autorità competenti hanno attestato che i vaccini non sono sperimentali e che i benefici superano i rischi. La scelta politica del legislatore si è basata su dati medico-scientifici.

  • Rigettato
    Motivi analoghi a quelli del ricorso introduttivo

    I motivi di gravame sono stati disattesi in quanto infondati nel merito, sulla base della giurisprudenza consolidata e delle sentenze della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Danni subiti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative anti-COVID-19

    La domanda risarcitoria è rigettata in conseguenza del rigetto del ricorso principale, non essendovi presupposti per l'accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1930
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1930
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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