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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2394 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato PILLAN BEATRICE
e
RU ES, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato MELI PIERO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Per_
1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione abitativa prevalente - e conseguente fissazione della residenza anagrafica - presso la madre,
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dal venerdì al termine del proprio orario lavorativo fino alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre dopo cena;
-nei giorni infrasettimanali - con esclusione dei giorni di riposo della madre o di quelli in cui la stessa
1 effettua il turno di lavoro mattutino - dal termine del proprio orario lavorativo fino al rientro a casa dal lavoro della madre.
Si specifica che infrasettimanalmente i figli rimarranno con il padre anche:
- per la cena nei giorni in cui la signora termina di lavorare alle 19.30, Pt_1
- una notte, da individuare concordemente con la signora entro la domenica precedente, nelle Pt_1 settimane in cui il week-end è di spettanza materna.
Al fine di meglio organizzare gli impegni di tutti i componenti della famiglia, la madre si impegna a comunicare i propri turni lavorativi per la settimana successiva entro la giornata del giovedì, o comunque non appena venutane a conoscenza;
-il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni (per le restanti giornate di vacanza del periodo natalizio si seguirà, salvo diverso accordo, il calendario di visite ordinario);
-il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni (per le restanti giornate di vacanza del periodo pasquale si seguirà, salvo diverso accordo, il calendario di visite ordinario);
-almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché partecipando, nella misura del 50%, alle spese straordinarie afferenti i minori, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza. Le parti concordano espressamente sin d'ora che, come previsto dal suddetto Protocollo, tra le spese da dividersi al 50% vi sia anche quella della baby sitter negli orari lavorativi del genitore collocatario prevalente, fatta salva l'eventuale disponibilità del padre ad accudire per quelle ore i figli in prima persona.
4. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia percepito da ciascun genitore al 50%.
5. Spese e compensi professionali compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 e RU AN hanno Parte_1
Per_ chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori e . Per_2
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
2 condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e sia Persona_3 Persona_4 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, l'11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2394 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato PILLAN BEATRICE
e
RU ES, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato MELI PIERO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Per_
1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione abitativa prevalente - e conseguente fissazione della residenza anagrafica - presso la madre,
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dal venerdì al termine del proprio orario lavorativo fino alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre dopo cena;
-nei giorni infrasettimanali - con esclusione dei giorni di riposo della madre o di quelli in cui la stessa
1 effettua il turno di lavoro mattutino - dal termine del proprio orario lavorativo fino al rientro a casa dal lavoro della madre.
Si specifica che infrasettimanalmente i figli rimarranno con il padre anche:
- per la cena nei giorni in cui la signora termina di lavorare alle 19.30, Pt_1
- una notte, da individuare concordemente con la signora entro la domenica precedente, nelle Pt_1 settimane in cui il week-end è di spettanza materna.
Al fine di meglio organizzare gli impegni di tutti i componenti della famiglia, la madre si impegna a comunicare i propri turni lavorativi per la settimana successiva entro la giornata del giovedì, o comunque non appena venutane a conoscenza;
-il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni (per le restanti giornate di vacanza del periodo natalizio si seguirà, salvo diverso accordo, il calendario di visite ordinario);
-il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni (per le restanti giornate di vacanza del periodo pasquale si seguirà, salvo diverso accordo, il calendario di visite ordinario);
-almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché partecipando, nella misura del 50%, alle spese straordinarie afferenti i minori, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza. Le parti concordano espressamente sin d'ora che, come previsto dal suddetto Protocollo, tra le spese da dividersi al 50% vi sia anche quella della baby sitter negli orari lavorativi del genitore collocatario prevalente, fatta salva l'eventuale disponibilità del padre ad accudire per quelle ore i figli in prima persona.
4. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia percepito da ciascun genitore al 50%.
5. Spese e compensi professionali compensati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 e RU AN hanno Parte_1
Per_ chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori e . Per_2
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
2 condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e sia Persona_3 Persona_4 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, l'11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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