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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10668 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15428/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice, dott.ssa Cristina Correale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.11.25,
letto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato da nato il [...] in [...], rapp. e difeso giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.: C.F._1
Contro
– Questura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente
Pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.07.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della
PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale,
sulla premessa che, nonostante il lasso di tempo trascorso dalla richiesta via pec di pagina 1 di 3 appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo.
Il giudice, con decreto del 20.5.25, ha fissato udienza cartolare il 17.09.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 17.09.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente, che si è costituita in giudizio il
10.7.25, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in Questura per la data del 12.02.2025 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ed abuso del processo.
Nelle note del ricorrente, depositate il 15.09.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, con convocazione pervenuta prima del decreto di fissazione dell'udienza e della notifica del ricorso alla controparte effettuata il 20.04.2025, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito dell'udienza del 17.9.25, ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo stato formulate richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza del 14.11.25 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
all'esito di detta udienza, la causa è stata trattenuta in riserva dal giudice monocratico per la decisione.
Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente all'udienza, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, e l'avvenuta formalizzazione della stessa, con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più
interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 2 di 3 La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 12.02.2025 – fatto pacifico tra le parti e sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque,
integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Non può trovare accoglimento la richiesta della PA di applicazione dell'art. 96 cpc, dal momento che la cessazione della materia del contendere, grazie all'avvenuta convocazione in questura il giorno 12.2.25, si è verificata comunque in un momento successivo al deposito del ricorso effettuato il 10.7.24, sebbene anteriormente al decreto di fissazione dell'udienza ed alla sua notifica alla controparte, fatto di cui potrà tenersi conto in sede di liquidazione del gratuito patrocinio, dal momento che il ricorrente non ha palesato tale circostanza se non dopo che la stessa era stata eccepita dalla PA nella comparsa di costituzione del 10.7.25.
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, essendo venuto meno l'interesse ad agire già prima che il ricorrente procedesse alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente,
seppur dopo il deposito del ricorso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese processuali
Si comunichi.
Così deciso a Napoli il 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Correale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Giudice, dott.ssa Cristina Correale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.11.25,
letto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato da nato il [...] in [...], rapp. e difeso giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.: C.F._1
Contro
– Questura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente
Pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.07.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della
PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale,
sulla premessa che, nonostante il lasso di tempo trascorso dalla richiesta via pec di pagina 1 di 3 appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo.
Il giudice, con decreto del 20.5.25, ha fissato udienza cartolare il 17.09.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 17.09.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente, che si è costituita in giudizio il
10.7.25, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in Questura per la data del 12.02.2025 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ed abuso del processo.
Nelle note del ricorrente, depositate il 15.09.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, con convocazione pervenuta prima del decreto di fissazione dell'udienza e della notifica del ricorso alla controparte effettuata il 20.04.2025, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'esito dell'udienza del 17.9.25, ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo stato formulate richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza del 14.11.25 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
all'esito di detta udienza, la causa è stata trattenuta in riserva dal giudice monocratico per la decisione.
Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura in data antecedente all'udienza, per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso, e l'avvenuta formalizzazione della stessa, con rilascio al ricorrente di permesso provvisorio per richiesta asilo, il giudice ritiene evidente che parte ricorrente non abbia più
interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 2 di 3 La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 12.02.2025 – fatto pacifico tra le parti e sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque,
integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Non può trovare accoglimento la richiesta della PA di applicazione dell'art. 96 cpc, dal momento che la cessazione della materia del contendere, grazie all'avvenuta convocazione in questura il giorno 12.2.25, si è verificata comunque in un momento successivo al deposito del ricorso effettuato il 10.7.24, sebbene anteriormente al decreto di fissazione dell'udienza ed alla sua notifica alla controparte, fatto di cui potrà tenersi conto in sede di liquidazione del gratuito patrocinio, dal momento che il ricorrente non ha palesato tale circostanza se non dopo che la stessa era stata eccepita dalla PA nella comparsa di costituzione del 10.7.25.
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, essendo venuto meno l'interesse ad agire già prima che il ricorrente procedesse alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente,
seppur dopo il deposito del ricorso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese processuali
Si comunichi.
Così deciso a Napoli il 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Correale
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