Ordinanza cautelare 23 dicembre 2019
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 26/05/2023, n. 8910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8910 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 08910/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13516/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13516 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Scafarelli, Alessandro Janna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Societa' Psicoanalitica Italiana, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso, Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Roma, via Antonio Stoppani n. 1;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della comunicazione della Società Psicoanalitica Italiana - Istituto Nazionale del Training - Scuola di formazione datata -OMISSIS-di rigetto della domanda di partecipazione per il trainig SPI e del verbale di valutazione della Commissione per le Prime Selezioni del -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/6/2021:
annullamento della comunicazione della Società Psicoanalitica Italiana - Istituto Nazionale del Training - Scuola di formazione datata 8 aprile 2021 che ha negato alla ricorrente l'ammissione alle Seconde Selezioni, nonché di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa' Psicoanalitica Italiana e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la nota del -OMISSIS-con la quale la Società Psicoanalitica Italiana ha comunicato il rigetto della domanda di partecipazione per il training SPI nonché gli atti presupposti, ivi compreso il verbale della Commissione per le Prime Selezioni del -OMISSIS-.
2. Rappresenta la ricorrente di aver presentato in data 5.1.2019, all’Istituto Nazionale del Training, Organismo della Società Psicanalitica Italiana, abilitata, in forza del Decreto di riconoscimento del Ministero dell’Università del -OMISSIS- ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, apposita domanda per l’ammissione ai colloqui di Prime Selezioni funzionale all’eventuale successivo accesso alla formazione psicoanalitica.
3. Con comunicazione via mail del 17 luglio 2019, ricevuta il 18 luglio 2019, la Società Psicanalitica Italiana comunicava alla ricorrente che “la Commissione per le Prime Selezioni dell'Istituto Nazionale di Training della S.P.I. ha ritenuto di dover dare un parere sfavorevole alla sua domanda. Il suo progetto di fare domanda per il training SPI, in base al risultato negativo anche di questa seconda sessione di colloqui da lei sostenuti, non può pertanto essere convalidato e questa volta in maniera definitiva”
4. Su istanza della dott.ssa -OMISSIS-, la Società trasmetteva il verbale di valutazione della Commissione per le Prime Selezioni del -OMISSIS-, che recitava “La Commissione, dopo un approfondito esame del materiale inerente a tutte le operazioni di valutazione e discussione, decide a maggioranza di dare parere negativo alla richiesta della candidata ”
5. Avverso tali provvedimenti insorgeva la ricorrente che formulava un unico motivo di ricorso deducendo la violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 7, comma 4, del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, del “ Regolamento” e della lett. A) “procedure dell’art. 2 del regolamento: percorso formativo” delle “ Procedure del Regolamento ”, adottati dalla Società Psicoanalitica Italiana, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, errata valutazione dei presupposti e manifesta irragionevolezza, nonchè violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
5.1. Si doleva la ricorrente del fatto che il provvedimento di diniego fosse sprovvisto di alcuna base motivazionale.
In particolare, evidenziava che il “ Regolamento ” e le relative Procedure adottate dalla Società Psicanalitica Italiana inerenti ai criteri di ammissione ai corsi contemplerebbero un onere motivazionale afferente alle ragioni atte a sconsigliare “ dal punto di vista psicoanalitico ” la partecipazione alla formazione e che la società resistente si era limitata a richiamare il “ parere sfavorevole” reso dalla Commissione per le Prime Selezioni, senza esprimere alcuna motivazione ulteriore.
5.2. Prosegue l’esponente sottolineando che neppure il verbale di valutazione del -OMISSIS- redatto dalla Commissione recava alcuna esplicitazione delle supposte ragioni ostative alla domanda della ricorrente, non rendendo chiaro ed intellegibile l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione negativa in ordine alla domanda da questa formulata.
6. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione e la Società Psicoanalitica Italiana instando per la reiezione del gravame.
6.1. Entrambe le resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione del fatto che i provvedimenti in esame avrebbero avuto natura esclusivamente civilistica e in considerazione del carattere privatistico dell’associazione che aveva adottato gli atti gravati.
6.2. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, non risultando coinvolto il Ministero nell’adozione degli atti di cui al giudizio incardinato.
6.3. Nel merito, infine la società resistente eccepiva l’infondatezza del gravame.
7. Con Ordinanza n°-OMISSIS-questa Sezione respingeva l’istanza cautelare.
8. In riforma al predetto provvedimento interinale, il Consiglio di Stato con Decreto Presidenziale n° -OMISSIS- e Ordinanza n° -OMISSIS-accoglieva l’istanza cautelare proposta, ai fini dell’ammissione con riserva della signora -OMISSIS- al percorso formativo;
9. Con atto depositato il 18 giugno 2021, la ricorrente ha proponeva motivi aggiunti gravando la comunicazione della Società resistente, datata 8 aprile 2021, che negava alla ricorrente l’ammissione alle Seconde Selezioni.
9.1. Precisava la dott.ssa -OMISSIS- che l’Istituto, in forza dei citati provvedimenti cautelari, aveva provveduto ad ammettere la ricorrente, con riserva, al percorso previsto dal regolamento nel caso di decisione positiva sui risultati dei colloqui di prima selezione e che, pertanto, aveva presentato tempestiva domanda di ammissione alle Seconde Selezioni. Tuttavia, l’Istituto aveva comunicato che, in attesa della decisione del TAR, non potevano ritenersi sussistenti le condizioni per l’ammissione a tale seconda fase selettiva.
9.2. L’esponente rappresentava dunque di aver proposto apposito giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del decisum cautelare e di proporre i motivi aggiunti per mero scrupolo difensivo nel denegato caso che fosse attribuita una autonoma valenza lesiva a tale comunicazione.
9.2.1. La ricorrente deduceva, pertanto, la violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione sottolineando come non fosse dato comprendere quali fossero le supposte “ condizioni” non sussistenti per l’ammissione alle seconde selezioni “ in attesa della decisione del TAR ”.
9.2.2. Con un secondo ordine di doglianze, censurava la violazione ed errata applicazione dell’art. 7, comma 4, del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, del “ Regolamento ” e della lett. A) “ procedure dell’art. 2 del regolamento: percorso formativo ” e del punto “2.2. Seconde Selezioni” delle “Procedure del Regolamento”, adottati dalla Società Psicoanalitica Italiana, nonchè eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti. Arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento, disparità di trattamento.
Evidenziava, in particolare, la dott.ssa -OMISSIS- che, attesa la completezza della documentazione presentata con la domanda e la sussistenza di tutti i presupposti per l’ammissione, il contegno della società resistente si rivelava dilatorio e contrastante con il dovere di ottemperanza alla decisione cautelare.
9.2.3. Con un terzo motivo la ricorrente deduceva illegittimità derivata, violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 7, comma 4, del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, del “Regolamento” e della lett. A) “ procedure dell’art. 2 del regolamento: percorso formativo ” delle “ Procedure del Regolamento ”, adottati dalla Società Psicoanalitica Italiana. Eccesso di potere per difetto di motivazione, errata valutazione dei presupposti e manifesta irragionevolezza. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. sottolineando come la comunicazione gravata con i motivi aggiunti si rivelasse illegittima in via derivata per effetto della illegittimità delle precedenti determinazioni impugnate con il ricorso introduttivo afferenti alle deliberazioni della Società e della Commissione per le Prime Selezioni.
10. La ricorrente proponeva, altresì, ricorso nanti il CdS per l’ottemperanza al decisum cautelare con il quale era stata disposta l’ammissione con riserva al percorso formativo.
11. Con Ordinanza del -OMISSIS- il ricorso veniva accolto e veniva ribadita l’efficacia perdurante degli effetti del provvedimento cautelare anche con riferimento al secondo periodo del percorso formativo, sebbene con riserva fino all’esito della definizione nel merito del giudizio di primo grado.
12. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente depositava memorie nelle quali rappresentava che, a seguito della pronuncia sull’ottemperanza, aveva potuto svolgere le Seconde Selezioni, superandole positivamente come da nota della SPI del 14.7.2021 e di avere iniziato la formazione presso l’INT, ove frequentava il secondo anno, per effetto del positivo superamento dei colloqui di fine primo anno di corso.
Instava per la declaratoria della cessazione della materia del contendere atteso che, per effetto della tutela cautelare concessa, essa aveva dunque dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi.
Le resistenti insistevano nelle rispettive eccezioni e domande volte alla reiezione del gravame.
13. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 24 maggio 2023.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a scrutinare l’eccezione avanzata dalle resistenti circa l’affermata carenza della giurisdizione del Giudice adito.
1.1.L’eccezione è infondata.
L'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, avente ad oggetto l’ordinamento della professione di psicologo, stabilisce che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R.
1.2. Con decreto del Capo del Dipartimento per la Programmazione il coordinamento e gli affari economici, l’Istituto resistente è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Roma e Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con Decreto 11 dicembre 1998, n° 509.
1.3. Tale ultimo regolamento “definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento degli istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale .”
Il riconoscimento consegue alla positiva verifica condotta dagli organi del Ministero (in particolare la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3, deputata a rendere parere vincolante in ordine alla idoneita' degli istituti per la istituzione e attivazione dei corsi e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) in ordine alla “validita' dell’indirizzo metodologico e teorico culturale proposto ed alle evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia, la documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'istituto, nonché la disponibilità di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi (cfr. art 2).
Il contesto normativo sopra delineato evidenzia come l’operato degli Istituti abilitati ad avviare i corsi siano oggetto di puntuale monitoraggio da parte degli organismi Ministeriali che esercitano poteri di verifica e coordinamento pienamente giustificati dal fatto che (cfr art. 12 del citato decreto 11.12.1998, n° 509 sopra richiamato) “al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico clinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.”
In sostanza, per effetto del riconoscimento, che giunge a valle di un’approfondita verifica in merito al possesso di requisiti tipo organizzativo e scientifico, gli istituti abilitati vengono investiti di una prerogativa di tipo pubblicistico consistente nella possibilità di rilasciare un titolo abilitante all’esercizio della professione di psicoterapeuta.
Non v’è chi non veda dunque come, nel caso di specie, non si discetti, come prospettato dalla difesa dell’Istituto resistente, della legittimità o meno del diniego ad essere ammesso ad un’associazione privata, quanto della conformità a legge del diniego frapposto in ordine all’accesso ad un percorso formativo gestito da un soggetto privato provvisto di una specifica abilitazione ministeriale cui consegue il potere di rilasciare un Diploma finale legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
Infatti, l’iscrizione e la frequenza della formazione (training) del corso di specializzazione in psicoterapia erogato dalla ricorrente, è pregiudiziale alla possibilità di accedere alla certificazione di psicoterapeuta (specializzazione valida in Europa per lo svolgimento della psicoterapia, ad orientamento psicoanalitico) e dunque per fregiarsi del titolo di psicoanalista.
In definitiva, l’Istituto in questione, per effetto del riconoscimento Ministeriale ottenuto con il provvedimento del -OMISSIS-, espleta un’attività soggetta al rispetto dei principi del procedimento amministrativo con correlata giurisdizione del giudice amministrativo, non assumendo rilievo il fatto che la professione di psicoanalista rientri o meno nelle professioni ordinistiche.
Ciò che è dirimente è, infatti, l’aspetto sostanziale legato al fatto che la normativa vigente subordina l’esercizio della professione di psicoterapeuta ad alcuni requisiti consistenti, in primis , nel possesso della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia e, in secondo luogo, nell’acquisizione del titolo conseguente all’espletamento di una specifica formazione professionale, erogabile anche da soggetto formalmente privato, la cui attività, tuttavia, in termini di metodica ed efficacia scientifica e organizzativa è oggetto di validazione pubblicistica e dalla quale scaturisce una speciale abilitazione al rilascio di titoli legittimanti all’esercizio della professione.
E’ in ciò che si apprezza il ruolo e la posizione ricoperta dalla società resistente alla quale va riconosciuta, in tale ambito e ai limitati predetti fini, una rilevanza pubblicistica con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.
La giurisprudenza ha precisato “ che ciò che rileva, infatti, ai fini della giurisdizione è la natura del potere esercitato e non la natura giuridica del soggetto che esercita il potere: nel caso di specie, si tratta di un potere pubblicistico spettante al Ministero che è stato delegato a determinati soggetti muniti di una specifica autorizzazione, che lo esercitano secondo le modalità ed i principi fissati dal Ministero.
Il potere esercitato dal delegato è lo stesso potere che avrebbe potuto esercitare in via diretta il Ministero: la situazione giuridica soggettiva del destinatario del provvedimento, che ha consistenza di interesse legittimo, non muta in relazione alla natura giuridica pubblica o privata del soggetto che ha esercitato il potere (cfr., con riferimento al modulo della concessione, ma applicabile anche in caso di delega, Cass. civ. Sez. Unite, 02/12/1998, n. 12200).
(...) La L. n. 241 del 1990, all'art. 1, comma 1 ter, oggi prevede testualmente che: "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge"; l'art. 7 del codice del processo amministrativo stabilisce che "Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo".
Ai fini della giurisdizione, quindi, la natura privatistica del soggetto non assume la valenza dirimente” (Cons. Stato Sez. III, Sent., 18-06-2019, n. 4114.)
1.4. Conclusivamente, il giudizio all’esame del Collegio è stato correttamente incardinato nanti a questo plesso giurisdizionale, in ragione del fatto che, a seguito del sopra richiamato intervenuto riconoscimento legale decretato dal MIUR in data 29.1.2001, l’Organismo in parola, nel gestire un percorso formativo in psicoterapia-psicoanalisi e nell’adottare atti che legittimano l’esercizio professionale in tale branca specialistica, accordando a soggetti già laureati in psicologia o medicina e iscritti nei pertinenti albi un quid pluris abilitante ad una specifica competenza professionale (il diploma di psicoterapeuta o, se già posseduta, la qualifica di psicoanalista), risulta investito di poteri, anche certificativi, di tipo pubblicistico con correlata giurisdizione, in merito ai profili di affermata illegittimità incidenti sull’esercizio di tali prerogative, appartenente al giudice amministrativo.
2. Ancora in via preliminare, e al fine di perimetrare correttamente il contraddittorio, il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione formulata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell’affermata totale estraneità dell’Amministrazione del Ministero al giudizio.
2.1. L’eccezione è fondata.
Nel caso di specie, gli atti impugnati e le censure formulate attengono unicamente agli atti di valutazione e al diniego formulato dall’Istituto resistente rispetto alla richiesta di ammissione al percorso formativo.
Il ruolo ministeriale, pertanto, rimane sullo sfondo ed attiene, nella vicenda che occupa il Collegio, ad una fase meramente prodromica che si è esaurita con il riconoscimento Ministeriale accordato alla società per l’attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia in forza del Decreto del -OMISSIS-.
Il MIUR risulta, pertanto, estraneo agli atti per cui è causa, nè, d’altro, vengono dalla ricorrente formulate censure o deduzioni che chiamino in causa la posizione da questo rivestita.
Sulla scorta di quanto sopra osservato deve, dunque, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’evocato Ministero e disposta, conseguentemente, la sua estromissione dal giudizio.
3. Nel merito, osserva il Collegio che, all’esito dell’adozione dei provvedimenti cautelari adottati in sede di appello, la ricorrente è stata ammessa con riserva al percorso previsto dal Regolamento dell’istituto nel caso di decisione positiva dei risultati dei colloqui di Prima Selezione.
Successivamente, per effetto dell’Ordinanza -OMISSIS- di accoglimento del ricorso per ottemperanza, parte ricorrente ha svolto, superandole, le Seconde Selezioni, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 4 del 14 luglio 2021). Inoltre, la ricorrente ha avviato la formazione presso l’I.N.T., superando i Colloqui di fine primo anno ed attualmente frequenta la seconda annualità.
3.1. L’evoluzione del percorso formativo e specialistico della ricorrente, conseguente al provvedimento cautelare a suo tempo adottato rende evidenza di come, nel caso di specie, e sulla scorta degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali, sussistano i presupposti per la declaratoria della speciale fattispecie di cessazione della materia del contendere correlata alla realizzazione dell’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa ed in ragione del soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.
3.1.1. In fattispecie analoghe afferenti allo sviluppo del percorso di formazione nell’ambito di scuole di specializzazione conseguente a provvedimenti cautelari di ammissione con riserva alle predette scuole si è, infatti evidenziato che “ la parte ricorrente aveva " … dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza della scuola di specializzazione" e che "D'altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza della scuola di specializzazione … " (Cons. St., sez. VII, sent. n. 5208/2022).
In proposito, è stato evidenziato che " a distanza di anni dalla ammissione alla scuola di specializzazione, con il superamento di un numero significativo di esami e ormai alla soglia del conseguimento del titolo finale, deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dall'appellante (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti all'invalidazione del percorso accademico" (cfr. sent. n. 5208/2022, cit.).
Ulteriormente è stato osservato che "(…) il permanere degli effetti giuridici del percorso di specializzazione utilmente intrapreso (…) si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (…) " (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VII, sent. n. 3937/2022, cit.).
3.2. Le sopra riportate considerazioni appaiono pertinenti al caso di specie, in cui il percorso intrapreso dalla ricorrente per effetto dell'ammissione con riserva alle Prime Selezioni, disposta all'esito del giudizio sul proposto gravame cautelare, si è ulteriormente sviluppato, avendo la ricorrente superato le seconde selezioni, avviato la formazione presso l’I.N.T., superando i Colloqui di fine primo anno ed è attualmente impegnata nella frequentazione della seconda annualità.
Come evidenziato della giurisprudenza in una simile fattispecie viene a perfezionarsi “ una particolare forma di “cessazione della materia del contendere” che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell'interessata, attestata dal percorso svolto, e conformata dall'obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla. Interesse, quest'ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall'amministrazione resistente. ” (cfr. Cons. Stato Sez. VII, Sent. 15.02.2023, n. 1568)
4. Per le sopra evidenziate ragioni, il Collegio ravvisa nel caso di specie i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, nei termini sopra precisati, alla luce delle specifiche circostanze evidenziate e in linea con il riportato orientamento giurisprudenziale.
5. I motivi aggiunti, proposti avverso la comunicazione della Società resistente, datata 8 aprile 2021, che negava alla ricorrente l’ammissione alle Seconde Selezioni, vanno invece dichiarati inammissibili in ragione del fatto che le iniziative, assunte dall’istituto resistente con l’atto di diniego opposto in data 8 aprile 2021 si rivelavano contrastanti con il decisum cautelare, estrinsecandosi in una interruzione della puntuale esecuzione della ordinanza cautelare di ammissione con riserva al percorso formativo. Pertanto, la corretta sede di scrutinio di tali atti era quella dell’ottemperanza, il cui giudizio, infatti, è stato definito con l’Ordinanza del Consiglio di Stato -OMISSIS-.
6. Per le suesposte considerazioni, e ritenuta la propria giurisdizione, va dichiarata l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca in ragione del difetto di legittimazione passiva e la cessazione della materia del contendere del ricorso introduttivo, mentre vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti siccome proposti, estromette dal giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, dichiara la cessazione della materia del contendere del ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna l’Istituto resistente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.