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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2665/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FALCONE Parte_1 P.IVA_1
NC
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANTARCANGELO MARCO CP_1 P.IVA_2
e dell'Avv. SANTARCANGELO DOMENICO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 i Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Il conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la società Parte_1 [...]
, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 155/2025 emesso dal CP_1
pagina 1 di 3 Tribunale di Bologna in data 16.01.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 56.051,31, oltre ad interessi e spese, in favore di parte opposta.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, in favore del
Tribunale di Crotone, nella cui circoscrizione ha sede il nonché il relativo ufficio di tesoreria, Pt_1 ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c..
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, per inesistenza di contratto scritto e per mancanza di prova del credito vantato da controparte.
2. Si costituiva depositando la comparsa di costituzione e risposta, nella quale CP_1 dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Ufficio giudiziario e contestava nel merito le eccezioni avversarie, affermando l'esistenza del credito.
All'udienza del 04.12.2025, in sede di precisazione delle conclusioni, parte opposta chiedeva di dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
3. Si rileva che parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bologna in base al criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al c.d. forum destinatae solutionis, trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di un secondo questa tesi, in deroga all'art. 1182 comma 3 c.c., dovrebbe operare l'art. 185 D.L.vo Pt_1
n. 267/2000, che individua come luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente.
In ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, cui l'opposta ha aderito, trova applicazione il criterio di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c.: risulta, pertanto, determinata la competenza del Tribunale di Crotone, avuto riguardo all'adesione di parte opposta all'indicazione di tale Ufficio giudiziario, quale giudice competente, da parte dell'opponente.
Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n.
16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007).
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione pagina 2 di 3 per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del
12.07.2005).
4. Con riguardo al tema del pagamento delle spese processuali, trova applicazione l'orientamento dominante della Suprema Corte, secondo il quale “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. Civ. n. 15017 dell'11.05.2022; analogamente, Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013;
Cass. civ. n. 6106 del 20.03.2006).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito, precisando che, in ipotesi di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte, il potere del giudice adito di emettere una valutazione autonoma sulla competenza è escluso, cosicché gli è precluso anche il potere di pronunciare sulle spese processuali, non essendo individuabile la soccombenza di una parte rispetto all'altra; a ciò è invece tenuto il giudice al quale è rimessa la causa che, essendo competente a decidere nel merito, individua la parte soccombente (Trib. Roma, Sez. XVII, sent. 22/04/2021; Corte App.
Milano Sez. III, 15/12/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 38 comma 2, 50, 187 comma 3 c.p.c.:
-dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, adito in sede monitoria, in favore del
Tribunale di Crotone e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 155/2025, emesso dal
Tribunale di Bologna in data 16.01.2025;
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
-assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Crotone;
-rimette al Giudice competente la statuizione sulle spese processuali relative al presente giudizio.
Bologna, 24 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2665/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FALCONE Parte_1 P.IVA_1
NC
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANTARCANGELO MARCO CP_1 P.IVA_2
e dell'Avv. SANTARCANGELO DOMENICO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 i Procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
1.Il conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la società Parte_1 [...]
, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 155/2025 emesso dal CP_1
pagina 1 di 3 Tribunale di Bologna in data 16.01.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 56.051,31, oltre ad interessi e spese, in favore di parte opposta.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, in favore del
Tribunale di Crotone, nella cui circoscrizione ha sede il nonché il relativo ufficio di tesoreria, Pt_1 ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c..
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, per inesistenza di contratto scritto e per mancanza di prova del credito vantato da controparte.
2. Si costituiva depositando la comparsa di costituzione e risposta, nella quale CP_1 dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Ufficio giudiziario e contestava nel merito le eccezioni avversarie, affermando l'esistenza del credito.
All'udienza del 04.12.2025, in sede di precisazione delle conclusioni, parte opposta chiedeva di dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
3. Si rileva che parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bologna in base al criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al c.d. forum destinatae solutionis, trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di un secondo questa tesi, in deroga all'art. 1182 comma 3 c.c., dovrebbe operare l'art. 185 D.L.vo Pt_1
n. 267/2000, che individua come luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente.
In ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, cui l'opposta ha aderito, trova applicazione il criterio di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c.: risulta, pertanto, determinata la competenza del Tribunale di Crotone, avuto riguardo all'adesione di parte opposta all'indicazione di tale Ufficio giudiziario, quale giudice competente, da parte dell'opponente.
Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n.
16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007).
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione pagina 2 di 3 per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del
12.07.2005).
4. Con riguardo al tema del pagamento delle spese processuali, trova applicazione l'orientamento dominante della Suprema Corte, secondo il quale “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass. Civ. n. 15017 dell'11.05.2022; analogamente, Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013;
Cass. civ. n. 6106 del 20.03.2006).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito, precisando che, in ipotesi di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte, il potere del giudice adito di emettere una valutazione autonoma sulla competenza è escluso, cosicché gli è precluso anche il potere di pronunciare sulle spese processuali, non essendo individuabile la soccombenza di una parte rispetto all'altra; a ciò è invece tenuto il giudice al quale è rimessa la causa che, essendo competente a decidere nel merito, individua la parte soccombente (Trib. Roma, Sez. XVII, sent. 22/04/2021; Corte App.
Milano Sez. III, 15/12/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 38 comma 2, 50, 187 comma 3 c.p.c.:
-dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, adito in sede monitoria, in favore del
Tribunale di Crotone e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 155/2025, emesso dal
Tribunale di Bologna in data 16.01.2025;
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
-assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Crotone;
-rimette al Giudice competente la statuizione sulle spese processuali relative al presente giudizio.
Bologna, 24 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 3 di 3