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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IT AN, AT
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1173 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni Per la ricorrente: in accoglimento del ricorso disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con compensazione delle spese di giudizio;
Per la parte resistente, Comune di Olbia: disporre il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria di spese del giudizio.
----------
Con ricorso notificato il 22.03.2023 la Ricorrente_1, con sede in Olbia ricorreva avverso l'avviso di accertamento in rettifica notificato il 25.10.2022 dal comune di Olbia ai fini IMU per l'anno 2019, con richiesta di pagamento di € 7.626,00 oltre interessi e sanzioni per e 2.287,00, contestandone la validità perché il Comune non avrebbe provveduto alla verifica della reale situazione catastale dei fabbricati assoggettati ad imposta.
La ricorrente è proprietaria di alcuni immobili in località Piliezzu, censiti al catasto al Particella_1; · Particella_2; · Particella_3; · Particella_4 che, benché censiti nella categoria C06 non graffato, risulterebbero di fatto delle stalle e dei fienili connessi all'attività agricola svolta dalla società quali aree di un'area agricola distinta in Catasto al fParticella_5
. A supporto indicava la Concessione edilizia –Concessione_Edil_1
All'esito dell'accertamento con adesione in data 25.02.2023 il comune di Olbia avrebbe confermato le risultanze dell'avviso di accertamento.
Eccepiva in merito che il Comune sarebbe contravvenuto al disposto dello Statuto del Contribuente in quanto
“Legge di rango superiore nella gerarchia delle fonti, per i principi generali dell'ordinamento tributario e svolgono una funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete. (Cfr. Corte di Cassazione -
Sezione Tributaria: Sentenza n. 17576 del 10.12.2002; Sentenza n. 7078 del 14.04.2004)”.
Sosteneva poi che nel merito, ai fini fiscali, l'Ufficio non avrebbe riconosciuto il carattere di ruralità di cui all'art.2135 del codice civile, sebbene avesse presentato istanza di condono edilizio con richiesta di mutamento della destinazione da uso agricolo ad uso commerciale. Istanza di condono che sarebbe rimasta inevasa, nonostante il pagamento di circa 130.000,00 euro a titolo di oblazione.
Concludeva chiedendo:in via principale, di annullare e/o dichiarare la nullità e dell'atto impugnato, siccome nullo ed illegittimo oltre che infondato e, per l'effetto, condannare l'Ufficio all'eventuale rimborso di quanto indebitamente pagato o trattenuto al contribuente, nonché al pagamento delle spese di giudizio (ex art. 15
D. Lgs. n.546/1992); in via subordinata, riconoscere al comune di Olbia l'errore scusabile, dovuto alle errate risultanze catastali riportate nella predisposizione dell'avviso di accertamento;
accogliere comunque le doglianze innanzi prospettate e annullare le pretese impositive, oltre che dichiarare le spese di giudizio compensate tra le parti.
Si costituiva in giudizio il comune di Olbia per affermare che si é limitato a prendere atto delle risultanze catastali secondo l'accatastamento dei fabbricati nella categoria C6, categoria che non consente l'esenzione stante la necessaria iscrizione degli stessi nella categoria D10, quali beni strumentali alla esercitata attività agricola, successivamente effettuata a far data dal 2020. Con ciò che dall'accatastamento degli immobili accertati nell'anno 2019 l'imposta è dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita l'accoglimento.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso dal comune di Olbia ai fini IMU per l'anno 2019 sottolineando che l'Ente sarebbe stato a conoscenza della circostanza di fatto per cui gli immobili costituirebbero pertinenze connesse all'attività agricola di cui la stessa ne dichiara la titolarità in relazione all'attività dalla medesima espletata.
Le parti hanno sviluppato un tentativo di contraddittorio nel corso dell'accertamento con adesione, conclusosi negativamente.
Osserva la Corte che l'accertamento impugnato ha sottoposto correttamente a imposizione IMU gli immobili sul presupposto che gli stessi non potevano essere ritenuti esenti da imposta non rinvenendosi nella certificazione catastale l'attestazione che gli stessi costituivano fabbricati rurali. E' principio consolidato in giurisprudenza (da ultimo Cassa 12030/2020) secondo cui ai fini della fruizione della esenzione IMU per gli immobili classificati come “rurali” ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria.
L'art. 13, DL 201/2011, norma di anticipazione in via sperimentale dell'imposta municipale unica (IMU), al comma 8, aveva originariamente previsto che, relativamente ai fabbricati rurali di uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, per l'applicazione dell'imposta, l'aliquota fosse ridotta allo 0,2%. Il citato articolo 9, comma 3-bis, attribuisce carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola a norma dell'art. 2135 c.c. Con l'intervento della c.d. “Legge di Stabilità” 2014, L. 147/2013, al comma 708 dell'art. 1, è stata però prevista la totale esenzione del pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo così una nuova fattispecie di esenzione.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che, ai fini della dimostrazione della ruralità, per la fruizione dell'esenzione, ciò che rileva è l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria
(A/6 o D/10) (Cass. 18565/2009 e Cass. n.8845/2010). In particolare con la recente citata sentenza ha affermato che «L'orientamento in parola si pone in linea di continuità con il precedente, espresso fra le tante con le sentenze n. 18565/2009 e n. 8845/2010 che hanno sottolineato la “ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività dirette alla manipolazione di prodotti agricoli rilevando solo il suo classamento”.
Si può dunque affermare che ciò che conta, ai fini della esenzione prevista dalla normativa è il dato oggettivo dell'accatastamento, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, che i soggetti interessati abbiano presentato, all'Agenzia del Territorio, una domanda di attribuzione e/o variazione di categoria catastale, per l'attribuzione della categoria A/6 o
D/10 (art. 7, co.
2-bis, DL 70/2011). All'esito degli atti e della relativa documentazione si osserva come il
Comune abbia correttamente determinato la base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come da disposizione in materia IMU. Sulla base del dato catastale, tutti gli immobili in questione sono infatti accatastati nella categoria C/6, essi non costituiscono beni immobili, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile.
D'altra parte non risulta provato che la ricorrente eserciti attività come imprenditore agricolo ai sensi del predetto articolo 2135 del codice civile. Trattandosi di beni immobili non strumentali all'attività agricola esercitata dalla Società gli stessi non possono costituire oggetto di esclusione dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, giusta previsione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93.
Quanto alle spese la Corte valuta equo disporne la compensazione, atteso che per quanto dedotto dal
Comune, a far data dal 4.2.2020 la contribuente, odierna ricorrente, ha provveduto a modificare la destinazione d'uso con attribuzione della categoria D10. Ne consegue pertanto che per l'annualità 2019
l'imposta è stata calcolata sulla base della rendita attribuita agli immobili aventi categoria catastale C6.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Dispone la compensazione delle spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
IT AN, AT
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Olbia - Via Dante N. 1 07026 Olbia SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1173 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni Per la ricorrente: in accoglimento del ricorso disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
con compensazione delle spese di giudizio;
Per la parte resistente, Comune di Olbia: disporre il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento impugnato;
con vittoria di spese del giudizio.
----------
Con ricorso notificato il 22.03.2023 la Ricorrente_1, con sede in Olbia ricorreva avverso l'avviso di accertamento in rettifica notificato il 25.10.2022 dal comune di Olbia ai fini IMU per l'anno 2019, con richiesta di pagamento di € 7.626,00 oltre interessi e sanzioni per e 2.287,00, contestandone la validità perché il Comune non avrebbe provveduto alla verifica della reale situazione catastale dei fabbricati assoggettati ad imposta.
La ricorrente è proprietaria di alcuni immobili in località Piliezzu, censiti al catasto al Particella_1; · Particella_2; · Particella_3; · Particella_4 che, benché censiti nella categoria C06 non graffato, risulterebbero di fatto delle stalle e dei fienili connessi all'attività agricola svolta dalla società quali aree di un'area agricola distinta in Catasto al fParticella_5
. A supporto indicava la Concessione edilizia –Concessione_Edil_1
All'esito dell'accertamento con adesione in data 25.02.2023 il comune di Olbia avrebbe confermato le risultanze dell'avviso di accertamento.
Eccepiva in merito che il Comune sarebbe contravvenuto al disposto dello Statuto del Contribuente in quanto
“Legge di rango superiore nella gerarchia delle fonti, per i principi generali dell'ordinamento tributario e svolgono una funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete. (Cfr. Corte di Cassazione -
Sezione Tributaria: Sentenza n. 17576 del 10.12.2002; Sentenza n. 7078 del 14.04.2004)”.
Sosteneva poi che nel merito, ai fini fiscali, l'Ufficio non avrebbe riconosciuto il carattere di ruralità di cui all'art.2135 del codice civile, sebbene avesse presentato istanza di condono edilizio con richiesta di mutamento della destinazione da uso agricolo ad uso commerciale. Istanza di condono che sarebbe rimasta inevasa, nonostante il pagamento di circa 130.000,00 euro a titolo di oblazione.
Concludeva chiedendo:in via principale, di annullare e/o dichiarare la nullità e dell'atto impugnato, siccome nullo ed illegittimo oltre che infondato e, per l'effetto, condannare l'Ufficio all'eventuale rimborso di quanto indebitamente pagato o trattenuto al contribuente, nonché al pagamento delle spese di giudizio (ex art. 15
D. Lgs. n.546/1992); in via subordinata, riconoscere al comune di Olbia l'errore scusabile, dovuto alle errate risultanze catastali riportate nella predisposizione dell'avviso di accertamento;
accogliere comunque le doglianze innanzi prospettate e annullare le pretese impositive, oltre che dichiarare le spese di giudizio compensate tra le parti.
Si costituiva in giudizio il comune di Olbia per affermare che si é limitato a prendere atto delle risultanze catastali secondo l'accatastamento dei fabbricati nella categoria C6, categoria che non consente l'esenzione stante la necessaria iscrizione degli stessi nella categoria D10, quali beni strumentali alla esercitata attività agricola, successivamente effettuata a far data dal 2020. Con ciò che dall'accatastamento degli immobili accertati nell'anno 2019 l'imposta è dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita l'accoglimento.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso dal comune di Olbia ai fini IMU per l'anno 2019 sottolineando che l'Ente sarebbe stato a conoscenza della circostanza di fatto per cui gli immobili costituirebbero pertinenze connesse all'attività agricola di cui la stessa ne dichiara la titolarità in relazione all'attività dalla medesima espletata.
Le parti hanno sviluppato un tentativo di contraddittorio nel corso dell'accertamento con adesione, conclusosi negativamente.
Osserva la Corte che l'accertamento impugnato ha sottoposto correttamente a imposizione IMU gli immobili sul presupposto che gli stessi non potevano essere ritenuti esenti da imposta non rinvenendosi nella certificazione catastale l'attestazione che gli stessi costituivano fabbricati rurali. E' principio consolidato in giurisprudenza (da ultimo Cassa 12030/2020) secondo cui ai fini della fruizione della esenzione IMU per gli immobili classificati come “rurali” ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria.
L'art. 13, DL 201/2011, norma di anticipazione in via sperimentale dell'imposta municipale unica (IMU), al comma 8, aveva originariamente previsto che, relativamente ai fabbricati rurali di uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, per l'applicazione dell'imposta, l'aliquota fosse ridotta allo 0,2%. Il citato articolo 9, comma 3-bis, attribuisce carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola a norma dell'art. 2135 c.c. Con l'intervento della c.d. “Legge di Stabilità” 2014, L. 147/2013, al comma 708 dell'art. 1, è stata però prevista la totale esenzione del pagamento per i fabbricati dotati di requisiti di ruralità, introducendo così una nuova fattispecie di esenzione.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che, ai fini della dimostrazione della ruralità, per la fruizione dell'esenzione, ciò che rileva è l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria
(A/6 o D/10) (Cass. 18565/2009 e Cass. n.8845/2010). In particolare con la recente citata sentenza ha affermato che «L'orientamento in parola si pone in linea di continuità con il precedente, espresso fra le tante con le sentenze n. 18565/2009 e n. 8845/2010 che hanno sottolineato la “ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività dirette alla manipolazione di prodotti agricoli rilevando solo il suo classamento”.
Si può dunque affermare che ciò che conta, ai fini della esenzione prevista dalla normativa è il dato oggettivo dell'accatastamento, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, che i soggetti interessati abbiano presentato, all'Agenzia del Territorio, una domanda di attribuzione e/o variazione di categoria catastale, per l'attribuzione della categoria A/6 o
D/10 (art. 7, co.
2-bis, DL 70/2011). All'esito degli atti e della relativa documentazione si osserva come il
Comune abbia correttamente determinato la base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come da disposizione in materia IMU. Sulla base del dato catastale, tutti gli immobili in questione sono infatti accatastati nella categoria C/6, essi non costituiscono beni immobili, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile.
D'altra parte non risulta provato che la ricorrente eserciti attività come imprenditore agricolo ai sensi del predetto articolo 2135 del codice civile. Trattandosi di beni immobili non strumentali all'attività agricola esercitata dalla Società gli stessi non possono costituire oggetto di esclusione dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, giusta previsione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93.
Quanto alle spese la Corte valuta equo disporne la compensazione, atteso che per quanto dedotto dal
Comune, a far data dal 4.2.2020 la contribuente, odierna ricorrente, ha provveduto a modificare la destinazione d'uso con attribuzione della categoria D10. Ne consegue pertanto che per l'annualità 2019
l'imposta è stata calcolata sulla base della rendita attribuita agli immobili aventi categoria catastale C6.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Dispone la compensazione delle spese.