Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 4
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per carenza di motivazione

    Il motivo è stato rigettato in quanto la società contribuente non ha indicato quali specifiche difese svolte in primo grado sarebbero state ignorate dal collegio di prime cure.

  • Rigettato
    Violazione e errata interpretazione dell'art. 41 bis e 43, comma 3 del Dpr 600/73

    Il motivo è stato ritenuto infondato. La segnalazione della DP di Rieti, pervenuta in data successiva al primo avviso, conteneva esiti di verifiche non ancora acquisiti dall'ufficio procedente al momento del primo avviso, configurandosi come elemento sopravvenuto ai sensi dell'art. 43, comma 3 del Dpr 600/73.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova

    Il motivo è stato ritenuto in parte carente di specificità e infondato. La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistenti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (assenza di dipendenti, comportamento fiscale di Società_1, ruolo del legale rappresentante). La prova contraria fornita dalla società (corrispondenza all'oggetto sociale, iscrizione a gare) non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, specialmente riguardo all'organizzazione di tornei aziendali e alla natura delle fatture immediate.

  • Rigettato
    Invalidità dell'avviso di accertamento per delega di firma non motivata

    Il motivo è stato ritenuto infondato. La delega di firma non richiede l'indicazione espressa della durata o delle ragioni, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, e trovando titolo nei poteri di ordine e direzione del dirigente. Non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni (art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001).

  • Rigettato
    Invalidità dell'avviso di accertamento per acquisizione documentazione contabile con nota di incarico non trasmessa via PEC

    Il motivo è stato ritenuto infondato. Ai sensi dell'art. 23 del CAD, le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale o se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Nel caso di specie, la conformità dell'atto cartaceo all'originale digitale non è stata contestata.

  • Rigettato
    Applicazione del D.Lgs. 158/15 e del D.Lgs. 497/92 in materia di sanzioni

    I motivi sono stati ritenuti infondati. La nuova normativa sanzionatoria è applicabile retroattivamente secondo il principio del 'favor rei', ma l'applicazione del 100% rientra nella forbice sanzionatoria dal 90% al 180% prevista dalla nuova normativa. L'applicazione della misura prossima al valore minimo non comporta un'eccessiva sproporzione.

  • Rigettato
    Liquidazione spese di lite con parametri non indicati

    Il motivo è stato ritenuto infondato. Il valore della controversia era compreso nello scaglione di riferimento (€ 52.000,00 - € 260.000,00), e la liquidazione adottata non supera i massimi di scaglione. In caso di liquidazione successiva al DM 55/2014, il giudice deve quantificare il compenso tra il minimo e il massimo, e la motivazione è doverosa solo se si decide di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi.

  • Rigettato
    Irrilevanza della sentenza di assoluzione penale e dell'archiviazione

    La sentenza di assoluzione penale è irrilevante in quanto relativa a soggetto diverso (Nominativo_2) e non vincolante per il giudizio tributario. L'archiviazione nei confronti del legale rappresentante è anch'essa irrilevante. Solo la sentenza penale dibattimentale di assoluzione con specifiche formule ha efficacia di giudicato nel processo tributario. Viene inoltre ribadita l'autonomia dei due giudizi e la diversità dei mezzi di prova e criteri di valutazione.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n°546

    Il motivo è stato ritenuto irrilevante in quanto il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs. 546 del 1992, introdotto dalla L. 130 del 2022, essendo norma sostanziale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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