Art. 2.
Per conseguire le finalita' di cui al precedente articolo 1, le regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane, con proprie leggi definiscono:
a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;
b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunita' montane dei piani di cui alla precedente lettera a) alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunita', tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonche' le modalita' con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;
c) le norme per la determinazione dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato, nonche' i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici verificatisi, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici.
Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi stessi possono essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito;
d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 ;
e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
f) le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;
g) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunita' montane e consorzi di comuni.
Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonche' di tutti i possibili apporti esterni.
Con leggi regionali saranno anche determinate le modalita' degli interventi e delle iniziative nonche', ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilita' generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Per conseguire le finalita' di cui al precedente articolo 1, le regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane, con proprie leggi definiscono:
a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;
b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunita' montane dei piani di cui alla precedente lettera a) alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunita', tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonche' le modalita' con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;
c) le norme per la determinazione dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato, nonche' i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici verificatisi, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici.
Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi stessi possono essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito;
d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 ;
e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
f) le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;
g) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunita' montane e consorzi di comuni.
Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonche' di tutti i possibili apporti esterni.
Con leggi regionali saranno anche determinate le modalita' degli interventi e delle iniziative nonche', ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilita' generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.