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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. 9388/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9388 /2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9388/2024 R.G.
promossa da nato a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Claudio Gurrieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Padova n. 69,
- ricorrente -
CONTRO (C.F. ) rappresentato e difeso, per Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, nel presente giudizio, dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva ricorso avverso l'indebito assistenziale e previdenziale sollecitato con nota del 16 dicembre 2022 con cui gli veniva comunicato che per il periodo 1/12/2014 al 31/05/2022 lo stesso aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 29.256,50 per somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07146509
Eccepiva, a tal riguardo: deroga, nel caso dell'indebito assistenziale, alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033 c.c. prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali;
Decadenza; Prescrizione quinquennale del Credito;
mancanza e/o insufficienza di motivazione;
mancata indicazione degli strumenti di tutela;
Precisava, inoltre, di avere adempiuto alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale, previsto dall'art. 443 c.p.c. avendo esperito regolare ricorso amministrativo presso il competente
Comitato Provinciale (All.4 e All.5) e che, tuttavia, tale ricorso è stato rigettato
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 29.256,50 avanzata dall' nei suoi confronti per i motivi sopra eccepiti e/o per CP_1 qualsiasi altro motivo ritenuto idoneo e sollevabile d'ufficio dal Decidente. Conseguentemente: accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 29.256,50 erogata dall' in favore del CP_1 ricorrente nel periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2022, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
condannare l' a restituire le somme già CP_1 eventualmente trattenute;
annullare i relativi provvedimenti restitutori e/o quelli prodromici e/o connessi e/o susseguenti.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_2 concludeva chiedendo: In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato per le causali esposte in narrativa, con conferma dei provvedimenti di indebito ex adverso impugnati. Spese, competenze ed onorari come per legge.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 14 maggio 2025 fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 14.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Preliminarmente occorre osservare che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la comunicazione dell' del 13.4.2022 contiene una sintetica, ma esaustiva motivazione (“a seguito CP_1 di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2022 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07146509 per un importo complessivo di €. 29.256,50 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti), che certamente ha consentito alla parte ricorrente di comprendere il motivo della richiesta, ossia il superamento del limite di reddito, tant'è che la stessa si è difesa nel merito.
Quanto all'eccezione di decadenza si rileva che nell'azione di accertamento negativo dell'indebito non sono previsti termini di decadenza.
E' infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione decennale formulata dal ricorrente avuto riguardo alla comunicazione dell'indebito ricevuta il 13.04.2022.
Nel merito.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019).
Nel caso di specie l'indebito assistenziale non è legato a motivi reddituali, ma ad un errore dell' CP_1 il quale, dopo aver riconosciuto dal gennaio 2010 (visita di revisione del 26/1/2015) il ricorrente Invalido Civile al 100% ha continuato ad erogargli la predetta pensione IO, nonostante lo stesso con visita di revisione del 26/1/2015 - da dicembre 2014 - sia stato qualificato come invalido parziale, passando così dalla fascia 30 alla fascia 34
Nel mese di aprile 2022, l si è accorto dell'errore ed ha provveduto a ricalcolare il trattamento CP_1 pensionistico dovuto, quindi, ha richiesto al ricorrente le somme indebitamente corrisposte dal
12/2014 al 5/2022.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6610/2005 ha affermato che “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento – e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata l'insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo
l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né così interpretato il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacchè è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per l'erogazione di quelle prestazioni.”
Tuttavia la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che “l'indebito assistenziale che si
è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento” (cfr. Cass. N. 24180/2022).
Nel caso in esame l affermando che non sono mai stati comunicati con il modello red. i redditi CP_1 del ricorrente e affermando che l'indebita erogazione delle prestazioni non è stata dovuta ad errore imputabile all' , bensì alla violazione dell'obbligo di comunicare i dati reddituali, richiama l'art. CP_1
13 l. 412/91 secondo cui "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". La parte ricorrente ha, tuttavia, documentato di aver provveduto ad inviare regolarmente la dichiarazione reddituale 730 nel periodo coperto dall'accertamento. Sicchè deve ritenersi sussistere un corretto affidamento dell'accipiens. Né diversamente può ritenersi sull'assunto dell' secondo CP_1 cui il ricorrente non avrebbe provveduto ad inviare all'Istituto le prescritte comunicazioni sui modelli
Red. Invero l può verificare la situazione reddituale oltre che sulla scorta dei modelli c.d. Red, CP_1 anche mediante le banche dati fiscali, consultabili da parte dei propri funzionari.
Conseguentemente, stante la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento, deve escludersi la ripetibilità delle somme erogate.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la non ripetibilità della somma di €.
29.256,50 rivendicato dall con lettera del 13.04.2022. CP_1
Attesa la natura della causa si compensano integralmente le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9388/2024 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di €. 29.256,50 rivendicata dall' con lettera del CP_1
13.04.2022;
Si compensano integralmente le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 14 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9388 /2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9388/2024 R.G.
promossa da nato a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Claudio Gurrieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Padova n. 69,
- ricorrente -
CONTRO (C.F. ) rappresentato e difeso, per Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, nel presente giudizio, dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva ricorso avverso l'indebito assistenziale e previdenziale sollecitato con nota del 16 dicembre 2022 con cui gli veniva comunicato che per il periodo 1/12/2014 al 31/05/2022 lo stesso aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 29.256,50 per somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07146509
Eccepiva, a tal riguardo: deroga, nel caso dell'indebito assistenziale, alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui all'art. 2033 c.c. prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali;
Decadenza; Prescrizione quinquennale del Credito;
mancanza e/o insufficienza di motivazione;
mancata indicazione degli strumenti di tutela;
Precisava, inoltre, di avere adempiuto alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale, previsto dall'art. 443 c.p.c. avendo esperito regolare ricorso amministrativo presso il competente
Comitato Provinciale (All.4 e All.5) e che, tuttavia, tale ricorso è stato rigettato
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 29.256,50 avanzata dall' nei suoi confronti per i motivi sopra eccepiti e/o per CP_1 qualsiasi altro motivo ritenuto idoneo e sollevabile d'ufficio dal Decidente. Conseguentemente: accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 29.256,50 erogata dall' in favore del CP_1 ricorrente nel periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2022, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
condannare l' a restituire le somme già CP_1 eventualmente trattenute;
annullare i relativi provvedimenti restitutori e/o quelli prodromici e/o connessi e/o susseguenti.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_2 concludeva chiedendo: In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato per le causali esposte in narrativa, con conferma dei provvedimenti di indebito ex adverso impugnati. Spese, competenze ed onorari come per legge.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha confermato il procedimento reso dal Giudice delegato alla decisione, precedentemente alla sottoscritta, con il quale veniva disposto che l'udienza del 14 maggio 2025 fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 14.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
OSSERVA IL GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Preliminarmente occorre osservare che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la comunicazione dell' del 13.4.2022 contiene una sintetica, ma esaustiva motivazione (“a seguito CP_1 di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/12/2014 al 31/05/2022 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07146509 per un importo complessivo di €. 29.256,50 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti), che certamente ha consentito alla parte ricorrente di comprendere il motivo della richiesta, ossia il superamento del limite di reddito, tant'è che la stessa si è difesa nel merito.
Quanto all'eccezione di decadenza si rileva che nell'azione di accertamento negativo dell'indebito non sono previsti termini di decadenza.
E' infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione decennale formulata dal ricorrente avuto riguardo alla comunicazione dell'indebito ricevuta il 13.04.2022.
Nel merito.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 26036/2019).
Nel caso di specie l'indebito assistenziale non è legato a motivi reddituali, ma ad un errore dell' CP_1 il quale, dopo aver riconosciuto dal gennaio 2010 (visita di revisione del 26/1/2015) il ricorrente Invalido Civile al 100% ha continuato ad erogargli la predetta pensione IO, nonostante lo stesso con visita di revisione del 26/1/2015 - da dicembre 2014 - sia stato qualificato come invalido parziale, passando così dalla fascia 30 alla fascia 34
Nel mese di aprile 2022, l si è accorto dell'errore ed ha provveduto a ricalcolare il trattamento CP_1 pensionistico dovuto, quindi, ha richiesto al ricorrente le somme indebitamente corrisposte dal
12/2014 al 5/2022.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6610/2005 ha affermato che “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento – e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata l'insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo
l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né così interpretato il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacchè è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per l'erogazione di quelle prestazioni.”
Tuttavia la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che “l'indebito assistenziale che si
è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento” (cfr. Cass. N. 24180/2022).
Nel caso in esame l affermando che non sono mai stati comunicati con il modello red. i redditi CP_1 del ricorrente e affermando che l'indebita erogazione delle prestazioni non è stata dovuta ad errore imputabile all' , bensì alla violazione dell'obbligo di comunicare i dati reddituali, richiama l'art. CP_1
13 l. 412/91 secondo cui "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". La parte ricorrente ha, tuttavia, documentato di aver provveduto ad inviare regolarmente la dichiarazione reddituale 730 nel periodo coperto dall'accertamento. Sicchè deve ritenersi sussistere un corretto affidamento dell'accipiens. Né diversamente può ritenersi sull'assunto dell' secondo CP_1 cui il ricorrente non avrebbe provveduto ad inviare all'Istituto le prescritte comunicazioni sui modelli
Red. Invero l può verificare la situazione reddituale oltre che sulla scorta dei modelli c.d. Red, CP_1 anche mediante le banche dati fiscali, consultabili da parte dei propri funzionari.
Conseguentemente, stante la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento, deve escludersi la ripetibilità delle somme erogate.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la non ripetibilità della somma di €.
29.256,50 rivendicato dall con lettera del 13.04.2022. CP_1
Attesa la natura della causa si compensano integralmente le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9388/2024 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di €. 29.256,50 rivendicata dall' con lettera del CP_1
13.04.2022;
Si compensano integralmente le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 14 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011