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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Alessandra Ferraro - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in unico grado iscritta al N. 646 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 - cui è riunita la causa iscritta al N. 683 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 - decisa ex artt. 281 sexies,
281 terdecies e 275 bis cpc all'udienza collegiale del 23 ottobre 2025
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
(C.F.: e (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
), rappresentati e difesi dall'avv.to D. D'Arpa, dall'avv. V. Melgiovanni e dall'avv. A. Pepe,
[...] mandato in atti
-ricorrenti-
Nonché 1 (C.F.: ); (C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F.: ), C.F._8 Parte_1 C.F._9 [...]
(C.F.: ), in proprio e quale erede del de cuius Parte_9 C.F._10 germano rappresentati e difesi dall'avv.to F. Zompì e dall'avv. E. Persona_1
De Luca, mandato in atti
- ricorrenti nel giudizio riunito-
E
(C.F.: , in persona del Sindaco in carica p.t. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. M. Fasano, mandato in atti
-resistente -
STRAORDINARIA CP_2 Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Presidente P.T.,
[...] P.IVA_1
-resistente contumace -
********
Preliminarmente la Corte dà atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c., con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 24.5.2022, Parte_7 [...]
e , in proprio e quale erede del de cuius germano Parte_8 Parte_1 Parte_9
, agivano in giudizio esponendo: di essere eredi della sig. ( Persona_1 Persona_2
) e della sig.ra ( Parte_7 Parte_8 Parte_1 Parte_10 Parte_9
in proprio e quale erede del de cuius germano ), originarie
[...] Persona_1 comproprietarie ( per 2/3) di un vasto compendio immobiliare sito nel Comune di , di CP_1
2 complessivi 59.580 mq - identificato nel NCT al foglio 12, p.lle 85 e 704 – già interessato da una vicenda ablatoria, in funzione della realizzazione del PEEP, approvato con delibera del 1974; che tale procedura
– in origine legittima – era divenuta sine titulo per la mancata adozione del decreto di esproprio nel termini di legge;
che i ricorrenti avevano agito dinanzi al TAR Lecce al fine di ottenere la condanna del CP_1 alla restituzione del bene illecitamente occupato;
che detta complessa vicenda si protraeva per molti anni;
che - dichiarato nel 2016 lo stato di dissesto del Comune i ricorrenti avevano formalizzato CP_1 nel 2017 istanza di ammissione al passivo della procedura per il credito rinveniente da detta procedura;
che nelle more, la Commissione straordinaria avviava il procedimento di cui all'art. 42bis D.P.R.
n.327/2001, disponendo, con determinazione n. 49/2022 del 1.6.2022 l'acquisizione del terreno di mq
24.265 illegittimamente occupato dal al patrimonio indisponibile ed il pagamento in favore degli CP_1 odierni ricorrenti della complessiva somma di euro 1.206.936,27 (euro 400.372,50 quale valore venale del bene;
euro 545.683,45 pari al 5% del valore venale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sofferto dal proprietario;
euro 80.074,50 pari al 20% del valore venale attuale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale sofferto;
euro 180.832,82 a titolo di interessi sul valore venale dal settembre 1986 al 15.5.2022, da aggiornarsi fino all'effettivo soddisfo); che detta somma era decurtata del 50% giusta delibera del 14.5.2021 n. 27, sicché era disposto il deposito della somma di € 603.481,64 presso la Tesoreria;
2. Conseguentemente con il ricorso del 24.5.2022 i ricorrenti contestavano la stima operata dall'ente, il quale aveva errato nell'individuare il reale valore del terreno, e chiedevano alla Corte di rideterminare correttamente, anche mediante espletamento di CTU, l'indennità ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001 nella misura di euro 7.152.381,95;
3. Con memoria di costituzione depositata dalla Commissione Straordinaria era eccepito il difetto di legittimazione passiva;
il difetto di giurisdizione;
la incompatibilità della attività istruttoria necessaria alla definizione della lite con il rito sommario;
la necessità di sospensione ex art. 295 cpc in attesa della definizione di altro giudizio innanzi al TAR;
e nel merito la infondatezza della domanda, perché le aree effettivamente oggetto della occupazione illegittima sarebbero state di minore estensione e comunque che la stima era congrua sicché la pretesa andava rigettata;
4. Con la memoria di costituzione depositata il resistente aveva eccepito l'infondatezza nel CP_1 merito dell'opposizione;
5. Altro analogo ricorso ex art. 702bis c.p.c. era depositato, in data 29.5.2022 da Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
che, quali eredi della sig. altra comproprietaria ( per 1/3) del Parte_6 Persona_3 medesimo compendio immobiliare, i quali pure impugnavano la delibera n. 49/2022 e chiedevano di rideterminare correttamente, anche mediante espletamento di CTU, l'indennità ex art. 42bis D.P.R. 3 n.327/2001 loro spettante. Tale giudizio - iscritto al n. 536/2022 RG - era quindi riunito al precedente giudizio, iscritto al n. 529/2022 RG;
6. Nelle more della definizione di tale procedimento, la Commissione Straordinaria adottava - in data
19.6.2022 altra delibera - n. 79 – per rettificare la precedente determinazione n. 49/2022, – ridimensionando la superficie oggetto della acquisizione sanante in scrutinio ( perché era risultato alla
Commissione che la superficie complessiva delle aree edificabili e/o edificate interessate effettivamente alla procedura non era – al netto di quelle già trasferite a ed a – pari a 24.265 mq, Controparte_4 CP_5 come indicato erroneamente nelle istanze degli eredi di e Persona_3 Persona_2 Pt_10
ma solo 7118 mq), sicché l'acquisizione al patrimonio indisponibile era disposta per soli mq
[...]
7118, ( invece degli originari mq 24.265 ) di terreno irreversibilmente trasformato ed illegittimamente occupato dal con conseguente ridefinizione anche delle somme da versare a tale titolo nel senso CP_1 in favore degli odierni ricorrenti nella minor somma di euro 365.490,59 complessivi, (euro 117.802,90 quale valore venale del bene;
euro 165.956,17 pari al 5% del valore venale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sofferto dal proprietario;
euro 23.560.58 pari al 20% del valore venale attuale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale sofferto;
euro
58.170,94 a titolo di interessi sul valore venale dal settembre 1986 al 15.5.2022, da aggiornarsi fino all'effettivo soddisfo) così rideterminata la somma sulla base della minore estensione acquisita al patrimonio comunale;
detta somma era quindi decurtata del 50% - giusta delibera del 14.5.2021 n. 27 - sicché era disposto il deposito della somma di 182,745,30;
7. A fronte della adozione di tale di tale delibera n. 79/2023 di rettifica della delibera n. 49/2022 di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001, quest'ultima ex tunc era priva di effetti, sicché la Corte, venuto meno ogni interesse alla decisione in merito alla impugnazione della delibera n. 49/2022, con ordinanza del 22.10.2024 dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel giudizio n.
529/2022 ( cui era riunito quello n. 536/2022 RG).
8 – Tutto ciò premesso, i ricorrenti con due distinti ricorsi, ex art. 281 decies cpc depositati l'uno il
28.7.2023 e l'altro il 4.9.2023 ed iscritti rispettivamente ai nn. 646/2023 e 684/2023, poi riuniti con ordinanza del 6.3.2025, hanno impugnato la nuova delibera n. 79/2022, di rettifica, reiterando tutte le ragioni di doglianza inerenti la ridefinizione dell'area soggetta ad acquisizione sanante e la rideterminazione della indennità spettante ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001.
9 - Con ordinanza istruttoria del 26.9.2023, veniva disposta l'acquisizione ai giudizi nn. 646/2023 e
683/2023 della consulenza tecnica d'ufficio, già espletata nel procedente procedimento n. 529/2022 e finalizzata a determinare l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale spettante ai ricorrenti ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001, tenendo conto della natura e del valore del terreno al momento della pronuncia del decreto di acquisizione sanante ed altresì il risarcimento dovuto per il 4 periodo di occupazione illegittima, per il periodo dal 1986 alla data di adozione del provvedimento di acquisizione ovvero per l'intero periodo in cui si è protratta la acquisizione sanante, e contestualmente era disposta la chiamata a chiarimenti del c.t.u. ing. per le opportune integrazioni alla c.t.u. in Per_4 relazione al nuovo giudizio e per rispondere a tutte le osservazioni e le circostanze più specificamente rappresentate dalle parti in questo giudizio.
10- All'esito, quindi, la causa, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive
è stata rimessa al Collegio ex art. 281 terdecies cpc per la decisione, sicché, alla udienza del 23 ottobre
2025 a tal uopo fissata, le parti depositavano note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando il deposito della sentenza, nei termini di cui all'art. 275 bis cpc comma 2, come richiamato dall'art. 281 terdecies cpc
->>>
11. La opposizione proposta è fondata per quanto di ragione.
12. - Va premesso che la relazione resa nel giudio n. 529/2022 è stata ritualmente acquisita in questa sede ed è pienamente utilizzabile per la identità oggettiva e soggettiva fra i giudizi: la res iudicanda e le questioni demandate al consulente sono in sostanza identiche e sovrapponibili;
la relazione in scrutinio è stata comunque sottoposta in questo giudizio ad nuovo contraddittorio delle parti, attraverso la convocazione del c.t.u. per ogni opportuna integrazione e la formulazione delle relative osservazioni, di fatto riproducendo quelle stesse già formulate da ciascuno dei rispettivi CC.TT.PP. in sede di indagine tecnica, cui pure il consulente aveva già esaurientemente risposto.
12.1. Di tali esiti peritali pertanto il Collegio, condividendoli, dovrà tener conto ai fini della decisione.
Ed invero il consulente, ing. ha, con un rigore tecnico e argomentativo che convince la Corte Per_4 in ordine alla correttezza delle conclusioni cui è pervenuto, accertato che la superficie complessiva delle aree edificabili e/o edificate interessate effettivamente dal procedimento ablatorio e dal conseguente provvedimento di acquisizione sanante è pari a mq 24.265, come indicato nelle istanze degli eredi di e e nel procedente provvedimento di Persona_3 Persona_2 Parte_10 acquisizione sanante del 1.6.2022; e non già pari a mq 7.118, come indicato invece nel provvedimento n. 79/2023 di rettifica, impugnato in questa sede. Tale risultato è il frutto di una attenta ricostruzione della annosa vicenda ablatoria ( pagg.
5-11 della relazione ) che ne occupa e dei singoli passaggi che hanno interessato i terreni di proprietà dei ricorrenti, pur tenuto conto delle arre trasferite a ed a Controparte_4
– pari ad € 18.349 mq e delle aree di 11.231mq acquisite con regolare procedura espropriativa. CP_5
12.2. Il c.t.u. ha poi indicato la tipizzazione dell'area come zona “E” edificabile, posto che le aree interessate dal PEEP hanno vocazione edificatoria;
sul punto non vi è un significativo contrasto fra le
5 parti ed in ogni caso le indicazioni rese dal c.t.u. superano positivamente ogni obiezione sollevata in contrario dalla Amministrazione.
12.3. Controversa è invece la determinazione del valore dell'area individuato dal c.t.u. Considerata la tipizzazione e l'ubicazione dell'area, in zona PEEP, il c.t.u. ha, con una valutazione pienamente condivisa dal Collegio, ritenuto di attribuire alle aree, alla data della espropriazione sanante, del 19.6.2022 un valore unitario di €/mq 32,00. A tale valore il consulente perviene seguendo, correttamente, il metodo analitico, posto che il metodo sintetico -comparativo, in astratto preferibile, perché basato sulla individuazione del valore venale di mercato, in base ai valori di vendite di immobili aventi caratteristiche analoghe, già avvenute nella zona o in zone prossime a quella dove è ubicato l'immobile, nel caso in esame non poteva essere utilmente applicato, perché l'essere i terreni inseriti nel PEEP ne rende peculiari le caratteristiche ai fini della individuazione del valore di mercato, di tal che non è possibile rivenire compravendite di beni a questi comparabili ed utilizzarli come base di calcolo. In ogni caso, evidenzia il c.t.u. che comunque le compravendite indicate dalle parti risalgono per lo più ad anni troppo lontani nel tempo ( 1992- 1995 -
1996 ) rispetto alla data del 2022 – di adozione del provvedimento di acquisizione sanante- cui va riferita la valutazione, sicché risentono di valori delle compravendite non più attuali;
l'unico dato utilizzabile sarebbe quello relativo ad una compravendita per notar del 2022, ma riguarda un immobile, sito Per_5 nel centro del Comune di , e quindi un'area non omogenea a quelle (PEEP) da valutare, tale CP_1 da rendere a poco affidabili i dati che provengono da tale compravendita con riferimento alla tipologia del bene da esaminare ( pag. 12 e ss. della relazione). Tali difficoltà giustificano il fatto che il c.t.u., per rispondere al quesito, abbia utilizzato invece il metodo analitico, che fa riferimento invece ai valori
OMI. La Corte ritiene che le ragioni esposte dal c.t.u a sostegno di tale scelta, al di là delle obiezioni, pur non del tutto prive di significatività mosse dalla difesa delle parti, possano essere condivise perchè – in mancanza di dati più convincenti, che non sono stati reperiti e che comunque è assai difficile reperire -
l'unico criterio da utilizzare, ai fini della stima, è quello rinveniente dai valori ufficiali dell'Osservatorio del mercato immobiliare ( OMI ); il c.t.u. ha poi utilizzato i valori “normali” e, quanto alla possibilità di considerare invece i valori di “ottimo”, il c.t.u. ha fornito comunque una spiegazione esauriente – basata su datti obiettivi che escludono per tutti i terreni in esame la possibilità di attribuirvi una qualifica di ottimo - con motivazione convincente che la Corte condivide. L'utilizzo di valori di aree edificabili nel
Comune di ricavabile col metodo comparativo sarebbe stato invece incongruo perché il valore CP_1 ottenuto sarebbe stato non adeguato alle caratteristiche reali di tali terreni. Il valore quindi nel 2022 di immobili “normali” siti in secondo l' OMI è pari a 685 €/mq per costruzioni fuori terra;
a 500 CP_1
€/mq per interrati.
12.4. Anche il computo del costo di costruzione, effettuato dal c.t.u. per ottenere il valore di mercato delle aree edificabili oggetto di acquisizione sanante, è operato dal consulente in maniera convincente. Le
6 obiezioni mosse dalle parti, e radicate su valutazioni solo ipotetiche, non colgono nel segno, sono state minuziosamente esaminate dal c.t.u., che all'esito ha confermato la sua valutazione.
13. Condividendo pertanto le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto, sulla base del suo accertamento, la
Corte ritiene utilizzabile la tabella n. 1 della relazione peritale depositata in questo giudizio: il c.t.u. partendo da una estensione delle aree di mq. 24.265 ed un valore netto di 32 €/mq, indica al 1986 (data di cessazione della occupazione legittima, protrattasi dal 1978) un valore di mercato di € 776.480,00. La data del 1986 come data di inizio della occupazione illegittima è indicata sia nella domanda introduttiva di questo giudizio ( derivando dal giudicato sorto per effetto della sentenza del Tar) sia nel provvedimento n. 79/2022. La soluzione che individua, invece, la data del 1983 ( 5 anni dal 1978 data della immissione in possesso) va disattesa, perché non è corretta;
peraltro, non vi è una domanda delle parti in tale senso e sarebbe peraltro una soluzione più onerosa per il Comune, che pure nel suo provvedimento di acquisizione sanante fa riferimento al 1986 quale data di inizio della occupazione illegittima.
14. Pertanto alla luce della tabella n. 1 si ottiene:
1) pari al valore venale dell'area alla data del Parte_11
19.6.2022 risulta pari a: € 776.480,00( mq 24.265 x €/mq 32 =);
2) ai sensi dell'art t . 42 bis TU espropriazioni, risulta Parte_12 pari al 20% del valore venale del bene ( perché zona PEEP) e ammonta pertanto a € 155.296,00 ( €
776.480 x 0,20 )
3) INDENNITÀ DA OCCUPAZIONE LEGITTIMA per 8 anni dal 25.8.1978 al 21.9.1986 : a sensi dell'art.22 bis comma 5 del testo unico degli espropri, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso ed il termine ultimo per l'ultimazione delle operazioni di esproprio, è dovuta l'indennità di occupazione, da computarsi ai sensi dell'art. 50 in misura pari ad 1/12 di quanto spetterebbe nel caso di esproprio dell'area per ogni anno di occupazione, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad 1/12 di quella annua. L'indennità di occupazione legittima spetta anche nel caso di acquisizione sanante rispondendo alla esigenza di una piena risarcibilità del danno per il periodo di illecita occupazione del bene per l'intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, al quale non abbia fatto seguito il definitivo provvedimento ablatorio. Calcolata, in base al valore venale del bene, oggetto di occupazione ammonta per 8 anni ad € 517.653,00 ( € 776.480 x 1/12 x 5 anni =) Tale indennità avrebbe dovuto essere versata durante l'occupazione legittima e segnatamente anno per anno.
Dunque, se essa viene liquidata successivamente deve essere maggiorata degli interessi legali dal giorno del dovuto sino a quello del deposito.
7 4) INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA PER IL PERIODO DA 21.9.1986 al
19.6.2022 ( somma pari al 5% annuo calcolato sul solo valore venale per 36 anni). Il risarcimento del danno per occupazione illegittima deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione (ovvero dalla scadenza del periodo di occupazione legittima) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero fino alla restituzione dell'area o al suo legittimo acquisto, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, confluendo peraltro in tale ultima ipotesi la posta risarcitoria, in senso lato, nell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante, come evincibile dal richiamato disposto del comma 3 del citato art. 42 bis. Tale valore d'uso corrispondente al danno sofferto da parte ricorrente per l'illecita prolungata occupazione del terreno di sua proprietà, può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. , nell'interesse del cinque per cento sul valore venale del bene. L'importo va calcolato in € 1.385.400,00. Tale importo è dovuto in quanto la indennità di occupazione illegittima è già stata riconosciuta dal come voce specifica nella CP_1 indennità offerta con il decreto di acquisizione sanante.
5) INTERESSI LEGALI sul valore venale del bene ( € 776.480) dal 1986 al 19.6.2022 pari ad €
796.530,00
15. Conclusivamente spettano per le causali sopra indicate le seguenti somme:
€ 776.480,00
€ 155.296,00
€ 517.653,00
€ 1.385.400,00
€ 796.530,00
E quindi complessivamente € 3.631.359,00; detto importo va poi ridotto del 50% in forza della disposizione di cui all'art. 258 TUEL in materia di liquidazione dei debiti di enti in situazione di dissesto finanziario e della delibera n. 27 del 14.5.2021 adottata dalla Straordinaria, pure indicata nel CP_2 provvedimento di acquisizione sanante qui scrutinato e non oggetto di alcuna censura;
residua come dovuto ai ricorrenti dunque l'importo complessivo di € 1.815.679,50, oltre interessi legali su dette somme dal dovuto al saldo;
giova precisare che 1/3 dell'importo spetta – in solido - a Parte_1
, , e Parte_13 Parte_4 Parte_5
ed i restanti 2/3 – sempre in solido - spettano a Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , quest'ultima nella qualità in atti.
[...] Parte_1 Pt_9 Parte_9
->>>
8 16. Va osservato che il ha già versato alla la somma di euro € 182.754,30 CP_1 Parte_14 indicata nel decreto di acquisizione sanante n. 79 del 19.6.2022. Confrontando questi importi con quelli calcolati secondo la motivazione che precede, emerge come dovuto un importo maggiore della somma già depositata;
tale importo maggiore – pari ad € 1.632.925,50 - dev'essere parimenti versato presso la
Tesoreria. Nulla altro spetta, per altre voci di danno ulteriori in considerazione della natura omnicomprensiva dell'indennizzo già liquidato. Tenuto conto dell'avvenuto deposito della somma già riconosciuta in via amministrativa, che va detratta dall'importo complessivo dovuto di € 1.815.679,50 come sopra determinata complessivamente, gli interessi legali vanno calcolati solo sulle maggiori somme determinate oltre quelle già depositate alla Cassa Depositi e Prestiti. Le somme non vanno rivalutate trattandosi di debito di valuta.
17. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico del e CP_1 della Commissione Straordinaria in solido;
il fatto che la pretesa ad un importo di euro 7.152.381,95 come indicato nel ricorso introduttivo non sia stata accolta integralmente non comporta una soccombenza parziale, atteso che, alla luce degli esiti della c.t.u. svolta in questo grado, effettivamente le contestazioni mosse da parte ricorrente alla stima effettuata dalla Amministrazione dell' indennità ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001 sono fondate, nel senso che, comunque, il valore indicato nell'impugnato provvedimento non era stato correttamente determinato e che la somma dovuta con riferimento alla estensione di 24.265mq - e non di mq 7.118,00 - è ben superiore di quella indicata nel provvedimento impugnato ( euro 365.490, 59 ); un accoglimento della domanda, pur se ridotto nel quantum, non comporta infatti reciproca soccombenza (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022); va tenuto però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, va applicato il criterio del decisum, sicché conseguentemente le spese di lite, unitamente alle spese di c.t.u. come già liquidate, vanno poste in capo alle amministrazioni resistenti, in ragione della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione di tale criterio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione civile,
definitivamente pronunciando sull'opposizione ad indennità proposta da Parte_7 Parte_8
e , in proprio e quale erede del de cuius germano
[...] Parte_1 Parte_9 [...]
, con ricorso depositato in data 24.5.2022, nei confronti del e della Persona_1 Controparte_1
Commissione straordinaria di liquidazione del nonché pronunciando Controparte_1 sull'opposizione riunita, proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
9 , e con ricorso depositato in Parte_4 Parte_5 Parte_6 data 29.5.2022, così provvede:
1) Accoglie i ricorsi per quanto di diritto e, rigettata ogni altra richiesta, determina le somme dovute a favore dei ricorrenti per tutte le causali indicate in motivazione nella somma complessiva di € 1.815.679,50 oltre interessi al tasso legale su tutti gli importi come analiticamente determinati nella parte motiva;
2) Condanna i resistenti in solido fra loro, e Controparte_1 Controparte_6
, a depositare presso la la somma complessivamente
[...] Controparte_7 dovuta, anche per interessi, tenuto conto della somma già versata, oltre interessi legali sulle maggiori somme determinate, oltre quelle già depositate;
3) Condanna i resistenti in solido fra loro, e Controparte_1 Controparte_6
, alla rifusione in favore di e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_1 Parte_9
delle spese di lite, liquidate in euro 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa
[...] nella misura del 15%;
4) Condanna i resistenti in solido fra loro, e Controparte_1 Controparte_6
, alla rifusione in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
, e delle spese di lite, liquidate Parte_4 Parte_5 Parte_6 in euro 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Danilo D'Arpa, dell'avv. Vito Melgiovanni e dall'avv. Aurelio Pepe, procuratori della parte vittoriosa;
5) Pone in via definitiva in capo alle parti resistenti, in solido fra loro, e Controparte_1
Commissione straordinaria di liquidazione, le spese di CTU come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile in data 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Consiglia Invitto dr. Antonio Francesco Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Alessandra Ferraro - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in unico grado iscritta al N. 646 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 - cui è riunita la causa iscritta al N. 683 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 - decisa ex artt. 281 sexies,
281 terdecies e 275 bis cpc all'udienza collegiale del 23 ottobre 2025
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F.: ), Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
(C.F.: e (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
), rappresentati e difesi dall'avv.to D. D'Arpa, dall'avv. V. Melgiovanni e dall'avv. A. Pepe,
[...] mandato in atti
-ricorrenti-
Nonché 1 (C.F.: ); (C.F.: Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F.: ), C.F._8 Parte_1 C.F._9 [...]
(C.F.: ), in proprio e quale erede del de cuius Parte_9 C.F._10 germano rappresentati e difesi dall'avv.to F. Zompì e dall'avv. E. Persona_1
De Luca, mandato in atti
- ricorrenti nel giudizio riunito-
E
(C.F.: , in persona del Sindaco in carica p.t. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. M. Fasano, mandato in atti
-resistente -
STRAORDINARIA CP_2 Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Presidente P.T.,
[...] P.IVA_1
-resistente contumace -
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Preliminarmente la Corte dà atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c., con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 24.5.2022, Parte_7 [...]
e , in proprio e quale erede del de cuius germano Parte_8 Parte_1 Parte_9
, agivano in giudizio esponendo: di essere eredi della sig. ( Persona_1 Persona_2
) e della sig.ra ( Parte_7 Parte_8 Parte_1 Parte_10 Parte_9
in proprio e quale erede del de cuius germano ), originarie
[...] Persona_1 comproprietarie ( per 2/3) di un vasto compendio immobiliare sito nel Comune di , di CP_1
2 complessivi 59.580 mq - identificato nel NCT al foglio 12, p.lle 85 e 704 – già interessato da una vicenda ablatoria, in funzione della realizzazione del PEEP, approvato con delibera del 1974; che tale procedura
– in origine legittima – era divenuta sine titulo per la mancata adozione del decreto di esproprio nel termini di legge;
che i ricorrenti avevano agito dinanzi al TAR Lecce al fine di ottenere la condanna del CP_1 alla restituzione del bene illecitamente occupato;
che detta complessa vicenda si protraeva per molti anni;
che - dichiarato nel 2016 lo stato di dissesto del Comune i ricorrenti avevano formalizzato CP_1 nel 2017 istanza di ammissione al passivo della procedura per il credito rinveniente da detta procedura;
che nelle more, la Commissione straordinaria avviava il procedimento di cui all'art. 42bis D.P.R.
n.327/2001, disponendo, con determinazione n. 49/2022 del 1.6.2022 l'acquisizione del terreno di mq
24.265 illegittimamente occupato dal al patrimonio indisponibile ed il pagamento in favore degli CP_1 odierni ricorrenti della complessiva somma di euro 1.206.936,27 (euro 400.372,50 quale valore venale del bene;
euro 545.683,45 pari al 5% del valore venale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sofferto dal proprietario;
euro 80.074,50 pari al 20% del valore venale attuale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale sofferto;
euro 180.832,82 a titolo di interessi sul valore venale dal settembre 1986 al 15.5.2022, da aggiornarsi fino all'effettivo soddisfo); che detta somma era decurtata del 50% giusta delibera del 14.5.2021 n. 27, sicché era disposto il deposito della somma di € 603.481,64 presso la Tesoreria;
2. Conseguentemente con il ricorso del 24.5.2022 i ricorrenti contestavano la stima operata dall'ente, il quale aveva errato nell'individuare il reale valore del terreno, e chiedevano alla Corte di rideterminare correttamente, anche mediante espletamento di CTU, l'indennità ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001 nella misura di euro 7.152.381,95;
3. Con memoria di costituzione depositata dalla Commissione Straordinaria era eccepito il difetto di legittimazione passiva;
il difetto di giurisdizione;
la incompatibilità della attività istruttoria necessaria alla definizione della lite con il rito sommario;
la necessità di sospensione ex art. 295 cpc in attesa della definizione di altro giudizio innanzi al TAR;
e nel merito la infondatezza della domanda, perché le aree effettivamente oggetto della occupazione illegittima sarebbero state di minore estensione e comunque che la stima era congrua sicché la pretesa andava rigettata;
4. Con la memoria di costituzione depositata il resistente aveva eccepito l'infondatezza nel CP_1 merito dell'opposizione;
5. Altro analogo ricorso ex art. 702bis c.p.c. era depositato, in data 29.5.2022 da Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
che, quali eredi della sig. altra comproprietaria ( per 1/3) del Parte_6 Persona_3 medesimo compendio immobiliare, i quali pure impugnavano la delibera n. 49/2022 e chiedevano di rideterminare correttamente, anche mediante espletamento di CTU, l'indennità ex art. 42bis D.P.R. 3 n.327/2001 loro spettante. Tale giudizio - iscritto al n. 536/2022 RG - era quindi riunito al precedente giudizio, iscritto al n. 529/2022 RG;
6. Nelle more della definizione di tale procedimento, la Commissione Straordinaria adottava - in data
19.6.2022 altra delibera - n. 79 – per rettificare la precedente determinazione n. 49/2022, – ridimensionando la superficie oggetto della acquisizione sanante in scrutinio ( perché era risultato alla
Commissione che la superficie complessiva delle aree edificabili e/o edificate interessate effettivamente alla procedura non era – al netto di quelle già trasferite a ed a – pari a 24.265 mq, Controparte_4 CP_5 come indicato erroneamente nelle istanze degli eredi di e Persona_3 Persona_2 Pt_10
ma solo 7118 mq), sicché l'acquisizione al patrimonio indisponibile era disposta per soli mq
[...]
7118, ( invece degli originari mq 24.265 ) di terreno irreversibilmente trasformato ed illegittimamente occupato dal con conseguente ridefinizione anche delle somme da versare a tale titolo nel senso CP_1 in favore degli odierni ricorrenti nella minor somma di euro 365.490,59 complessivi, (euro 117.802,90 quale valore venale del bene;
euro 165.956,17 pari al 5% del valore venale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale sofferto dal proprietario;
euro 23.560.58 pari al 20% del valore venale attuale del terreno a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale sofferto;
euro
58.170,94 a titolo di interessi sul valore venale dal settembre 1986 al 15.5.2022, da aggiornarsi fino all'effettivo soddisfo) così rideterminata la somma sulla base della minore estensione acquisita al patrimonio comunale;
detta somma era quindi decurtata del 50% - giusta delibera del 14.5.2021 n. 27 - sicché era disposto il deposito della somma di 182,745,30;
7. A fronte della adozione di tale di tale delibera n. 79/2023 di rettifica della delibera n. 49/2022 di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001, quest'ultima ex tunc era priva di effetti, sicché la Corte, venuto meno ogni interesse alla decisione in merito alla impugnazione della delibera n. 49/2022, con ordinanza del 22.10.2024 dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel giudizio n.
529/2022 ( cui era riunito quello n. 536/2022 RG).
8 – Tutto ciò premesso, i ricorrenti con due distinti ricorsi, ex art. 281 decies cpc depositati l'uno il
28.7.2023 e l'altro il 4.9.2023 ed iscritti rispettivamente ai nn. 646/2023 e 684/2023, poi riuniti con ordinanza del 6.3.2025, hanno impugnato la nuova delibera n. 79/2022, di rettifica, reiterando tutte le ragioni di doglianza inerenti la ridefinizione dell'area soggetta ad acquisizione sanante e la rideterminazione della indennità spettante ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001.
9 - Con ordinanza istruttoria del 26.9.2023, veniva disposta l'acquisizione ai giudizi nn. 646/2023 e
683/2023 della consulenza tecnica d'ufficio, già espletata nel procedente procedimento n. 529/2022 e finalizzata a determinare l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale spettante ai ricorrenti ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001, tenendo conto della natura e del valore del terreno al momento della pronuncia del decreto di acquisizione sanante ed altresì il risarcimento dovuto per il 4 periodo di occupazione illegittima, per il periodo dal 1986 alla data di adozione del provvedimento di acquisizione ovvero per l'intero periodo in cui si è protratta la acquisizione sanante, e contestualmente era disposta la chiamata a chiarimenti del c.t.u. ing. per le opportune integrazioni alla c.t.u. in Per_4 relazione al nuovo giudizio e per rispondere a tutte le osservazioni e le circostanze più specificamente rappresentate dalle parti in questo giudizio.
10- All'esito, quindi, la causa, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive
è stata rimessa al Collegio ex art. 281 terdecies cpc per la decisione, sicché, alla udienza del 23 ottobre
2025 a tal uopo fissata, le parti depositavano note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando il deposito della sentenza, nei termini di cui all'art. 275 bis cpc comma 2, come richiamato dall'art. 281 terdecies cpc
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11. La opposizione proposta è fondata per quanto di ragione.
12. - Va premesso che la relazione resa nel giudio n. 529/2022 è stata ritualmente acquisita in questa sede ed è pienamente utilizzabile per la identità oggettiva e soggettiva fra i giudizi: la res iudicanda e le questioni demandate al consulente sono in sostanza identiche e sovrapponibili;
la relazione in scrutinio è stata comunque sottoposta in questo giudizio ad nuovo contraddittorio delle parti, attraverso la convocazione del c.t.u. per ogni opportuna integrazione e la formulazione delle relative osservazioni, di fatto riproducendo quelle stesse già formulate da ciascuno dei rispettivi CC.TT.PP. in sede di indagine tecnica, cui pure il consulente aveva già esaurientemente risposto.
12.1. Di tali esiti peritali pertanto il Collegio, condividendoli, dovrà tener conto ai fini della decisione.
Ed invero il consulente, ing. ha, con un rigore tecnico e argomentativo che convince la Corte Per_4 in ordine alla correttezza delle conclusioni cui è pervenuto, accertato che la superficie complessiva delle aree edificabili e/o edificate interessate effettivamente dal procedimento ablatorio e dal conseguente provvedimento di acquisizione sanante è pari a mq 24.265, come indicato nelle istanze degli eredi di e e nel procedente provvedimento di Persona_3 Persona_2 Parte_10 acquisizione sanante del 1.6.2022; e non già pari a mq 7.118, come indicato invece nel provvedimento n. 79/2023 di rettifica, impugnato in questa sede. Tale risultato è il frutto di una attenta ricostruzione della annosa vicenda ablatoria ( pagg.
5-11 della relazione ) che ne occupa e dei singoli passaggi che hanno interessato i terreni di proprietà dei ricorrenti, pur tenuto conto delle arre trasferite a ed a Controparte_4
– pari ad € 18.349 mq e delle aree di 11.231mq acquisite con regolare procedura espropriativa. CP_5
12.2. Il c.t.u. ha poi indicato la tipizzazione dell'area come zona “E” edificabile, posto che le aree interessate dal PEEP hanno vocazione edificatoria;
sul punto non vi è un significativo contrasto fra le
5 parti ed in ogni caso le indicazioni rese dal c.t.u. superano positivamente ogni obiezione sollevata in contrario dalla Amministrazione.
12.3. Controversa è invece la determinazione del valore dell'area individuato dal c.t.u. Considerata la tipizzazione e l'ubicazione dell'area, in zona PEEP, il c.t.u. ha, con una valutazione pienamente condivisa dal Collegio, ritenuto di attribuire alle aree, alla data della espropriazione sanante, del 19.6.2022 un valore unitario di €/mq 32,00. A tale valore il consulente perviene seguendo, correttamente, il metodo analitico, posto che il metodo sintetico -comparativo, in astratto preferibile, perché basato sulla individuazione del valore venale di mercato, in base ai valori di vendite di immobili aventi caratteristiche analoghe, già avvenute nella zona o in zone prossime a quella dove è ubicato l'immobile, nel caso in esame non poteva essere utilmente applicato, perché l'essere i terreni inseriti nel PEEP ne rende peculiari le caratteristiche ai fini della individuazione del valore di mercato, di tal che non è possibile rivenire compravendite di beni a questi comparabili ed utilizzarli come base di calcolo. In ogni caso, evidenzia il c.t.u. che comunque le compravendite indicate dalle parti risalgono per lo più ad anni troppo lontani nel tempo ( 1992- 1995 -
1996 ) rispetto alla data del 2022 – di adozione del provvedimento di acquisizione sanante- cui va riferita la valutazione, sicché risentono di valori delle compravendite non più attuali;
l'unico dato utilizzabile sarebbe quello relativo ad una compravendita per notar del 2022, ma riguarda un immobile, sito Per_5 nel centro del Comune di , e quindi un'area non omogenea a quelle (PEEP) da valutare, tale CP_1 da rendere a poco affidabili i dati che provengono da tale compravendita con riferimento alla tipologia del bene da esaminare ( pag. 12 e ss. della relazione). Tali difficoltà giustificano il fatto che il c.t.u., per rispondere al quesito, abbia utilizzato invece il metodo analitico, che fa riferimento invece ai valori
OMI. La Corte ritiene che le ragioni esposte dal c.t.u a sostegno di tale scelta, al di là delle obiezioni, pur non del tutto prive di significatività mosse dalla difesa delle parti, possano essere condivise perchè – in mancanza di dati più convincenti, che non sono stati reperiti e che comunque è assai difficile reperire -
l'unico criterio da utilizzare, ai fini della stima, è quello rinveniente dai valori ufficiali dell'Osservatorio del mercato immobiliare ( OMI ); il c.t.u. ha poi utilizzato i valori “normali” e, quanto alla possibilità di considerare invece i valori di “ottimo”, il c.t.u. ha fornito comunque una spiegazione esauriente – basata su datti obiettivi che escludono per tutti i terreni in esame la possibilità di attribuirvi una qualifica di ottimo - con motivazione convincente che la Corte condivide. L'utilizzo di valori di aree edificabili nel
Comune di ricavabile col metodo comparativo sarebbe stato invece incongruo perché il valore CP_1 ottenuto sarebbe stato non adeguato alle caratteristiche reali di tali terreni. Il valore quindi nel 2022 di immobili “normali” siti in secondo l' OMI è pari a 685 €/mq per costruzioni fuori terra;
a 500 CP_1
€/mq per interrati.
12.4. Anche il computo del costo di costruzione, effettuato dal c.t.u. per ottenere il valore di mercato delle aree edificabili oggetto di acquisizione sanante, è operato dal consulente in maniera convincente. Le
6 obiezioni mosse dalle parti, e radicate su valutazioni solo ipotetiche, non colgono nel segno, sono state minuziosamente esaminate dal c.t.u., che all'esito ha confermato la sua valutazione.
13. Condividendo pertanto le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto, sulla base del suo accertamento, la
Corte ritiene utilizzabile la tabella n. 1 della relazione peritale depositata in questo giudizio: il c.t.u. partendo da una estensione delle aree di mq. 24.265 ed un valore netto di 32 €/mq, indica al 1986 (data di cessazione della occupazione legittima, protrattasi dal 1978) un valore di mercato di € 776.480,00. La data del 1986 come data di inizio della occupazione illegittima è indicata sia nella domanda introduttiva di questo giudizio ( derivando dal giudicato sorto per effetto della sentenza del Tar) sia nel provvedimento n. 79/2022. La soluzione che individua, invece, la data del 1983 ( 5 anni dal 1978 data della immissione in possesso) va disattesa, perché non è corretta;
peraltro, non vi è una domanda delle parti in tale senso e sarebbe peraltro una soluzione più onerosa per il Comune, che pure nel suo provvedimento di acquisizione sanante fa riferimento al 1986 quale data di inizio della occupazione illegittima.
14. Pertanto alla luce della tabella n. 1 si ottiene:
1) pari al valore venale dell'area alla data del Parte_11
19.6.2022 risulta pari a: € 776.480,00( mq 24.265 x €/mq 32 =);
2) ai sensi dell'art t . 42 bis TU espropriazioni, risulta Parte_12 pari al 20% del valore venale del bene ( perché zona PEEP) e ammonta pertanto a € 155.296,00 ( €
776.480 x 0,20 )
3) INDENNITÀ DA OCCUPAZIONE LEGITTIMA per 8 anni dal 25.8.1978 al 21.9.1986 : a sensi dell'art.22 bis comma 5 del testo unico degli espropri, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso ed il termine ultimo per l'ultimazione delle operazioni di esproprio, è dovuta l'indennità di occupazione, da computarsi ai sensi dell'art. 50 in misura pari ad 1/12 di quanto spetterebbe nel caso di esproprio dell'area per ogni anno di occupazione, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad 1/12 di quella annua. L'indennità di occupazione legittima spetta anche nel caso di acquisizione sanante rispondendo alla esigenza di una piena risarcibilità del danno per il periodo di illecita occupazione del bene per l'intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, al quale non abbia fatto seguito il definitivo provvedimento ablatorio. Calcolata, in base al valore venale del bene, oggetto di occupazione ammonta per 8 anni ad € 517.653,00 ( € 776.480 x 1/12 x 5 anni =) Tale indennità avrebbe dovuto essere versata durante l'occupazione legittima e segnatamente anno per anno.
Dunque, se essa viene liquidata successivamente deve essere maggiorata degli interessi legali dal giorno del dovuto sino a quello del deposito.
7 4) INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA PER IL PERIODO DA 21.9.1986 al
19.6.2022 ( somma pari al 5% annuo calcolato sul solo valore venale per 36 anni). Il risarcimento del danno per occupazione illegittima deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione (ovvero dalla scadenza del periodo di occupazione legittima) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero fino alla restituzione dell'area o al suo legittimo acquisto, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, confluendo peraltro in tale ultima ipotesi la posta risarcitoria, in senso lato, nell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante, come evincibile dal richiamato disposto del comma 3 del citato art. 42 bis. Tale valore d'uso corrispondente al danno sofferto da parte ricorrente per l'illecita prolungata occupazione del terreno di sua proprietà, può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. , nell'interesse del cinque per cento sul valore venale del bene. L'importo va calcolato in € 1.385.400,00. Tale importo è dovuto in quanto la indennità di occupazione illegittima è già stata riconosciuta dal come voce specifica nella CP_1 indennità offerta con il decreto di acquisizione sanante.
5) INTERESSI LEGALI sul valore venale del bene ( € 776.480) dal 1986 al 19.6.2022 pari ad €
796.530,00
15. Conclusivamente spettano per le causali sopra indicate le seguenti somme:
€ 776.480,00
€ 155.296,00
€ 517.653,00
€ 1.385.400,00
€ 796.530,00
E quindi complessivamente € 3.631.359,00; detto importo va poi ridotto del 50% in forza della disposizione di cui all'art. 258 TUEL in materia di liquidazione dei debiti di enti in situazione di dissesto finanziario e della delibera n. 27 del 14.5.2021 adottata dalla Straordinaria, pure indicata nel CP_2 provvedimento di acquisizione sanante qui scrutinato e non oggetto di alcuna censura;
residua come dovuto ai ricorrenti dunque l'importo complessivo di € 1.815.679,50, oltre interessi legali su dette somme dal dovuto al saldo;
giova precisare che 1/3 dell'importo spetta – in solido - a Parte_1
, , e Parte_13 Parte_4 Parte_5
ed i restanti 2/3 – sempre in solido - spettano a Parte_6 Parte_7 Parte_8
e , quest'ultima nella qualità in atti.
[...] Parte_1 Pt_9 Parte_9
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8 16. Va osservato che il ha già versato alla la somma di euro € 182.754,30 CP_1 Parte_14 indicata nel decreto di acquisizione sanante n. 79 del 19.6.2022. Confrontando questi importi con quelli calcolati secondo la motivazione che precede, emerge come dovuto un importo maggiore della somma già depositata;
tale importo maggiore – pari ad € 1.632.925,50 - dev'essere parimenti versato presso la
Tesoreria. Nulla altro spetta, per altre voci di danno ulteriori in considerazione della natura omnicomprensiva dell'indennizzo già liquidato. Tenuto conto dell'avvenuto deposito della somma già riconosciuta in via amministrativa, che va detratta dall'importo complessivo dovuto di € 1.815.679,50 come sopra determinata complessivamente, gli interessi legali vanno calcolati solo sulle maggiori somme determinate oltre quelle già depositate alla Cassa Depositi e Prestiti. Le somme non vanno rivalutate trattandosi di debito di valuta.
17. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico del e CP_1 della Commissione Straordinaria in solido;
il fatto che la pretesa ad un importo di euro 7.152.381,95 come indicato nel ricorso introduttivo non sia stata accolta integralmente non comporta una soccombenza parziale, atteso che, alla luce degli esiti della c.t.u. svolta in questo grado, effettivamente le contestazioni mosse da parte ricorrente alla stima effettuata dalla Amministrazione dell' indennità ex art. 42bis D.P.R. n.327/2001 sono fondate, nel senso che, comunque, il valore indicato nell'impugnato provvedimento non era stato correttamente determinato e che la somma dovuta con riferimento alla estensione di 24.265mq - e non di mq 7.118,00 - è ben superiore di quella indicata nel provvedimento impugnato ( euro 365.490, 59 ); un accoglimento della domanda, pur se ridotto nel quantum, non comporta infatti reciproca soccombenza (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022); va tenuto però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, va applicato il criterio del decisum, sicché conseguentemente le spese di lite, unitamente alle spese di c.t.u. come già liquidate, vanno poste in capo alle amministrazioni resistenti, in ragione della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in applicazione di tale criterio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione civile,
definitivamente pronunciando sull'opposizione ad indennità proposta da Parte_7 Parte_8
e , in proprio e quale erede del de cuius germano
[...] Parte_1 Parte_9 [...]
, con ricorso depositato in data 24.5.2022, nei confronti del e della Persona_1 Controparte_1
Commissione straordinaria di liquidazione del nonché pronunciando Controparte_1 sull'opposizione riunita, proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
9 , e con ricorso depositato in Parte_4 Parte_5 Parte_6 data 29.5.2022, così provvede:
1) Accoglie i ricorsi per quanto di diritto e, rigettata ogni altra richiesta, determina le somme dovute a favore dei ricorrenti per tutte le causali indicate in motivazione nella somma complessiva di € 1.815.679,50 oltre interessi al tasso legale su tutti gli importi come analiticamente determinati nella parte motiva;
2) Condanna i resistenti in solido fra loro, e Controparte_1 Controparte_6
, a depositare presso la la somma complessivamente
[...] Controparte_7 dovuta, anche per interessi, tenuto conto della somma già versata, oltre interessi legali sulle maggiori somme determinate, oltre quelle già depositate;
3) Condanna i resistenti in solido fra loro, e Controparte_1 Controparte_6
, alla rifusione in favore di e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_1 Parte_9
delle spese di lite, liquidate in euro 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa
[...] nella misura del 15%;
4) Condanna i resistenti in solido fra loro, e Controparte_1 Controparte_6
, alla rifusione in favore di ,
[...] Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3
, e delle spese di lite, liquidate Parte_4 Parte_5 Parte_6 in euro 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Danilo D'Arpa, dell'avv. Vito Melgiovanni e dall'avv. Aurelio Pepe, procuratori della parte vittoriosa;
5) Pone in via definitiva in capo alle parti resistenti, in solido fra loro, e Controparte_1
Commissione straordinaria di liquidazione, le spese di CTU come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile in data 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Consiglia Invitto dr. Antonio Francesco Esposito
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