Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00456/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e la Questura di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- del foglio di via obbligatorio n. -OMISSIS- del 14.5.2025, notificato il 17.5.2025, recante l'obbligo per la ricorrente di non fare ritorno nel Comune di Vibo Valentia per anni 2, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ST De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del foglio di via obbligatorio adottato dalla Questura di Vibo Valentia recante l’obbligo per la ricorrente di non fare ritorno nel Comune di Vibo Valentia per anni 2 (due).
2. Rappresenta la ricorrente che, in data 8.4.2025, quale terza trasportata a bordo dell'autovettura -OMISSIS- targata -OMISSIS-, era stata sottoposta a controllo di Polizia unitamente al coniuge, in -OMISSIS- in Vibo Valentia; che il personale operante aveva accertato che tale autoveicolo sarebbe risultato essere provento di furto - come emerso da denuncia presentata in data 8.4.2025 presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS--; che il coniuge della ricorrente avrebbe sporto due denunce-querele in data 20.3.2025 e in data 18.4.2025 presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- nei confronti del venditore dell’autoveicolo, rispetto ad una vicenda negoziale caratterizzata da molteplici problematiche anche per la consegna e la esatta individuazione dell’autoveicolo; che la ricorrente sarebbe stata completamente estranea alla vicenda dell’acquisto dell'autovettura.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ Eccesso di potere per difetto dei presupposti- Irragionevolezza - Ingiustizia manifesta - Violazione del principio di buon andamento e Imparzialità dell’attività amministrativa -Violazione dell’art.32 della Costituzione ” e il secondo “ Violazione dell'art 3 della Costituzione e dell'art. 8 CEDU ””, la ricorrente ha denunciato che nell’impugnato provvedimento sarebbe assente il requisito della pericolosità sociale dal momento che l’Amministrazione avrebbe richiamato a sostegno della esistenza del medesimo il solo controllo effettuato in data 8.4.2025, senza l’indicazione di una partecipazione attiva della ricorrente ai presunti fatti criminosi né la indicazione di precedenti di polizia o segnalazioni a suo carico; che l’impugnato provvedimento sarebbe lesivo dei diritti fondamentali relativi alla libertà di circolazione e al mantenimento dei legami familiari della ricorrente.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto rigettarsi il ricorso.
5. Con provvedimento del 5 settembre 2025 n. -OMISSIS-il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il requisito del “ fumus boni iuris ” (difetto del presupposto dell’abitualità ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
6. Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. La censura in ordine all’assenza dei presupposti per l’accertamento della pericolosità sociale della ricorrente è fondata con conseguente assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
7.1. Occorre premettere che in materia la giurisprudenza ha statuito che “ per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
7.2. Le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto al profilo soggettivo, si applicano (art. 1) nei confronti di “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi ” (lett. a), a “ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ” (lett. b) e di “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” (lett. c). Sul versante oggettivo, ai sensi del successivo art. 2, le persone indicate nell’art. 1 devono essere “…pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale ”.
7.3. Quanto all'estensione del potere esercitabile dal Questore, la giurisprudenza del Giudice di appello ha affermato che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, due profili: a) quello soggettivo, relativo alla “ dedizione ” del soggetto alla commissione di reati; b) quello oggettivo, inerente l’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. Ciò in quanto la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
7.4. Nell’ambito penalistico il concetto di “ dedizione ” sottende, infatti, che il reo dimostri una particolare inclinazione alla commissione di reati; inclinazione configurabile tutte le volte in cui si sia in presenza di una semplice omogeneità fra le varie condotte criminose, in quanto sintomatiche di dedizione al reato ( conf. Cass. Pen. Sez. I, 6 dicembre 1984, n. 2975).
7.5. Secondo i giudici di appello “...il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, rientra nell’ambito delle misure di prevenzione personali, evidentemente volte a prevenire reati socialmente pericolosi e non già a reprimerli. Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in esame è dunque la pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico. … ” e che “…l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine alla pericolosità del soggetto, che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica. … ” e “ In particolare…assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica. … ”. (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 aprile 20203, n. 3407).
8. Orbene, per quanto di interesse, il Collegio rileva che, nell’impugnato provvedimento, il giudizio di pericolosità a carico della ricorrente è fondato sulla sola circostanza del controllo sopra descritto in base al quale la stessa sarebbe stata deferita alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia per il reato di ricettazione in concorso ex artt. 110 e 648 c.p., e per il quale è stato instaurato il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. Mod. 21.
8.1. Il Collegio osserva che il giudizio prognostico di pericolosità è, quindi, fondato su una unica circostanza che non è di per sé stessa idonea a integrare il requisito della “ dedizione ” alla commissione di reati, di cui all’art. 1, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
8.2. Né dall’impugnato provvedimento emerge un grado di partecipazione attiva e diretta nell’ipotesi di reato tale da giustificare la misura preventiva in questione.
9. In conclusione il ricorso deve essere accolto e il provvedimento annullato data la fondatezza del dedotto difetto dei presupposti.
10. I peculiari profili della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ST, Presidente
IC Ciconte, Referendario
ST De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST De AN | AR ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.