Art. 3.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.