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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6642/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:30
Presidente Dott. BE CC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROP N Q EREDE Parte_1
Avv. COREA ULISSE presente
Avv. CHIAPPETTA ANDREA
AVV. LECCE ANTONIO presente
IN PROP N Q EREDE Parte_2
Avv. COREA ULISSE
AT GE
Avv. COREA ULISSE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CATELLI MARCO avv Ponzianelli pres in sost.
Controparte_2
Avv. CARUGNO ANTONIO avv Ritorsini pres in sost.
Controparte_3
Avv.
OL IN
Avv.
1 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Ponzianelli precisa che l'avv Catelli è costituito solo per CP_1
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
BE CC
RI RI IN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE CC - Presidente dr.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6642/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
AT GE (c.f. ), (c.f. C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), queste ultime due in C.F._2 Parte_1 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi della , tutte rappresentate e difese, giusta Persona_1 procura in atti – sia congiuntamente che disgiuntamente al difensore già costituito avv. Lecce Antonio del Foro di Cassino (c.f. - ) - dal avv. Ulisse Corea (c.f. C.F._4 C.F._5
e dall'avv. Chiappetta Andrea (c.f. ) con domicilio eletto in Roma, alla Via di C.F._6
Villa Sacchetti, n.9;
- APPELLANTE –
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sora (FR), viale Controparte_2 C.F._7
San Domenico n. 13/A, presso e nello studio dell'avv. Carugno Antonio (C.F. ), C.F._8 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA –
E nella qualità di Impresa designata per la Regione Lazio alla Gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. , corrente a Mogliano Veneto (TV), Via P.IVA_1
Marocchesa, 14 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore e Amm.re Delegato Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Catelli Marco (C.F. ), giusta procura
[...] C.F._9
3 generale notarile alle liti rilasciata per atto notar Dott. del 18.12.2014 rep. Controparte_5
n. 186905 racc. 30367 e presso il suo studio elett.te dom.ta in Roma alla via Nicotera n. 29;
-APPELLATA-
E
E OL IN Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato hanno proposto appello AF EL, Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, n. 1075/2019,
[...] Parte_1 pubblicata il 13/09/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione
AF EL, e , nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 [...]
e le ultime due anche nella qualità di eredi di , madre del Persona_2 Persona_1 defunto , hanno convenuto in giudizio quale Persona_2 Controparte_1 impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_6
, nonché , in proprio ed anche nella qualità di esercente
[...] Controparte_2 la potestà genitoriale sui minori e , e Persona_3 Controparte_7 Controparte_3
PA GI, tutti nella qualità di eredi di , chiedendo di: “accertare e Persona_4 dichiarare che il sig. al momento del sinistro fosse terzo trasportato Persona_2 dell'autovettura Renault Clio tg FR467813, condotta da;
per l'effetto, Persona_4 condannare i convenuti in solido tra loro ,ovvero ciascuno per il proprio titolo, a risarcire nei confronti delle odierne attrici, rispettivamente in proprio e nelle sopra spiegate qualità, iure proprio e iure hereditatis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per come articolati e richiesti nel presente atto oltre rivalutazione ed interessi, dal dì dell'evento alla sentenza, sui soli crediti di valore che saranno riconosciuti e liquidati nonché interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo ed integrale pagamento. Con integrale di spese e compensi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre accessori come per legge” A fondamento della domanda hanno dedotto quanto segue: Che in data
08.08.2012, alle ore 23:00 circa, il veicolo Renault Clio tg FR467813, adibito ed equipaggiato per le competizioni di rally, di proprietà di a bordo del quale viaggiava in qualità di Persona_4 trasportato , mentre percorreva la Via Barbanera nel territorio del Persona_2
Comune di Santopadre (FR), superato un tratto curvilineo, finiva fuori strada terminando la propria corsa in un dirupo;
che seguito del sinistro, entrambi gli occupanti dell'autovettura decedevano e il veicolo rimaneva distrutto nella parte anteriore con la portiera lato conducente divelta e quella
4 passeggero bloccata;
che sul posto intervenivano due ambulanze dell' ed i Carabinieri CP_8 della Stazione di Arpino che redigevano verbale del sinistro;
che dal verbale redatto dagli operanti risultava che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa;
che il veicolo era presumibilmente condotto da con a bordo quale trasportato (cfr. Persona_4 Persona_2 doc. 6 atto di citazione). Per tali ragioni hanno concluso come in premessa. Si è costituita in giudizio la società assicuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande. In particolare, la società convenuta ha eccepito l'inoperatività della tutela assicurativa da parte del Controparte_9 in quanto al momento del sinistro la vettura circolava su strada contra legem,
[...] ed anche perché dal verbale redatto dai Carabinieri non sarebbe emerso con certezza chi fosse alla guida del veicolo. , PA GI e , in proprio e quale Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante dei minori e , non si costituivano nel Persona_3 Controparte_7 presente giudizio venivano dichiarati contumaci all'udienza del 14.01.2015; In data 24.1.2017 si costituiva in giudizio la sola in proprio, contestando le domande attoree in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto;
il g.i. revocava, limitatamente alla predetta, la dichiarazione di contumacia. All'udienza del 19.02.2019 il giudice riservava la causa in decisione”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso:“-dichiara la contumacia di
, PA GI e nella qualità di legale rappresentante Controparte_3 Controparte_2 di e;
-rigetta le domande proposte da parte attrice -condanna Persona_3 Controparte_7 le attrici in solido tra loro al pagamento in favore di quale impresa designata Controparte_1 dal , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.254,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
-condanna le attrici in solido tra loro a rifondere le spese di giudizio sostenute da Controparte_2 che vengono liquidate in complessivi pari di cui € 4.151,00 per compensi oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi per spese forfettarie, disponendo che il pagamento dei compensi sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, risultando la convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
-pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle attrici in solido tra loro e con vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello AF EL, e Parte_2
che hanno svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Roma adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione, richiesta e deduzione e premessa ogni opportuna declaratoria del caso: In via preliminare cautelare, per le motivazioni esposte in
5 narrativa, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1075/2019 del
Tribunale di Cassino quivi impugnata ricorrendone nel caso di specie i gravi motivi ed anche al fine di evitare alle appellanti nelle more del presente giudizio un grave ed irreparabile pregiudizio di natura economica;
In via pregiudiziale di rito, riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di
Cassino quivi impugnata revocando l'erronea declaratoria di contumacia disposta dal giudice di prime cure nei confronti della convenuta nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_2 genitoriale sui minori e risultando regolarmente costituita in Persona_3 Controparte_7 giudizio;
Sempre in via pregiudiziale di rito, riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di
Cassino quivi impugnata riconoscendo ex art. 485 c.c. l'acquisto de iure della qualità di eredi conviventi, puri e semplici di in capo ai convenuti e PA Persona_4 Controparte_3
GI, nella qualità. di genitori conviventi rimasti contumaci nonché in capo a CP_2
sia in proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] Per_3
e , affermando che tra le parti evocanti e quelle evocate, costituite e contumaci,
[...] CP_7 si sia validamente e correttamente costituito il rapporto processuale in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nel pieno rispetto del litisconsorzio necessario di carattere processuale di cui all'art. 287 comma 4 del D.Lgs. 209/2005; In via principale e nel merito, riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di Cassino quivi impugnata e previo accertamento dell'evidente errore commesso dal giudice di prime cure nella valutazione delle prove, nel procedimento inferenziale e nell'omessa individuazione dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza in tutti gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, dichiari che il Sig.
al momento dell'incidente fosse terzo trasportato dall'autovettura Persona_2
CP_ Renault tg. FR4678 13 condotta da e per l'effetto condanni gli appellati in Persona_4 solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, a risarcire nei confronti delle odierne appellanti, rispettivamente in proprio e nelle sopra spiegate qualità, iure proprio e iure hereditatis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (con espressa rinuncia al danno da perdita della vita), per come meglio articolati e richiesti nella comparsa conclusionale del primo grado, oltre rivalutazione ed interessi, dal dì dell'evento alla sentenza, sui soli crediti di valore che saranno riconosciuti e liquidati nonché interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo ed integrale pagamento. Per l'ulteriore effetto condanni gli appellati, in solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/14 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché a rifondere le somme poste provvisoriamente a carico delle appellanti nel corso del primo grado per lo svolgimento della C.T.U. per complessivi € 634,40.
In via subordinata e nel merito riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di Cassino quivi impugnata e previo accertamento dell'evidente errore commesso dal giudice di prime cure nella
6 valutazione delle prove, nel procedimento inferenziale e nell'omessa individuazione dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza in tutti gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, dichiari che il Sig. al momento dell'incidente fosse terzo Persona_2
CP_ trasportato dall'autovettura Renault tg. FR467813 condotta da e per l'effetto Persona_4 condanni gli appellati in solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, a risarcire nei confronti delle odierne appellanti, rispettivamente in proprio e nelle sopra spiegate qualità, iure proprio e iure hereditatis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (con espressa rinuncia al danno da perdita della vita) mediante liquidazione della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, dal dì dell'evento alla sentenza, sui soli crediti di valore che saranno riconosciuti e liquidati nonché interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo ed integrale pagamento. Per l'ulteriore effetto condanni gli appellati, in solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/14 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché a rifondere le somme poste provvisoriamente a carico delle appellanti nel corso del primo grado per lo svolgimento della C.T.U. per complessivi € 634,40 ovvero porle definitivamente a carico in via solidale di tutte le parti. In via istruttoria. Ove ritenuto necessario ed opportuno dall'adita Corte d'Appello, per superiori ed improrogabili fini di giustizia, al fine di accertare chi fosse alla guida al momento dell'incidente dell'autovettura Renault Clio tg.
FR467813 e chi ne fosse il trasportato ed acquisire ulteriori elementi utili per la decisione, in accoglimento delle richieste istruttorie ritualmente formulate da questa difesa nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., disporre la riesumazione dei corpi di e Persona_2 [...]
al fine di accertare attraverso una C.T.U. medico-legale l'entità e la tipologia delle lesioni Per_4
e dei traumi contusivi rispettivamente riportati dai predetti a seguito dell'incidente per cui è causa..”.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: Nel merito, - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 1075/2019 resa dal Tribunale di Cassino, pubblicata il 13.09.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere le domande svolte dall'attore contro , per i motivi esposti in narrativa. In via Controparte_2 istruttoria, ci si oppone alla richiesta di riesumazione dei corpi di e Persona_2
in quanto una eventuale Ctu medico-legale a distanza di così tanti anni Persona_4 dall'accaduto nulla potrebbe accertare. Inoltre è fatto presente che l'esame autoptico è stato ritenuto già nelle more del sinistro mortale, a maggior ragione non potrebbe ragionevolmente acclarare nulla oggi a distanza di otto anni. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del
7 15%, oltre Iva e Cpa”.
Si è costituita altresì e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, anche in ordine alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, - in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., per le ragioni dianzi esplicitate, poiché l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta - in via principale, richiamate anche le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società convenuta in primo grado, rigettare l'appello avversario per essere lo stesso, così come proposto, infondato sia in fatto che in diritto;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversaria, liquidare il risarcimento esclusivamente nei limiti dei soli danni che saranno effettivamente provati ed in nesso causale con l'evento all'esito dell'istruttoria espletanda, nella misura percentuale di responsabilità che dovesse essere eventualmente attribuita a quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Lazio dal Fondo Vittime della Strada, sempre e comunque previa applicazione delle dedotte corresponsabilità apprezzabili sotto qualunque profilo e, segnatamente, ex art. 1227 c.c. e 172 CdS;
- il tutto sempre e comunque con reiezione della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e funzioni di lite del doppio grado di giudizio, ovvero del presente grado"
A scioglimento della riserva assunta in data 4/03/2020 la Corte ha dichiarato la contumacia di e PA GI, rigettato l'istanza di sospensione avanzata ai sensi Controparte_3 dell'articolo 283 c.p.c. e infine rigettato le istanze istruttorie proposte.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da AF EL, e è articolato in sette Parte_2 Parte_1 motivi.
Con il primo motivo rubricato “Sull'erronea dichiarazione di contumacia di Controparte_11 di esercente la responsabilità genitoriale”, si impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato la contumacia di nella qualità di legale rappresentante dei Controparte_2 minori e . Parte appellante rileva che nella Persona_3 Controparte_7 Controparte_2 comparsa di costituzione avrebbe dichiarato senza fraintendimenti di costituirsi in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla legitimatio ad causam”, le appellanti censurano la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non aveva fornito prova in ordine alla qualità di eredi dei soggetti evocati in giudizio e non costituiti, atteso che non risultava prodotta alcuna documentazione dalla quale evincere detta qualità.
8 Secondo gli appellanti il percorso logico argomentativo utilizzato dal giudice di prime cure sarebbe errato in quanto i convenuti , PA GI e , questa in Controparte_3 Controparte_2 proprio e nella qualità di legale rappresentante di e , erano Persona_3 Controparte_7 risultati familiari conviventi del defunto in quanto tutti aventi la medesima Persona_4 residenza e condividendo con il de cuius sia l'immobile situato in Sora alla Via Compre n.91 sia i beni ivi presenti. A fronte della dichiarazione di convivenza con il defunto ed in Persona_4 assenza di prova contraria sarebbe stato possibile presumere che i convenuti si trovassero nella disponibilità dei beni appartenuti in vita al de cuius. Per tale motivo, , PA Controparte_3
GI e in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_2 Persona_3
e dovrebbero considerarsi ex lege eredi puri e semplici di . Controparte_7 Persona_4
Per quanto concerne invece la richiesta di risarcimento danni avanzata iure hereditatis dalle attrici e , in qualità di eredi di le appellanti Parte_2 Parte_1 Persona_1 rilevano che quest'ultima, avendo come unico figlio il trasportato deceduto nel sinistro, non poteva che avere come eredi le figlie di quest'ultimo, ovvero e GI. Parte_1
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio.
Violazione e falsa applicazione delle norme processuali”, le appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola infondata.
A detta delle parti appellanti il Tribunale avrebbe motivato utilizzando un iter argomentativo viziato da gravi errori nonché da un'errata utilizzazione del materiale probatorio offerto. Il giudice di prime cure nel valutare la documentazione acquisita a processo ed il contenuto dei verbali delle escussioni testimoniali e degli interpelli sarebbe stato immotivatamente carente di obiettività. Anche per quanto concerne la valutazione del contenuto e delle conclusioni della CTU il Tribunale avrebbe agito senza utilizzare criteri oggettivi e razionali.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sull'errata applicazione degli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.”, le appellanti lamentano violazione e falsa applicazione degli art. 2727 c.c. e 2729 c.c., in quanto il
Tribunale avrebbe travisato gli elementi indiziari e compiuto una valutazione irrazionale ed arbitraria delle risultanze istruttorie.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Sulle risultanze della C.T.U. del tutto disattese ed erroneamente valutate dal giudicante”, le appellanti lamentano la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della CTU predisposta dall' Ing. Il Persona_5 consulente avrebbe infatti ritenuto, quale ipotesi più plausibile, quella che, alla guida vi fosse e che fosse il soggetto trasportato. Da ciò deriverebbe Persona_4 Persona_2
l'attribuzione della causalità tecnica dell'evento esclusivamente alla condotta di guida imprudente e negligente di . Persona_4
9 Il sesto motivo di appello è rubricato “Fondatezza ed ammissibilità della richiesta di risarcimento danni avanzata dalle appellanti”; con esso le appellanti ritengono di aver dimostrato la loro piena legittimazione ad avanzare iure proprio ed anche iure hereditatis la pretesa risarcitoria.
Con il settimo motivo di appello, rubricato “Sulla condanna delle appellanti alla rifusione delle spese della CTU” le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto interamente a loro carico le spese relative alla CTU. Secondo le appellanti, trattandosi di un giudizio particolarmente complesso, il giudice avrebbe dovuto ripartirle equamente tra le parti.
La sentenza è così motivata: “La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Occorre premettere che le attrici hanno convenuto in giudizio , quale Controparte_1 impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, ai sensi dell'art
283 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 209 del 2005. Tale norma consente di agire nei confronti del
[...]
per risarcire i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti, per i quali vi è CP_6
l'obbligo di assicurazione, nei casi in cui il veicolo o il natante non risulti coperto da assicurazione.
L'art 287 comma 4 del D.lvo 209/2005 prevede che nella predetta ipotesi deve essere convenuto in giudizio anche il “responsabile del danno”. Tale disposizione configura una ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere processuale, giustificato dall'esigenza di agevolare l'esercizio del diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata che ha risarcito il danno nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese. Ciò posto, è incontestato che il veicolo a bordo del quale viaggiava era sprovvisto Persona_2 di copertura assicurativa, mentre oggetto di contestazione è la qualità di trasportato sul veicolo di proprietà di , anche egli a bordo del mezzo e deceduto in occasione dell'incidente. Persona_4
Parte attrice, assumendo che alla guida della vettura vi fosse , ha citato in Persona_4 giudizio , PA GI e , in proprio e nella qualità di Controparte_3 Controparte_2 esercente la potestà genitoriale sui figli minori e , tutti nella Persona_3 Controparte_7 qualità di eredi di , quale “responsabile del danno”. Orbene, posto che si è Persona_4 costituita in giudizio solamente in proprio, non contestando la sua qualità di erede, Controparte_2 mentre sono rimasti contumaci PA GI, e , nella Controparte_3 Controparte_2 qualità di legale rappresentante dei minori e , il Tribunale Persona_3 Controparte_7 rileva che manca la prova della qualità di eredi in capo ai predetti soggetti non costituiti. Non risulta invero prodotta alcuna documentazione dalla quale possa evincersi che gli stessi siano eredi di e dunque litisconsorti necessari, né risulta che i predetti abbiano accettato Persona_4
l'eredità del loro de cuius. Sul punto va rilevato che la delazione ereditaria che segue all'apertura della successione pur rappresentandone un presupposto non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, dal momento che tale effetto consegue necessariamente alla accettazione della
10 eredità, che può essere espressa o tacita, ed in tal senso la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “E' noto, infatti, che nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione: mediante adizione oppure per effetto di gestione dei beni ereditari oppure per la ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 485 c.c.. Sicchè, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale posto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma conseguendo solo all'accettazione di eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità
(Cass. 30 aprile 2010, n. 10525; Cass. 6 maggio 2002, n. 6479).“Ciò posto, è opportuno premettere che tra i presupposti necessari per l'instaurazione di un valido rapporto processuale vi è la legitimatio ad causam, che consiste nella legittimazione a promuovere o subire un giudizio relativamente al rapporto sostanziale secondo la prospettazione di colui che agisce. Essa rappresenta una condizione dell'azione, la cui assenza fa sì che il processo non possa proseguire fino alla pronuncia sul merito, ma debba arrestarsi subito per dare atto, con una pronuncia
“processuale”, della sua mancanza. Per tali ragioni, attenendo alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il difetto di legitimatio ad causam è sempre rilevabile d'ufficio.
Diverso è invece il profilo della prova della titolarità della posizione giuridica soggettiva, attiva o passiva, in quanto, a differenza della prima, essa attiene al merito della controversia ed è soggetta ai principi dell'onere della prova e della contestazione. In altri termini mentre la carenza di legittimazione attiva o passiva rappresenta un presupposto dell'azione e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, la prova della titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio, sia essa attiva che passiva, attiene al merito della causa e, trattandosi un elemento costitutivo della pretesa fatta valere da parte attrice, spetta al convenuto contestarla (sul punto cfr.
Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).Tanto premesso, si osserva che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non opera quando la parte è contumace, di conseguenza l'attore non è esonerato dal provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ed in primis della titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio, sia attiva che passiva;
ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere legittima il Giudice a rilevare tale circostanza, sotto il profilo del mancato raggiungimento della prova di un fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, venendo in rilievo una fattispecie di litisconsorzio necessario, caratterizzata dalla inscindibilità della posizione processuale dei diversi soggetti convenuti, la mancanza della prova
11 della titolarità della posizione giuridica dei convenuti contumaci determina necessariamente il rigetto del giudizio, dal momento che la sentenza deve essere pronunciata necessariamente nei confronti di tutti i litisconsorti, considerandosi in mancanza inutliter data. In ogni caso quand'anche fosse stata provata la titolarità passiva dei convenuti, il Tribunale non ritiene dimostrato che al momento dell'incidente era terzo trasportato e che quindi alla guida Persona_2 della autovettura vi fosse invece per le ragioni che seguono. Si osserva che Persona_4
l'incidente è avvenuto in data 8.8.2012 verso le ore 23.00 nel territorio di Santopadre in Frosinone.
Il veicolo a bordo del quale viaggiavano il ed il veniva ritrovato all'interno di Per_4 Per_2 un dirupo subito dopo aver superato un tratto curvilineo della strada. In particolare, secondo la descrizione delle forze dell'ordine giunte sul posto, il conducente veicolo che procedeva sulla via
Barbera in direzione Santopadre, dopo circa 500 mt dall'incrocio della provinciale per Santopadre, nel mentre percorreva una lieve curva verso destra, avrebbe perso il controllo della vettura e pur frenando occupava il senso di marcia opposto e usciva dalla sede stradale urtando un piccolo rialzo del terreno con la ruota anteriore destra, continuando la sua marcia nel vuoto e, complice il dislivello con il terreno a valle, atterrava a circa 23,50 mt più avanti in proiezione orizzontale battendo una prima volta a terra nella parte anteriore sinistra, e poi rimbalzava e batteva nuovamente a terra dopo circa 9 metri, arrestandosi dopo ulteriori 9.50 in posizione di quiete. Entrambi i viaggiatori venivano sbalzati fuori dall'abitacolo attraverso la portiera del lato conducente che si era divelta in conseguenza dell'impatto e morivano sul colpo a causa delle gravi lesioni da trauma. Tuttavia quando sono giunti sul posto i soccorsi e le autorità di pubblica sicurezza per effettuare i rilievi, le salme erano state spostate dalla loro originaria posizione ed adagiate sul ciglio della strada da alcune persone accorse sul luogo. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno proceduto ad effettuare i rilievi e ad identificare presenti. Successivamente hanno raccolto le dichiarazioni di
[...]
, il quale ha affermato di aver rinvenuto il corpo del a circa 4 metri di distanza Tes_1 Per_2 dalla autovettura e, cercando nel buio a distanza di circa 5-6 metri dalla autovettura, avrebbe rinvenuto una scarpa del e poco più distante il suo corpo. Escusso in qualità di testimone Per_4 dinanzi al giudicante ha dichiarato: “vedemmo alla via Barbanera sotto un boschetto la macchina CP_ ; scendemmo nella scarpata e ci avvicinammo alla macchina, non c'era nessuno, cominciammo a chiamarli e poi a 4-5 metri dalla macchina trovammo il corpo il corpo di e poiché Per_2 non si vedeva ci allontanammo ancora un poco di ulteriori 3-4 metri e poi trovammo il Per_4 corpo”. anche egli intervento sul posto subito dopo l'incidente ha dichiarato di Controparte_12 aver rinvenuto il corpo del a distanza di 4 metri dall'autovettura e a corsa 7 metro il Per_2 corpo del Escusso in qualità di testimone dinanzi al giudicante ha dichiarato: “quando Per_4 sopraggiunsi sul luogo insieme alla sig. , notai la targa del veicolo e mi recai per Parte_1
12 verificare cosa fosse accaduto e notai per primo il sig. che aveva numerose ferite sul Per_2 volto ed era fuori dalla autovettura, circa 3-4 metri distante. Più distante rispetto alla vettura vidi il corpo di ”. Dalle dichiarazioni testimoniali il dato che è emerso è i corpi delle due vittime Per_4 furono rinvenuti ad una distanza diversa rispetto alla posizione del veicolo e che il copro del Per_4 si trovava ad una distanza maggiore rispetto a quello del;
non è stato tuttavia possibile Per_2 stabilire con certezza il punto esatto, rispetto alla collocazione dell'autovettura, in cui è stata rinvenuta ciascuna delle due vittime dell'incidente e la loro posizione. In assenza di rilievi fotografici e di misurazioni effettuate dalle autorità inquirenti, le dichiarazioni rese dai testi appaiono approssimative, tenuto conto del fatto che il veicolo ha terminato la sua corsa in un dirupo e che al momento del rinvenimento dei corpi la zona non era visibile in quanto non era illuminata e vi era una fitta vegetazione, come risulta dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi dinanzi ai Carabinieri di Arpino. L'incertezza in ordine a tale dato fondamentale mina l'attendibilità della ricostruzione effettuata dal perito. A ciò si aggiunga che la circostanza che il tecnico incaricato dal Tribunale ha potuto effettuare il sopralluogo a distanza di ben sei anni dal verificarsi dell'incidente, quando lo stato dei luoghi si era oramai modificato, venendo ad essere eliminate tutte le tracce del sinistro, e senza peraltro aver avuto al possibilità di visionare sia l'esterno che l'interno del veicolo, che era stato nel frattempo rottamato. La sua valutazione è avvenuta quindi avvalendosi esclusivamente della documentazione fotografica e delle dichiarazioni di coloro che erano presenti sul luogo dell'incidente. Tutti questi rilievi non consentono di ritenere attendibile la ricostruzione effettuata dal tecnico in merito alla posizione del Per_2 all'interno del veicolo, in quanto basata su dati meramente ipotetici e presuntivi. Inoltre dalla circostanza che la salma del non presentava segni di traumi sul viso e di sangue, secondo Per_4 quanto hanno riferito da e , mentre il aveva sul Controparte_3 Controparte_2 Per_2 volto numerose lesioni contusive, come affermato da non è possibile trarre Testimone_1 elementi utili per giungere alla conclusione che il non fosse alla guida del veicolo. In Per_2 assenza di rilievi fotografici e/o di un esame autoptico che avrebbero dato contezza dei tipi di trauma subiti dalle vittime. La ricostruzione del ctu che ha ritenuto plausibile, in relazione ai traumi riportati dal , la sua collocazione sul sedile passeggero al momento dell'incidente, in quanto le Per_2 lesioni sarebbero compatibili con una uscita successiva del corpo dall'abitacolo dal lato del guidatore, dopo che il corpo del conducente, il quale non avrebbe riportato alcun trauma al volto, era stato espulso, in mancanza dei predetti rilievi appare meramente ipotetica e non supportata da dati fattuali. Il ctu giunge a tale conclusione basandosi sulle dichiarazioni testimoniali dalle quali ha desunto che l'assenza di lesioni da trauma sul corpo del e la presenza di ferite ed Per_4 escoriazioni su quello del , siano indicative della loro posizione che avevano le vittime Per_2
13 all'interno dell'abitacolo del veicolo al momento dell'incidente. In particolare, il non Per_4 avrebbe riportato lesioni in quanto posizionato sul sedile dal lato conducente e pertanto sarebbe stato immediatamente sbalzato fuori, mentre il , essendo posizionato al lato viaggiatore Per_2 avrebbe impiegato più tempo ad uscire dall'abitacolo attraverso la portiera del lato conducente ed avrebbe quindi maggiormente subito gli urti causati dalla centrifugazione. Tale argomentazione non
è condivisibile ad avviso del giudicante in quanto basata esclusivamente su dichiarazioni testimoniali che risultano generiche, per le ragioni sopra esposte ed in ogni caso non tiene conto della circostanza che il veicolo, lanciato nel vuoto, ha subito più impatti prima di fermare la sua corsa nel dirupo, acuiti dalla circostanza le due vittime non indossavano le cinture di sicurezza, in quanto dalla relazione descrittiva dei Carabinieri sono risultate integre. Pertanto le lesioni del ben Per_2 avrebbero potuto potrebbero essere state causate, a prescindere dalla sua posizione all'interno del veicolo, dalla forza dei diversi urti e ribaltamenti che ha subito il mezzo lanciato nel vuoto e che avrebbero peraltro potuto determinare uno spostamento dei corpi all'interno dell'abitacolo rispetto alla posizione in cui si trovavano prima dell'incidente. Deve essere oltretutto rilevato che il ctu giunge a tale conclusione anche sulla base del fatto che e in sede di CP_2 Controparte_3 interrogatorio formale hanno affermato che la salma del non presentava segni di traumi al Per_4 viso e di sangue, circostanza che appare poco plausibile e non attendibile, tenuto conto della natura e della dinamica dell'incidente e del fatto che gli stessi hanno potuto visionare la salma solo quanto era stata ricomposta, rivestita e collocata nella bara. Tutti questi rilievi inficiano l'attendibilità della ricostruzione effettuata dal ctu. Quanto alla circostanza che il veicolo del fosse stato Per_4 realizzato sulle fattezze del proprietario-pilota, che il sedile era strettamente ancorato alla carrozzeria con bulloni e quindi non facilmente regolabile, e che il non era un pilota di Per_2 rally e non indossava equipaggiamento un idoneo alla guida di quel tipo di veicolo, unitamente al dato che il teste ha dichiarato di aver visto passare per Santopadre poco prima dell'incidente Tes_2 il alla guida del autovettura con a bordo e avrebbe appreso dal primo che i due Per_4 Per_2 stavano andando a provare il mezzo, rappresentano elementi indiziari non idonei ad assurgere al rango di prova. Sul punto si osserva che la prova per induzione o indiziaria è regolata dall'art 2729
c.c., rubricato “presunzioni semplici”. Le presunzioni semplici consistono in strumenti probatori rappresentati da un ragionamento inferenziale che il Giudice formula allo scopo di trarre conclusioni attinenti alla verità o alla falsità del factum probandum. Esse consistono in mezzi di prova che permettono l'accertamento del fatto controverso. Le presunzioni sono affidate al prudente apprezzamento del Giudice, tuttavia il loro impiego, ai fini dell'accertamento del fatto controverso,
è ammesso solo quando sono plurime, gravi, vale a dire dotate di un elevato grado di attendibilità, precise e concordanti, vale a dire che devono condurre tutte alla medesima conclusione, in modo da
14 indurre l'interprete a formulare un univoco ragionamento inferenziale. Nel caso di specie gli elementi sottoposti all'attenzione di questo giudicante difettano del requisito della precisione e della concordanza, in quanto non inducono ad un univoco ragionamento inferenziale. Ed invero, posto che il e il erano saliti a bordo della vettura per testarne le prestazioni e che il Per_2 Per_4 partecipava abitualmente a gare di rally mentre il era inesperto, tali circostanze Per_4 Per_2 unitamente agli elementi di cui sopra potrebbero indurre tanto a ritenere che il abbia Per_2 mantenuto la sua posizione di passeggero, quanto che lo stesso fosse alla guida dell'autovettura al momento dell'impatto e che l'incidente si sarebbe verificato perché alla giuda vi era un soggetto inesperto e inadeguato a condurre quel tipo di veicolo. Le domande proposte da parte attrice devono quindi essere rigettate. Le attrici devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti convenute in giudizio, la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 applicando i valori medi del parametro di riferimento (indeterminabile da 26.000 euro), con condanna delle attrici in solido, quanto alla posizione di , al pagamento in favore Controparte_2 dello Stato in forza dell'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione della sola fase di studio- introduzione e decisione, stante la costituzione in giudizio successiva alla concessione dei termini di cui all'art 183 co. VI c.p.c. Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente e con vincolo di solidarietà nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.”.
Il primo motivo di appello con cui si censura la declaratoria di contumacia di nella Controparte_2 sua qualità di legale rappresentante di e quali nipoti conviventi Persona_3 Controparte_7 di merita di essere condiviso. In effetti, nella comparsa di costituzione e risposta Persona_4 in primo grado , sebbene nella intestazione dell'atto si qualifichi unicamente come Controparte_2 convenuta in proprio, tuttavia nel corpo dell'atto questa, espressamente, dichiara di costituirsi anche come legale rappresentante dei figli minori Va pertanto revocata la dichiarazione di Per_3 contumacia resa in primo grado per essersi la correttamente costituitasi anche per conto dei Per_4 nipoti di . Persona_4
Quanto alla legittimazione della parti convenute, PA GI, e Controparte_3 CP_2
genitori i primi due e sorella la terza di va rilevato che essi risultano
[...] Persona_4 essere stati citati in qualità di eredi di quest'ultimo e convenuti in proprio quali condebitori solidali con nella veste di impresa di assicurazione designata come FGVS (trattandosi di Controparte_1 veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria) ciascuno “per il proprio titolo di responsabilità”.
Va premesso che pur trattandosi nella specie di litisconsorzio necessario tra il e Controparte_6 gli eredi del responsabile civile (proprietario del mezzo) gli eredi di in qualità di Persona_4
15 responsabile civile sono stati citati anche in via autonoma ed a fini risarcitori per i danni subiti a seguito del decesso di , che secondo le loro allegazioni era il terzo trasportato sul Persona_2 veicolo condotto dal primo;
la loro citazione è avvenuta non al solo fine di integrazione del contraddittorio per l'azione diretta con il FGVS ma anche in virtù del rispettivo ed autonomo titolo di responsabili civili;
per cui, rispetto alla prova effettiva della qualità di erede, la loro posizione quali responsabili dell'accaduto afferisce al tema della prova della titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio e quindi a quella della prova che essi effettivamente siano gli eredi di
[...]
al fine di poter essere condannati, nel merito, al risarcimento del danno. Per_4
Altra e distinta questione è quella della mancanza di integrità del contraddittorio per essere questi litisconsorti necessari assieme al FGVS atteso che nel caso di azione diretta ed in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, la chiamata del responsabile civile (proprietario) trova giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa.
Detto questo, è sul piano della prova della titolarità della qualità di erede del responsabile che la parte attrice avrebbe dovuto provare che effettivamente i genitori e la sorella di fossero i suoi Per_4 successori legittimi al fine di poter essere condannati al risarcimento del danno per il proprio autonomo titolo di responsabilità.
Tale prova, tuttavia, non sembra essersi raggiunta atteso che i genitori del non si sono Per_4 costituiti e per essi pertanto non può valere il principio di non contestazione;
va poi rilevato che, come dedotto dal magistrato, manca agli atti qualsiasi documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi di in capo ai convenuti, non avendo la parte depositato lo stato di famiglia di Persona_4
o altro documento a questo equipollente al fine ad esempio di escludere la Persona_4 presenza di altri soggetti successibili quali il coniuge e soprattutto i figli che, per legge, sono i soggetti la cui presenza è di per sé idonea ad escludere dalla catena dei chiamati proprio gli ascendenti ed i fratelli. Il fatto che non abbia contestato la propria qualità di erede del fratello Controparte_2
non è idonea di per sé a provare l'inesistenza di discendenti legittimi del fratello Persona_4 la cui presenza è, come visto, tale da escludere tra i successori legittimi gli ascendenti ed i fratelli.
Né rileva a tal fine quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica della citazione in cui si dà atto che soltanto il quale ricevette la notifica a mezzo Ufficiale Controparte_3
Giudiziario per sé nonché per la moglie PA GI e per la figlia , dichiarava di CP_2 essere genitore convivente di;
solo la prova dell'assenza di discendenti legittimi Persona_4 di avrebbe reso la delazione in suo favore ed in favore della moglie e della figlia Persona_4
16 valida e efficace al fine di una loro eventuale accettazione tacita in qualità di chiamati in possesso de beni ereditari.
In breve, manca la prova in capo ai convenuti , e PA Controparte_3 Controparte_2
GI di una valida delazione ereditaria di prima ancora che di una valida Persona_4 accettazione sia pure tacita la quale è da accertarsi solo in via successiva.
La mancata prova della legittimazione passiva dei convenuti nel senso della mancata prova della titolarità in capo agli stessi del rapporto processuale dedotto comporta nei loro confronti il rigetto, nel merito, della domanda.
Quanto alle spese la evidente gravità del fatto storico verificatori e la natura assorbente della questione preliminare ostativa alla decisione sul merito fanno sussistere le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AT EL,
queste ultime due in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_1 eredi della avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Cassino, n. Persona_1
1075/2019, pubblicata il 13/09/2019, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. nulla per le parti contumaci.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di AT EL,
queste ultime due in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_1 eredi della in solido, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Persona_1
a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CA ZZ -BE CC-
17
Sezione VI civile
R.G. 6642/2019
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:30
Presidente Dott. BE CC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROP N Q EREDE Parte_1
Avv. COREA ULISSE presente
Avv. CHIAPPETTA ANDREA
AVV. LECCE ANTONIO presente
IN PROP N Q EREDE Parte_2
Avv. COREA ULISSE
AT GE
Avv. COREA ULISSE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CATELLI MARCO avv Ponzianelli pres in sost.
Controparte_2
Avv. CARUGNO ANTONIO avv Ritorsini pres in sost.
Controparte_3
Avv.
OL IN
Avv.
1 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Ponzianelli precisa che l'avv Catelli è costituito solo per CP_1
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
BE CC
RI RI IN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE CC - Presidente dr.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6642/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
AT GE (c.f. ), (c.f. C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), queste ultime due in C.F._2 Parte_1 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi della , tutte rappresentate e difese, giusta Persona_1 procura in atti – sia congiuntamente che disgiuntamente al difensore già costituito avv. Lecce Antonio del Foro di Cassino (c.f. - ) - dal avv. Ulisse Corea (c.f. C.F._4 C.F._5
e dall'avv. Chiappetta Andrea (c.f. ) con domicilio eletto in Roma, alla Via di C.F._6
Villa Sacchetti, n.9;
- APPELLANTE –
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sora (FR), viale Controparte_2 C.F._7
San Domenico n. 13/A, presso e nello studio dell'avv. Carugno Antonio (C.F. ), C.F._8 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA –
E nella qualità di Impresa designata per la Regione Lazio alla Gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. , corrente a Mogliano Veneto (TV), Via P.IVA_1
Marocchesa, 14 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore e Amm.re Delegato Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Catelli Marco (C.F. ), giusta procura
[...] C.F._9
3 generale notarile alle liti rilasciata per atto notar Dott. del 18.12.2014 rep. Controparte_5
n. 186905 racc. 30367 e presso il suo studio elett.te dom.ta in Roma alla via Nicotera n. 29;
-APPELLATA-
E
E OL IN Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato hanno proposto appello AF EL, Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, n. 1075/2019,
[...] Parte_1 pubblicata il 13/09/2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione
AF EL, e , nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_1 [...]
e le ultime due anche nella qualità di eredi di , madre del Persona_2 Persona_1 defunto , hanno convenuto in giudizio quale Persona_2 Controparte_1 impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_6
, nonché , in proprio ed anche nella qualità di esercente
[...] Controparte_2 la potestà genitoriale sui minori e , e Persona_3 Controparte_7 Controparte_3
PA GI, tutti nella qualità di eredi di , chiedendo di: “accertare e Persona_4 dichiarare che il sig. al momento del sinistro fosse terzo trasportato Persona_2 dell'autovettura Renault Clio tg FR467813, condotta da;
per l'effetto, Persona_4 condannare i convenuti in solido tra loro ,ovvero ciascuno per il proprio titolo, a risarcire nei confronti delle odierne attrici, rispettivamente in proprio e nelle sopra spiegate qualità, iure proprio e iure hereditatis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per come articolati e richiesti nel presente atto oltre rivalutazione ed interessi, dal dì dell'evento alla sentenza, sui soli crediti di valore che saranno riconosciuti e liquidati nonché interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo ed integrale pagamento. Con integrale di spese e compensi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 oltre accessori come per legge” A fondamento della domanda hanno dedotto quanto segue: Che in data
08.08.2012, alle ore 23:00 circa, il veicolo Renault Clio tg FR467813, adibito ed equipaggiato per le competizioni di rally, di proprietà di a bordo del quale viaggiava in qualità di Persona_4 trasportato , mentre percorreva la Via Barbanera nel territorio del Persona_2
Comune di Santopadre (FR), superato un tratto curvilineo, finiva fuori strada terminando la propria corsa in un dirupo;
che seguito del sinistro, entrambi gli occupanti dell'autovettura decedevano e il veicolo rimaneva distrutto nella parte anteriore con la portiera lato conducente divelta e quella
4 passeggero bloccata;
che sul posto intervenivano due ambulanze dell' ed i Carabinieri CP_8 della Stazione di Arpino che redigevano verbale del sinistro;
che dal verbale redatto dagli operanti risultava che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa;
che il veicolo era presumibilmente condotto da con a bordo quale trasportato (cfr. Persona_4 Persona_2 doc. 6 atto di citazione). Per tali ragioni hanno concluso come in premessa. Si è costituita in giudizio la società assicuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande. In particolare, la società convenuta ha eccepito l'inoperatività della tutela assicurativa da parte del Controparte_9 in quanto al momento del sinistro la vettura circolava su strada contra legem,
[...] ed anche perché dal verbale redatto dai Carabinieri non sarebbe emerso con certezza chi fosse alla guida del veicolo. , PA GI e , in proprio e quale Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante dei minori e , non si costituivano nel Persona_3 Controparte_7 presente giudizio venivano dichiarati contumaci all'udienza del 14.01.2015; In data 24.1.2017 si costituiva in giudizio la sola in proprio, contestando le domande attoree in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto;
il g.i. revocava, limitatamente alla predetta, la dichiarazione di contumacia. All'udienza del 19.02.2019 il giudice riservava la causa in decisione”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso:“-dichiara la contumacia di
, PA GI e nella qualità di legale rappresentante Controparte_3 Controparte_2 di e;
-rigetta le domande proposte da parte attrice -condanna Persona_3 Controparte_7 le attrici in solido tra loro al pagamento in favore di quale impresa designata Controparte_1 dal , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.254,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
-condanna le attrici in solido tra loro a rifondere le spese di giudizio sostenute da Controparte_2 che vengono liquidate in complessivi pari di cui € 4.151,00 per compensi oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi per spese forfettarie, disponendo che il pagamento dei compensi sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, risultando la convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
-pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle attrici in solido tra loro e con vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello AF EL, e Parte_2
che hanno svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Roma adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione, richiesta e deduzione e premessa ogni opportuna declaratoria del caso: In via preliminare cautelare, per le motivazioni esposte in
5 narrativa, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1075/2019 del
Tribunale di Cassino quivi impugnata ricorrendone nel caso di specie i gravi motivi ed anche al fine di evitare alle appellanti nelle more del presente giudizio un grave ed irreparabile pregiudizio di natura economica;
In via pregiudiziale di rito, riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di
Cassino quivi impugnata revocando l'erronea declaratoria di contumacia disposta dal giudice di prime cure nei confronti della convenuta nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_2 genitoriale sui minori e risultando regolarmente costituita in Persona_3 Controparte_7 giudizio;
Sempre in via pregiudiziale di rito, riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di
Cassino quivi impugnata riconoscendo ex art. 485 c.c. l'acquisto de iure della qualità di eredi conviventi, puri e semplici di in capo ai convenuti e PA Persona_4 Controparte_3
GI, nella qualità. di genitori conviventi rimasti contumaci nonché in capo a CP_2
sia in proprio che nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] Per_3
e , affermando che tra le parti evocanti e quelle evocate, costituite e contumaci,
[...] CP_7 si sia validamente e correttamente costituito il rapporto processuale in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nel pieno rispetto del litisconsorzio necessario di carattere processuale di cui all'art. 287 comma 4 del D.Lgs. 209/2005; In via principale e nel merito, riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di Cassino quivi impugnata e previo accertamento dell'evidente errore commesso dal giudice di prime cure nella valutazione delle prove, nel procedimento inferenziale e nell'omessa individuazione dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza in tutti gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, dichiari che il Sig.
al momento dell'incidente fosse terzo trasportato dall'autovettura Persona_2
CP_ Renault tg. FR4678 13 condotta da e per l'effetto condanni gli appellati in Persona_4 solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, a risarcire nei confronti delle odierne appellanti, rispettivamente in proprio e nelle sopra spiegate qualità, iure proprio e iure hereditatis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (con espressa rinuncia al danno da perdita della vita), per come meglio articolati e richiesti nella comparsa conclusionale del primo grado, oltre rivalutazione ed interessi, dal dì dell'evento alla sentenza, sui soli crediti di valore che saranno riconosciuti e liquidati nonché interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo ed integrale pagamento. Per l'ulteriore effetto condanni gli appellati, in solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/14 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché a rifondere le somme poste provvisoriamente a carico delle appellanti nel corso del primo grado per lo svolgimento della C.T.U. per complessivi € 634,40.
In via subordinata e nel merito riformare la sentenza n. 1075/2019 del Tribunale di Cassino quivi impugnata e previo accertamento dell'evidente errore commesso dal giudice di prime cure nella
6 valutazione delle prove, nel procedimento inferenziale e nell'omessa individuazione dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza in tutti gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, dichiari che il Sig. al momento dell'incidente fosse terzo Persona_2
CP_ trasportato dall'autovettura Renault tg. FR467813 condotta da e per l'effetto Persona_4 condanni gli appellati in solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, a risarcire nei confronti delle odierne appellanti, rispettivamente in proprio e nelle sopra spiegate qualità, iure proprio e iure hereditatis, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (con espressa rinuncia al danno da perdita della vita) mediante liquidazione della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, dal dì dell'evento alla sentenza, sui soli crediti di valore che saranno riconosciuti e liquidati nonché interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo ed integrale pagamento. Per l'ulteriore effetto condanni gli appellati, in solido tra loro, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/14 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché a rifondere le somme poste provvisoriamente a carico delle appellanti nel corso del primo grado per lo svolgimento della C.T.U. per complessivi € 634,40 ovvero porle definitivamente a carico in via solidale di tutte le parti. In via istruttoria. Ove ritenuto necessario ed opportuno dall'adita Corte d'Appello, per superiori ed improrogabili fini di giustizia, al fine di accertare chi fosse alla guida al momento dell'incidente dell'autovettura Renault Clio tg.
FR467813 e chi ne fosse il trasportato ed acquisire ulteriori elementi utili per la decisione, in accoglimento delle richieste istruttorie ritualmente formulate da questa difesa nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., disporre la riesumazione dei corpi di e Persona_2 [...]
al fine di accertare attraverso una C.T.U. medico-legale l'entità e la tipologia delle lesioni Per_4
e dei traumi contusivi rispettivamente riportati dai predetti a seguito dell'incidente per cui è causa..”.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: Nel merito, - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti, confermando la sentenza n. 1075/2019 resa dal Tribunale di Cassino, pubblicata il 13.09.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere le domande svolte dall'attore contro , per i motivi esposti in narrativa. In via Controparte_2 istruttoria, ci si oppone alla richiesta di riesumazione dei corpi di e Persona_2
in quanto una eventuale Ctu medico-legale a distanza di così tanti anni Persona_4 dall'accaduto nulla potrebbe accertare. Inoltre è fatto presente che l'esame autoptico è stato ritenuto già nelle more del sinistro mortale, a maggior ragione non potrebbe ragionevolmente acclarare nulla oggi a distanza di otto anni. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del
7 15%, oltre Iva e Cpa”.
Si è costituita altresì e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, anche in ordine alla sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, - in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., per le ragioni dianzi esplicitate, poiché l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta - in via principale, richiamate anche le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società convenuta in primo grado, rigettare l'appello avversario per essere lo stesso, così come proposto, infondato sia in fatto che in diritto;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversaria, liquidare il risarcimento esclusivamente nei limiti dei soli danni che saranno effettivamente provati ed in nesso causale con l'evento all'esito dell'istruttoria espletanda, nella misura percentuale di responsabilità che dovesse essere eventualmente attribuita
Lazio dal Fondo Vittime della Strada, sempre e comunque previa applicazione delle dedotte corresponsabilità apprezzabili sotto qualunque profilo e, segnatamente, ex art. 1227 c.c. e 172 CdS;
- il tutto sempre e comunque con reiezione della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e funzioni di lite del doppio grado di giudizio, ovvero del presente grado"
A scioglimento della riserva assunta in data 4/03/2020 la Corte ha dichiarato la contumacia di e PA GI, rigettato l'istanza di sospensione avanzata ai sensi Controparte_3 dell'articolo 283 c.p.c. e infine rigettato le istanze istruttorie proposte.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da AF EL, e è articolato in sette Parte_2 Parte_1 motivi.
Con il primo motivo rubricato “Sull'erronea dichiarazione di contumacia di Controparte_11 di esercente la responsabilità genitoriale”, si impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha dichiarato la contumacia di nella qualità di legale rappresentante dei Controparte_2 minori e . Parte appellante rileva che nella Persona_3 Controparte_7 Controparte_2 comparsa di costituzione avrebbe dichiarato senza fraintendimenti di costituirsi in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla legitimatio ad causam”, le appellanti censurano la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che parte attrice non aveva fornito prova in ordine alla qualità di eredi dei soggetti evocati in giudizio e non costituiti, atteso che non risultava prodotta alcuna documentazione dalla quale evincere detta qualità.
8 Secondo gli appellanti il percorso logico argomentativo utilizzato dal giudice di prime cure sarebbe errato in quanto i convenuti , PA GI e , questa in Controparte_3 Controparte_2 proprio e nella qualità di legale rappresentante di e , erano Persona_3 Controparte_7 risultati familiari conviventi del defunto in quanto tutti aventi la medesima Persona_4 residenza e condividendo con il de cuius sia l'immobile situato in Sora alla Via Compre n.91 sia i beni ivi presenti. A fronte della dichiarazione di convivenza con il defunto ed in Persona_4 assenza di prova contraria sarebbe stato possibile presumere che i convenuti si trovassero nella disponibilità dei beni appartenuti in vita al de cuius. Per tale motivo, , PA Controparte_3
GI e in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_2 Persona_3
e dovrebbero considerarsi ex lege eredi puri e semplici di . Controparte_7 Persona_4
Per quanto concerne invece la richiesta di risarcimento danni avanzata iure hereditatis dalle attrici e , in qualità di eredi di le appellanti Parte_2 Parte_1 Persona_1 rilevano che quest'ultima, avendo come unico figlio il trasportato deceduto nel sinistro, non poteva che avere come eredi le figlie di quest'ultimo, ovvero e GI. Parte_1
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla errata valutazione delle prove raccolte nel giudizio.
Violazione e falsa applicazione delle norme processuali”, le appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola infondata.
A detta delle parti appellanti il Tribunale avrebbe motivato utilizzando un iter argomentativo viziato da gravi errori nonché da un'errata utilizzazione del materiale probatorio offerto. Il giudice di prime cure nel valutare la documentazione acquisita a processo ed il contenuto dei verbali delle escussioni testimoniali e degli interpelli sarebbe stato immotivatamente carente di obiettività. Anche per quanto concerne la valutazione del contenuto e delle conclusioni della CTU il Tribunale avrebbe agito senza utilizzare criteri oggettivi e razionali.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sull'errata applicazione degli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.”, le appellanti lamentano violazione e falsa applicazione degli art. 2727 c.c. e 2729 c.c., in quanto il
Tribunale avrebbe travisato gli elementi indiziari e compiuto una valutazione irrazionale ed arbitraria delle risultanze istruttorie.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Sulle risultanze della C.T.U. del tutto disattese ed erroneamente valutate dal giudicante”, le appellanti lamentano la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze della CTU predisposta dall' Ing. Il Persona_5 consulente avrebbe infatti ritenuto, quale ipotesi più plausibile, quella che, alla guida vi fosse e che fosse il soggetto trasportato. Da ciò deriverebbe Persona_4 Persona_2
l'attribuzione della causalità tecnica dell'evento esclusivamente alla condotta di guida imprudente e negligente di . Persona_4
9 Il sesto motivo di appello è rubricato “Fondatezza ed ammissibilità della richiesta di risarcimento danni avanzata dalle appellanti”; con esso le appellanti ritengono di aver dimostrato la loro piena legittimazione ad avanzare iure proprio ed anche iure hereditatis la pretesa risarcitoria.
Con il settimo motivo di appello, rubricato “Sulla condanna delle appellanti alla rifusione delle spese della CTU” le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto interamente a loro carico le spese relative alla CTU. Secondo le appellanti, trattandosi di un giudizio particolarmente complesso, il giudice avrebbe dovuto ripartirle equamente tra le parti.
La sentenza è così motivata: “La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Occorre premettere che le attrici hanno convenuto in giudizio , quale Controparte_1 impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, ai sensi dell'art
283 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 209 del 2005. Tale norma consente di agire nei confronti del
[...]
per risarcire i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti, per i quali vi è CP_6
l'obbligo di assicurazione, nei casi in cui il veicolo o il natante non risulti coperto da assicurazione.
L'art 287 comma 4 del D.lvo 209/2005 prevede che nella predetta ipotesi deve essere convenuto in giudizio anche il “responsabile del danno”. Tale disposizione configura una ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere processuale, giustificato dall'esigenza di agevolare l'esercizio del diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata che ha risarcito il danno nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese. Ciò posto, è incontestato che il veicolo a bordo del quale viaggiava era sprovvisto Persona_2 di copertura assicurativa, mentre oggetto di contestazione è la qualità di trasportato sul veicolo di proprietà di , anche egli a bordo del mezzo e deceduto in occasione dell'incidente. Persona_4
Parte attrice, assumendo che alla guida della vettura vi fosse , ha citato in Persona_4 giudizio , PA GI e , in proprio e nella qualità di Controparte_3 Controparte_2 esercente la potestà genitoriale sui figli minori e , tutti nella Persona_3 Controparte_7 qualità di eredi di , quale “responsabile del danno”. Orbene, posto che si è Persona_4 costituita in giudizio solamente in proprio, non contestando la sua qualità di erede, Controparte_2 mentre sono rimasti contumaci PA GI, e , nella Controparte_3 Controparte_2 qualità di legale rappresentante dei minori e , il Tribunale Persona_3 Controparte_7 rileva che manca la prova della qualità di eredi in capo ai predetti soggetti non costituiti. Non risulta invero prodotta alcuna documentazione dalla quale possa evincersi che gli stessi siano eredi di e dunque litisconsorti necessari, né risulta che i predetti abbiano accettato Persona_4
l'eredità del loro de cuius. Sul punto va rilevato che la delazione ereditaria che segue all'apertura della successione pur rappresentandone un presupposto non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, dal momento che tale effetto consegue necessariamente alla accettazione della
10 eredità, che può essere espressa o tacita, ed in tal senso la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “E' noto, infatti, che nelle successioni mortis causa la delazione, che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione: mediante adizione oppure per effetto di gestione dei beni ereditari oppure per la ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 485 c.c.. Sicchè, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale posto dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma conseguendo solo all'accettazione di eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità
(Cass. 30 aprile 2010, n. 10525; Cass. 6 maggio 2002, n. 6479).“Ciò posto, è opportuno premettere che tra i presupposti necessari per l'instaurazione di un valido rapporto processuale vi è la legitimatio ad causam, che consiste nella legittimazione a promuovere o subire un giudizio relativamente al rapporto sostanziale secondo la prospettazione di colui che agisce. Essa rappresenta una condizione dell'azione, la cui assenza fa sì che il processo non possa proseguire fino alla pronuncia sul merito, ma debba arrestarsi subito per dare atto, con una pronuncia
“processuale”, della sua mancanza. Per tali ragioni, attenendo alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il difetto di legitimatio ad causam è sempre rilevabile d'ufficio.
Diverso è invece il profilo della prova della titolarità della posizione giuridica soggettiva, attiva o passiva, in quanto, a differenza della prima, essa attiene al merito della controversia ed è soggetta ai principi dell'onere della prova e della contestazione. In altri termini mentre la carenza di legittimazione attiva o passiva rappresenta un presupposto dell'azione e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, la prova della titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio, sia essa attiva che passiva, attiene al merito della causa e, trattandosi un elemento costitutivo della pretesa fatta valere da parte attrice, spetta al convenuto contestarla (sul punto cfr.
Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).Tanto premesso, si osserva che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non opera quando la parte è contumace, di conseguenza l'attore non è esonerato dal provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ed in primis della titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio, sia attiva che passiva;
ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere legittima il Giudice a rilevare tale circostanza, sotto il profilo del mancato raggiungimento della prova di un fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio.
Nel caso di specie, venendo in rilievo una fattispecie di litisconsorzio necessario, caratterizzata dalla inscindibilità della posizione processuale dei diversi soggetti convenuti, la mancanza della prova
11 della titolarità della posizione giuridica dei convenuti contumaci determina necessariamente il rigetto del giudizio, dal momento che la sentenza deve essere pronunciata necessariamente nei confronti di tutti i litisconsorti, considerandosi in mancanza inutliter data. In ogni caso quand'anche fosse stata provata la titolarità passiva dei convenuti, il Tribunale non ritiene dimostrato che al momento dell'incidente era terzo trasportato e che quindi alla guida Persona_2 della autovettura vi fosse invece per le ragioni che seguono. Si osserva che Persona_4
l'incidente è avvenuto in data 8.8.2012 verso le ore 23.00 nel territorio di Santopadre in Frosinone.
Il veicolo a bordo del quale viaggiavano il ed il veniva ritrovato all'interno di Per_4 Per_2 un dirupo subito dopo aver superato un tratto curvilineo della strada. In particolare, secondo la descrizione delle forze dell'ordine giunte sul posto, il conducente veicolo che procedeva sulla via
Barbera in direzione Santopadre, dopo circa 500 mt dall'incrocio della provinciale per Santopadre, nel mentre percorreva una lieve curva verso destra, avrebbe perso il controllo della vettura e pur frenando occupava il senso di marcia opposto e usciva dalla sede stradale urtando un piccolo rialzo del terreno con la ruota anteriore destra, continuando la sua marcia nel vuoto e, complice il dislivello con il terreno a valle, atterrava a circa 23,50 mt più avanti in proiezione orizzontale battendo una prima volta a terra nella parte anteriore sinistra, e poi rimbalzava e batteva nuovamente a terra dopo circa 9 metri, arrestandosi dopo ulteriori 9.50 in posizione di quiete. Entrambi i viaggiatori venivano sbalzati fuori dall'abitacolo attraverso la portiera del lato conducente che si era divelta in conseguenza dell'impatto e morivano sul colpo a causa delle gravi lesioni da trauma. Tuttavia quando sono giunti sul posto i soccorsi e le autorità di pubblica sicurezza per effettuare i rilievi, le salme erano state spostate dalla loro originaria posizione ed adagiate sul ciglio della strada da alcune persone accorse sul luogo. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno proceduto ad effettuare i rilievi e ad identificare presenti. Successivamente hanno raccolto le dichiarazioni di
[...]
, il quale ha affermato di aver rinvenuto il corpo del a circa 4 metri di distanza Tes_1 Per_2 dalla autovettura e, cercando nel buio a distanza di circa 5-6 metri dalla autovettura, avrebbe rinvenuto una scarpa del e poco più distante il suo corpo. Escusso in qualità di testimone Per_4 dinanzi al giudicante ha dichiarato: “vedemmo alla via Barbanera sotto un boschetto la macchina CP_ ; scendemmo nella scarpata e ci avvicinammo alla macchina, non c'era nessuno, cominciammo a chiamarli e poi a 4-5 metri dalla macchina trovammo il corpo il corpo di e poiché Per_2 non si vedeva ci allontanammo ancora un poco di ulteriori 3-4 metri e poi trovammo il Per_4 corpo”. anche egli intervento sul posto subito dopo l'incidente ha dichiarato di Controparte_12 aver rinvenuto il corpo del a distanza di 4 metri dall'autovettura e a corsa 7 metro il Per_2 corpo del Escusso in qualità di testimone dinanzi al giudicante ha dichiarato: “quando Per_4 sopraggiunsi sul luogo insieme alla sig. , notai la targa del veicolo e mi recai per Parte_1
12 verificare cosa fosse accaduto e notai per primo il sig. che aveva numerose ferite sul Per_2 volto ed era fuori dalla autovettura, circa 3-4 metri distante. Più distante rispetto alla vettura vidi il corpo di ”. Dalle dichiarazioni testimoniali il dato che è emerso è i corpi delle due vittime Per_4 furono rinvenuti ad una distanza diversa rispetto alla posizione del veicolo e che il copro del Per_4 si trovava ad una distanza maggiore rispetto a quello del;
non è stato tuttavia possibile Per_2 stabilire con certezza il punto esatto, rispetto alla collocazione dell'autovettura, in cui è stata rinvenuta ciascuna delle due vittime dell'incidente e la loro posizione. In assenza di rilievi fotografici e di misurazioni effettuate dalle autorità inquirenti, le dichiarazioni rese dai testi appaiono approssimative, tenuto conto del fatto che il veicolo ha terminato la sua corsa in un dirupo e che al momento del rinvenimento dei corpi la zona non era visibile in quanto non era illuminata e vi era una fitta vegetazione, come risulta dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi dinanzi ai Carabinieri di Arpino. L'incertezza in ordine a tale dato fondamentale mina l'attendibilità della ricostruzione effettuata dal perito. A ciò si aggiunga che la circostanza che il tecnico incaricato dal Tribunale ha potuto effettuare il sopralluogo a distanza di ben sei anni dal verificarsi dell'incidente, quando lo stato dei luoghi si era oramai modificato, venendo ad essere eliminate tutte le tracce del sinistro, e senza peraltro aver avuto al possibilità di visionare sia l'esterno che l'interno del veicolo, che era stato nel frattempo rottamato. La sua valutazione è avvenuta quindi avvalendosi esclusivamente della documentazione fotografica e delle dichiarazioni di coloro che erano presenti sul luogo dell'incidente. Tutti questi rilievi non consentono di ritenere attendibile la ricostruzione effettuata dal tecnico in merito alla posizione del Per_2 all'interno del veicolo, in quanto basata su dati meramente ipotetici e presuntivi. Inoltre dalla circostanza che la salma del non presentava segni di traumi sul viso e di sangue, secondo Per_4 quanto hanno riferito da e , mentre il aveva sul Controparte_3 Controparte_2 Per_2 volto numerose lesioni contusive, come affermato da non è possibile trarre Testimone_1 elementi utili per giungere alla conclusione che il non fosse alla guida del veicolo. In Per_2 assenza di rilievi fotografici e/o di un esame autoptico che avrebbero dato contezza dei tipi di trauma subiti dalle vittime. La ricostruzione del ctu che ha ritenuto plausibile, in relazione ai traumi riportati dal , la sua collocazione sul sedile passeggero al momento dell'incidente, in quanto le Per_2 lesioni sarebbero compatibili con una uscita successiva del corpo dall'abitacolo dal lato del guidatore, dopo che il corpo del conducente, il quale non avrebbe riportato alcun trauma al volto, era stato espulso, in mancanza dei predetti rilievi appare meramente ipotetica e non supportata da dati fattuali. Il ctu giunge a tale conclusione basandosi sulle dichiarazioni testimoniali dalle quali ha desunto che l'assenza di lesioni da trauma sul corpo del e la presenza di ferite ed Per_4 escoriazioni su quello del , siano indicative della loro posizione che avevano le vittime Per_2
13 all'interno dell'abitacolo del veicolo al momento dell'incidente. In particolare, il non Per_4 avrebbe riportato lesioni in quanto posizionato sul sedile dal lato conducente e pertanto sarebbe stato immediatamente sbalzato fuori, mentre il , essendo posizionato al lato viaggiatore Per_2 avrebbe impiegato più tempo ad uscire dall'abitacolo attraverso la portiera del lato conducente ed avrebbe quindi maggiormente subito gli urti causati dalla centrifugazione. Tale argomentazione non
è condivisibile ad avviso del giudicante in quanto basata esclusivamente su dichiarazioni testimoniali che risultano generiche, per le ragioni sopra esposte ed in ogni caso non tiene conto della circostanza che il veicolo, lanciato nel vuoto, ha subito più impatti prima di fermare la sua corsa nel dirupo, acuiti dalla circostanza le due vittime non indossavano le cinture di sicurezza, in quanto dalla relazione descrittiva dei Carabinieri sono risultate integre. Pertanto le lesioni del ben Per_2 avrebbero potuto potrebbero essere state causate, a prescindere dalla sua posizione all'interno del veicolo, dalla forza dei diversi urti e ribaltamenti che ha subito il mezzo lanciato nel vuoto e che avrebbero peraltro potuto determinare uno spostamento dei corpi all'interno dell'abitacolo rispetto alla posizione in cui si trovavano prima dell'incidente. Deve essere oltretutto rilevato che il ctu giunge a tale conclusione anche sulla base del fatto che e in sede di CP_2 Controparte_3 interrogatorio formale hanno affermato che la salma del non presentava segni di traumi al Per_4 viso e di sangue, circostanza che appare poco plausibile e non attendibile, tenuto conto della natura e della dinamica dell'incidente e del fatto che gli stessi hanno potuto visionare la salma solo quanto era stata ricomposta, rivestita e collocata nella bara. Tutti questi rilievi inficiano l'attendibilità della ricostruzione effettuata dal ctu. Quanto alla circostanza che il veicolo del fosse stato Per_4 realizzato sulle fattezze del proprietario-pilota, che il sedile era strettamente ancorato alla carrozzeria con bulloni e quindi non facilmente regolabile, e che il non era un pilota di Per_2 rally e non indossava equipaggiamento un idoneo alla guida di quel tipo di veicolo, unitamente al dato che il teste ha dichiarato di aver visto passare per Santopadre poco prima dell'incidente Tes_2 il alla guida del autovettura con a bordo e avrebbe appreso dal primo che i due Per_4 Per_2 stavano andando a provare il mezzo, rappresentano elementi indiziari non idonei ad assurgere al rango di prova. Sul punto si osserva che la prova per induzione o indiziaria è regolata dall'art 2729
c.c., rubricato “presunzioni semplici”. Le presunzioni semplici consistono in strumenti probatori rappresentati da un ragionamento inferenziale che il Giudice formula allo scopo di trarre conclusioni attinenti alla verità o alla falsità del factum probandum. Esse consistono in mezzi di prova che permettono l'accertamento del fatto controverso. Le presunzioni sono affidate al prudente apprezzamento del Giudice, tuttavia il loro impiego, ai fini dell'accertamento del fatto controverso,
è ammesso solo quando sono plurime, gravi, vale a dire dotate di un elevato grado di attendibilità, precise e concordanti, vale a dire che devono condurre tutte alla medesima conclusione, in modo da
14 indurre l'interprete a formulare un univoco ragionamento inferenziale. Nel caso di specie gli elementi sottoposti all'attenzione di questo giudicante difettano del requisito della precisione e della concordanza, in quanto non inducono ad un univoco ragionamento inferenziale. Ed invero, posto che il e il erano saliti a bordo della vettura per testarne le prestazioni e che il Per_2 Per_4 partecipava abitualmente a gare di rally mentre il era inesperto, tali circostanze Per_4 Per_2 unitamente agli elementi di cui sopra potrebbero indurre tanto a ritenere che il abbia Per_2 mantenuto la sua posizione di passeggero, quanto che lo stesso fosse alla guida dell'autovettura al momento dell'impatto e che l'incidente si sarebbe verificato perché alla giuda vi era un soggetto inesperto e inadeguato a condurre quel tipo di veicolo. Le domande proposte da parte attrice devono quindi essere rigettate. Le attrici devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti convenute in giudizio, la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 applicando i valori medi del parametro di riferimento (indeterminabile da 26.000 euro), con condanna delle attrici in solido, quanto alla posizione di , al pagamento in favore Controparte_2 dello Stato in forza dell'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione della sola fase di studio- introduzione e decisione, stante la costituzione in giudizio successiva alla concessione dei termini di cui all'art 183 co. VI c.p.c. Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente e con vincolo di solidarietà nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.”.
Il primo motivo di appello con cui si censura la declaratoria di contumacia di nella Controparte_2 sua qualità di legale rappresentante di e quali nipoti conviventi Persona_3 Controparte_7 di merita di essere condiviso. In effetti, nella comparsa di costituzione e risposta Persona_4 in primo grado , sebbene nella intestazione dell'atto si qualifichi unicamente come Controparte_2 convenuta in proprio, tuttavia nel corpo dell'atto questa, espressamente, dichiara di costituirsi anche come legale rappresentante dei figli minori Va pertanto revocata la dichiarazione di Per_3 contumacia resa in primo grado per essersi la correttamente costituitasi anche per conto dei Per_4 nipoti di . Persona_4
Quanto alla legittimazione della parti convenute, PA GI, e Controparte_3 CP_2
genitori i primi due e sorella la terza di va rilevato che essi risultano
[...] Persona_4 essere stati citati in qualità di eredi di quest'ultimo e convenuti in proprio quali condebitori solidali con nella veste di impresa di assicurazione designata come FGVS (trattandosi di Controparte_1 veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria) ciascuno “per il proprio titolo di responsabilità”.
Va premesso che pur trattandosi nella specie di litisconsorzio necessario tra il e Controparte_6 gli eredi del responsabile civile (proprietario del mezzo) gli eredi di in qualità di Persona_4
15 responsabile civile sono stati citati anche in via autonoma ed a fini risarcitori per i danni subiti a seguito del decesso di , che secondo le loro allegazioni era il terzo trasportato sul Persona_2 veicolo condotto dal primo;
la loro citazione è avvenuta non al solo fine di integrazione del contraddittorio per l'azione diretta con il FGVS ma anche in virtù del rispettivo ed autonomo titolo di responsabili civili;
per cui, rispetto alla prova effettiva della qualità di erede, la loro posizione quali responsabili dell'accaduto afferisce al tema della prova della titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio e quindi a quella della prova che essi effettivamente siano gli eredi di
[...]
al fine di poter essere condannati, nel merito, al risarcimento del danno. Per_4
Altra e distinta questione è quella della mancanza di integrità del contraddittorio per essere questi litisconsorti necessari assieme al FGVS atteso che nel caso di azione diretta ed in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, la chiamata del responsabile civile (proprietario) trova giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa.
Detto questo, è sul piano della prova della titolarità della qualità di erede del responsabile che la parte attrice avrebbe dovuto provare che effettivamente i genitori e la sorella di fossero i suoi Per_4 successori legittimi al fine di poter essere condannati al risarcimento del danno per il proprio autonomo titolo di responsabilità.
Tale prova, tuttavia, non sembra essersi raggiunta atteso che i genitori del non si sono Per_4 costituiti e per essi pertanto non può valere il principio di non contestazione;
va poi rilevato che, come dedotto dal magistrato, manca agli atti qualsiasi documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi di in capo ai convenuti, non avendo la parte depositato lo stato di famiglia di Persona_4
o altro documento a questo equipollente al fine ad esempio di escludere la Persona_4 presenza di altri soggetti successibili quali il coniuge e soprattutto i figli che, per legge, sono i soggetti la cui presenza è di per sé idonea ad escludere dalla catena dei chiamati proprio gli ascendenti ed i fratelli. Il fatto che non abbia contestato la propria qualità di erede del fratello Controparte_2
non è idonea di per sé a provare l'inesistenza di discendenti legittimi del fratello Persona_4 la cui presenza è, come visto, tale da escludere tra i successori legittimi gli ascendenti ed i fratelli.
Né rileva a tal fine quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica della citazione in cui si dà atto che soltanto il quale ricevette la notifica a mezzo Ufficiale Controparte_3
Giudiziario per sé nonché per la moglie PA GI e per la figlia , dichiarava di CP_2 essere genitore convivente di;
solo la prova dell'assenza di discendenti legittimi Persona_4 di avrebbe reso la delazione in suo favore ed in favore della moglie e della figlia Persona_4
16 valida e efficace al fine di una loro eventuale accettazione tacita in qualità di chiamati in possesso de beni ereditari.
In breve, manca la prova in capo ai convenuti , e PA Controparte_3 Controparte_2
GI di una valida delazione ereditaria di prima ancora che di una valida Persona_4 accettazione sia pure tacita la quale è da accertarsi solo in via successiva.
La mancata prova della legittimazione passiva dei convenuti nel senso della mancata prova della titolarità in capo agli stessi del rapporto processuale dedotto comporta nei loro confronti il rigetto, nel merito, della domanda.
Quanto alle spese la evidente gravità del fatto storico verificatori e la natura assorbente della questione preliminare ostativa alla decisione sul merito fanno sussistere le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AT EL,
queste ultime due in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_1 eredi della avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Cassino, n. Persona_1
1075/2019, pubblicata il 13/09/2019, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. nulla per le parti contumaci.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di AT EL,
queste ultime due in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_1 eredi della in solido, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Persona_1
a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
CA ZZ -BE CC-
17